Pubblicata la nuova direttiva macchine

Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

Il decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori così come previsto dalla legge comunitaria 2008 (Legge 88/2009),

 

Il decreto legislativo è, composto da 19 articoli e 11 allegati, ed è finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine e ascensori alle disposizioni contenute nella citata direttiva, già ridenominata “nuova direttiva macchine”, a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.


La direttiva citata sostituisce e abroga la precedente direttiva macchine (direttiva 98/37/CE) e inoltre modifica la direttiva ascensori (direttiva 95/16/CE).


Rispetto alla precedente “direttiva macchine” la direttiva 2006/42/CE, pur mantenendone l’impianto sostanziale, introduce innovazioni limitate ma rilevanti e soprattutto una serie di chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti.


Gli articoli del decreto legislativo  prevedono:


L’articolo 1 definisce il campo di applicazione, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novità della direttiva).
Il decreto si applica ai seguenti prodotti:
–  macchine;
–  attrezzature intercambiabili;
– componenti di sicurezza;
–  accessori di sollevamento;
– catene, funi e cinghie;
– dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
– quasi-macchine.

L’articolo precisa altresì i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente nei laboratori a fini di ricerca.


L’articolo 2 riporta le definizioni.
Si evidenzia quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata).


L’articolo 3, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l’apposizione della marcatura “CE” riconosciuta come l’unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.


L’articolo 4 prevede la presunzione di conformità alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura “CE” e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella GU dell’UE. L’articolo prevede, inoltre, l’adozione, da parte degli enti di normazione italiani, di procedure necessarie a consentire alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.


L’articolo 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde più alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando  al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE.


L’articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro.
Viene confermato anche il ruolo dell’Ispesl cui è affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonché lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorità di sorveglianza su indicate.
La norma prevede inoltre l’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio – fino al ritiro dal mercato – di una macchina, pur provvista di marcatura “CE” e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario.
Per il Ministero sussiste l’obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformità.


L’articolo 7 concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministero dello sviluppo economico – peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo – dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura “CE” ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.


L’articolo 8 prevede l’adozione di specifiche misure volte a limitare l’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva.


L’articolo 9 disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformità delle macchine, innovando rispetto alle norme vigenti con riferimento alle macchine aventi caratteristiche di più elevata pericolosità, riportate nell’All. IV.

 

L’articolo 10 disciplina le procedure di valutazione della conformità delle quasi-macchine.


L’articolo 11 dispone che le attività di certificazione di cui agli All. IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati e notificati.
Il rilascio dell’autorizzazione  per lo svolgimento dell’attività di certificazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all’All. XI e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui è demandata anche la definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione. Sono stabiliti tempi certi (120 giorni) per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.

Gli articoli 12 e 13 riguardano l’apposizione della marcatura “CE” e la non conformità della  stessa.


L’articolo 14 impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell’applicazione del decreto legislativo in esame l’obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.


L’articolo 15 prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario.


L’articolo 16 reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento l’adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/42/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificherà la disciplina vigente contenuta nel DPR 162/1999).


L’articolo 17 consente l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perché siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.


L’articolo 18 abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva “macchine” (DPR 459/1996), facendo salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie previste da tale regolamento con riferimento alle macchine costruite prima della sua vigenza.

L’articolo 19 reca norme finali e transitorie

L’All. I fissa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute relativi alla progettazione e costruzione delle macchine.

L’All. II regola la dichiarazione CE di conformità di una macchina e la dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine.

L’All. III disciplina la marcatura “CE”.

L’All. IV individua le categorie di macchine cui si applicano le procedure di valutazione di conformità di cui all’art. 9.

L’All. V elenca i componenti di sicurezza.

L’All. VI contiene le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine.

L’All. VII stabilisce le procedure di elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine e di una documentazione tecnica pertinente le quasi-macchine.

L’All. VIII concerne la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine.

L’All. IX disciplina la procedura di esame CE del tipo.

L’All. X disciplina la garanzia qualità totale.

L’All. XI reca i criteri minimi osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.

pubblicato in data: 25/02/2010