Provincia di Trento – Approvata la Legge provinciale sul risparmio energetico e inquinamento luminoso

Ridurre e prevenire l’inquinamento luminoso e i consumi energetici dovuti all’uso degli impianti di illuminazione esterna di qualunque tipo.

È il senso del testo unificato "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" approvato dal Consiglio provinciale di Trento frutto della fusione di due disegni di legge: il primo (170) proposto dai membri dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale – il presidente Pallaoro e il vice Giovanazzi, de Eccher, Morandini e Ghirardini – e il secondo (232) di Roberto Bombarda dei Verdi.

Il testo spiega che l’inquinamento luminoso consiste in ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale, cioè in ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui è dedicata, specialmente se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

L’inquinamento ottico è qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti o superfici per i quali non è richiesta alcuna illuminazione.

Il dispositivo, composto da 6 articoli, tende a salvaguardare "il cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione", a ridurre i consumi energetici e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti, compresi quelli di carattere pubblicitario.

Fra gli altri obiettivi vi è anche la tutela dell’attività degli osservatori astronomici e la protezione degli ecosistemi naturali e dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, specialmente delle aree protette presenti in Trentino.

Il testo distingue poi le competenze della Provincia da quelle dei Comuni per ridurre e prevenire l’inquinamento luminoso.

In particolare la Provincia, attraverso l’Ape (l’Agenzia provinciale per l’energia), adotterà un proprio piano contenente linee guida, che anche i Comuni osserveranno, per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna e il graduale adeguamento di quelli esistenti, a partire dai più inquinanti.

I principi delle linee guida obbligano ad effettuare l’illuminazione stradale e di arredo urbano rivolgendo le fonti luminose verso il basso, ad utilizzare lampade ad alta efficienza per l’illuminazione pubblica, a limitare alla reale necessità l’illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico, a vietare l’utilizzo di fari o fasci luminosi fissi o mobili rivolti verso l’alto (salvo che per motivi di interesse pubblico).

Il piano provinciale per la riduzione dell’inquinamento luminoso potrà inoltre prevedere criteri di incentivazione economica per l’adeguamento delle strutture di illuminazione esistenti, programmi di formazione professionale per tecnici e progettisti, l’elenco degli osservatori astronomici e delle aree naturali meritevoli di tutela, l’elenco dei siti di osservazione astronomica con relativa cartografia, l’individuazione di zone meritevoli di particolare protezione, i criteri tecnici per la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le eventuali deroghe e fasce di rispetto.

Sempre tramite l’Ape la Provincia provvederà alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi e di misure finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico.

Anche ciascun Comune dovrà adottare, entro un anno dall’approvazione di questa legge (pena l’esclusione dai contributi provinciali), un proprio piano di intervento per ridurre l’inquinamento luminoso.

I comuni sono tenuti inoltre ad adeguare il regolamento edilizio con riguardo all’installazione degli impianti luminosi, a promuovere campagne di sensibilizzazione in materia, a censire i siti e le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso, a predisporre l’elenco delle fonti di illuminazione che possono derogare ai criteri e ad esercitare compiti di vigilanza tramite controlli periodici.

Legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 16
Risparmio energetico e inquinamento luminoso

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pubblicato in data: 10/10/2007

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