Indicazioni per i collaudi di lavori pubblici dopo la pubblicazione del 3° correttivo
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 interviene sulla disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo.
“Siamo intervenuti perché il collaudo, comprendendo complesse attività di verifica tecnica, è un momento molto delicato nell’iter dei pubblici appalti, e per garantire certezza delle regole, sicurezza e concorrenza”.
Lo ha dichiarato il Presidente Luigi Giampaolino dopo la firma della Determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, che ha indicato modalità, criteri e requisiti che le stazioni appaltanti devono tenere presenti per la scelta del collaudatore.
“A seguito dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo (DLgs 11/11/2008 n.152) – ha aggiunto il Presidente Giampaolino – abbiamo riscontrato problematiche che andavano chiarite in merito ai collaudi delle opere pubbliche. Data l’importanza che la materia dei collaudi riveste per le stazioni appaltanti e le categorie professionali coinvolte, avevamo anche ascoltato in audizione gli operatori del settore. Ci riserviamo di inviare una segnalazione al Governo e al Parlamento – ha concluso Giampaolino – su alcuni rilevanti aspetti non completamente definiti nella normativa”.
Secondo il documento dell’Authority il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture va affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione.
L’affidamento deve essere motivato dalla esperienza e competenza dell’interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, assicurando anche una adeguata pubblicità degli incarichi affidati.
Al personale dipendente della stazione appaltante incaricato del collaudo spetta un incentivo per l’attività svolta, come già stabilito dall’articolo 92, comma 5, del Codice.
In caso di carenza di organico, la stazione appaltante deve verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di un’altra amministrazione.
Gli eventuali affidamenti esterni dell’incarico di collaudo, invece, devono avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni che riguardano l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria. I dipendenti pubblici non possono partecipare alle gare, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalla norme sul pubblico impiego.
Il collaudo deve comprendere ogni attività di verifica tecnica e, ove necessario, il collaudo statico.
Le società di ingegneria possono partecipare alle procedure concorsuali, ma devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione.
Per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alle gare, i requisiti dovranno essere proporzionati alla prestazione richiesta e comprendere anche le altre prestazioni professionali (progettazione e direzione lavori).
(Fonte: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Determinazione del Consiglio n.2 25/02/2009 (.pdf)
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pubblicato in data: 17/03/2009