Toscana – norme sulla via: la consulta dà ragione alla Toscana

Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): la Corte costituzionale dà ragione alla  “formula toscana” che ha dettato alcune regole – riempiendo un vuoto delle norme nazionali – su come applicare la VIA nei casi di attività economiche o impianti produttivi già insediati prima dell’introduzione della stessa disciplina della VIA

Nella sentenza appena emanata la Consulta ha deciso che la Regione Toscana, con la sua norma sulla VIA, riesce a contemperare la tutela dell’ambiente e l’iniziativa economica privata, entrambe protette dalla Costituzione.
Di fatto la Consulta ha “promosso”  le disposizioni della legge regionale  n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” , ed in modo particolare il comma 6 dell’art. 43, che invece il Governo aveva impugnato alcuni mesi fa (nell’Aprile 2010) ritenendoli incostituzionali.

La Toscana  introduce infatti “tre distinte regole” – dice la Consulta – che realizzano un approccio complesso, ma alla fine equilibrato e legittimo. Infatti, in occasione di un rinnovo di autorizzazione o di concessione di un impianto in esercizio, la norma rende necessaria una valutazione globale delle attività esistenti, ma poi distingue ragionevolmente tra gli effetti della VIA che riguardano le parti nuove degli impianti e quelli che riguardano le opere preesistenti. Mentre sulle prime è necessaria una valutazione completa degli impatti ambientali derivanti dalle innovazioni, sulle parti esistenti e non modificate si potranno soltanto indicare prescrizioni e misure di miglioramento ambientale, ma senza mettere in discussione la sopravvivenza stessa dell’attività esistente.

Inoltre, la Toscana stabilisce che la VIA non è prevista se quell’impianto è già soggetto a AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata), procedura che di per sé fornisce le garanzie ambientali necessarie.

Quindi, nonostante il Governo avesse ricorso alla Corte costituzionale chiedendo di considerare gli articoli della legge toscana incostituzionali e in contrasto con la normativa nazionale, la Consulta ha respinto il ricorso “ritenendo – si legge nella sentenza – che un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo – la tutela dell’ambiente e l’iniziativa economica provata, entrambi costituzionalmente protetti, giustifichi l’intento di non stravolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate(..)”.
 (Fonte: regione Toscana)

pubblicato in data: 20/07/2011