Il part-time vincola il DURC
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 8/2011 ha chiarito che il superamento del tetto massimo di lavoratori part time (nell’edilizia la soglia è pari al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato) comporta l’irregolarità dell’azienda e quindi il mancato rilascio del Durc
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 8/2011, ha precisato che è legittimo il mancato rilascio del D.U.R.C. all’impresa edile che non versa la contribuzione virtuale sui part-time eccedenti il limite (3 per cento) fissato dal C.C.N.L.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 3, del DLgs n. 61/2000.
In particolare si è chiesto se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Ricordiamo che l’art. 1, comma 3, del DLgs n. 61/2000, stabilisce che “i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro [part-time]”.
In applicazione dell’art. 1, comma 3, del DLgs n. 61/2000 il vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale nel settore.
In particolare l’art. 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che “fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa”.
Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.
Come già chiarito dall’INPS con circ. n. 6/2010, istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.
In particolare l’art. 29, comma 1 del D.L. n. 244/1995 (conv. da L. n. 341/1995) stabilisce che “i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale (…) sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (…)”.
Tutto ciò premesso ne consegue che l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che “nella retribuzione imponibile (…) rientrano (…) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili”.
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pubblicato in data: 14/03/2011