L’art. 13 della legge 1150/1942, quali strumenti urbanistici introduce

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L’art.13 della legge 1150/42 introduce i piani particolareggiati esecutivi, che sono il mezzo di attuazione del P.R.G.

In detti piani devono essere indicati le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

  • le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
  • gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
  • gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
  • le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
  • gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
  • la profondità delle zone laterali a opere pubbliche la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

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