Domanda di partecipazione alla gara trasmessa via fax – Deve essere espressamente prevista dalle stazioni appaltanti nel bando

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del DLgs n. 163/2006 tutti gli scambi di informazione e le comunicazioni tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi.

Il mezzo di comunicazione prescelto viene indicato nel bando.

Tuttavia detta disposizione deve essere integrata con lo specifico disposto di cui al successivo comma 7, lett. a) del medesimo articolo, disciplinante la trasmissione delle sole domande di partecipazione (e non anche delle offerte) alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, in base al quale le stesse possono essere presentate a scelta dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax.

La necessità che le domande trasmesse via fax siano confermate per posta deve essere espressamente prevista dalle stazioni appaltanti nel bando di gara.

Pertanto, solo nel caso in cui il bando contenga l’esigenza di confermare la domanda di partecipazione trasmessa via fax, si può procedere all’esclusione dell’istanza di partecipazione trasmessa esclusivamente via fax.

Nel caso di specie, l’impresa istante ha anticipato via fax, nel rispetto del termine di scadenza del bando, la domanda di partecipazione, cui ha fatto seguito l’invio del plico tramite servizio postale, acquisito dalla S.A. in data successiva alla predetta scadenza.

Detta circostanza consente di ritenere inconferente la motivazione di esclusione addotta dall’Amministrazione basata sulla necessità della tutela della riservatezza, in quanto la documentazione che avrebbe potuto contenere elementi sensibili è stata trasmessa in plico sigillato.

Deliberazione 23 maggio 2007 n. 158
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pubblicato in data: 28/08/2007

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