Rendimento energetico in edilizia – pubblicato il decreto attuativo del Dlgs 192/05

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il DPR  2 aprile 2009 n. 59, che attua l’art. 4, lettere a) e b), del DLgs 192/2005 in materia di rendimento energetico in edilizia.

Il decreto definisce:
– i criteri generali,
– le metodologie di calcolo
– i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari


Il decreto stabilisce, inoltre,  che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN della serie UNI/TS 11300:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per tutte le categorie di edifici nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti si dovrà procedere, in sede progettuale alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi).

Le disposizioni del decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti

pubblicato in data: 15/06/2009

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