Novità per gli appalti pubblici fino a un milione di euro

L’art. 17 della legge “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, approvata definitivamente dal Senato il 26 maggio u.s. ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale apporta modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici (DLgs 163 del 2006).


In particolare, l’art. 17 elimina – a decorrere dal 1° luglio 2009 – il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro a partecipare alle gare cui partecipano i consorziati, laddove l’amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l’esclusione automatica dell’offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro.

Le motivazioni dell’intervento normativo proposto sono:

– fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto;

– incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 36 del DLgs 163/2006, si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti prescritti, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.



Per effetto delle modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice (DLgs 152 del 2008), sia i consorzi stabili che le cooperative di produzione e lavoro (di cui all’art. 34, comm1, lett. b)) devono indicare in sede di gara i concorrenti per i quali il consorzio concorre e, solo per essi, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara sotto duplice veste, individuale e come consorziati.

Con l’art. 17 viene meno definitivamente il divieto generalizzato di partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati.

Tale divieto permaneva, invece, ai sensi della precedente formulazione come modificata dal citato terzo correttivo, sia per i consorzi stabili (art. 36, comma 5, terzo periodo), sia per i consorzi di cooperative (art. 37, comma 7, terzo periodo) laddove l’amministrazione si fosse avvalsa della facoltà di applicare l’esclusione automatica dell’offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione d euro, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del Codice, e per le gare di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro, ai sensi dell’art.124, comma 8. In entrambi i casi la sanzione è quella della imputazione del reato di turbativa d’asta.



Art. 17. (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

pubblicato in data: 05/06/2009

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