Offerta economicamente più vantaggiosa – Ammissibilità delle variazioni migliorative

Ai sensi dell’art. 76 del DLgs n. 163/2006 le stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti e menzionano i requisiti minimi che le stesse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.

Si deve preliminarmente precisare che, ove sia utilizzato detto criterio di aggiudicazione e nel contempo sia ammesso dal bando di gara proporre variazioni migliorative, assume valore decisivo, a parità di prezzo, la migliore qualità tecnica della prestazione offerta.

La variazione migliorativa, tuttavia, è legittimamente ammessa sempre che sia riconducibile nella sfera delle migliori modalità esecutive del progetto base, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità delle lavorazioni dedotte in contratto, salve restando le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall’Amministrazione.

Attiene ai compiti della Commissione di gara valutare la rispondenza delle varianti ai livelli prestazionali stabili dal progetto posto a base di gara.

Alla variante progettuale migliorativa non può non corrispondere, nell’offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nella lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni.

Nel caso di specie, in aderenza a quanto disposto dal disciplinare di gara, il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario ha introdotto delle varianti migliorative, valutate dalla Commissione di gara coerenti con il progetto ed ha conseguentemente introdotto n. 13 nuovi prezzi.

Come si desume dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il concorrente deve produrre "tecniche e tecnologie innovative" con particolare attenzione al contenimento del rumore ed alla riduzione di inquinanti atmosferici: detti obiettivi si perseguono, come nel caso di specie, proponendo soluzioni tecniche all’avanguardia o materiali ecologici che prevedono prodotti o lavorazioni nuove e/o alternative a quelle di progetto.
 

Deliberazione 12 luglio 2007 n. 253
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pubblicato in data: 14/08/2007

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