Quali devono essere le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione

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E’ del 24 settembre scorso la lettera-circolare emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha per oggetto alcuni chiarimenti al punto 8 (Norme transitorie) del Decreto Ministeriale n. 246 del 16 maggio 1987 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Si legge sulla circolare: “Pervengono richieste di chiarimenti circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo “b”), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n.246″.

Dopo una precisa motivazione la circolare conclude che “per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/1987.”

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