marta : [post n° 368365]

dubbi sulla validità dell'ape

Buongiorno,
ho dei dubbi sulla validità di una APE in relazione al suo impianto. Mi spiego:
devo certificare un appartamento dove è appena stata installata una caldaia ma non è ancora stata fatta la prova fumi quindi non ho nè il codice impianto nè il bollino verde. Con la nuova normativa si può inserire nel certificato "non presente o non assegnato"? in questo caso quale sarebbe la validità del mio certificato??solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso?

se invece avessi una caldaia con bollino verde con scadenza a maggio del 2016 (per esempio) e il proprietario non volesse fare più fare i controlli sulla caldaia dopo la scadenza del bollino, che validità avrebbe il mio attestato?
spirab :
dove si trova l'immobile?
gioma :
Non conoscendo la regione in cui ti trovi, ti rispondo facendo riferimento alle linee guida nazionali.
Il fatto che una caldaia di nuova installazione sia priva della prova fumi mi lascia perplesso.
Senza la prova fumi il certificato energetico si redige ma ha validità annuale.
Per quanto riguarda il tuo secondo quesito, il certificato ha validità decennale fino a quando viene rispettata la manutenzione periodica dell'impianto. Nel caso di mancato rispetto della suddetta manutenzione, il certificato scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui era prevista la prima scadenza non rispettata.
marta :
l'immobile si trova in Piemonte.
grazie mille per l'aiuto!
Ing. Cane :
Io scrivo questo

L'attestato di prestazione energetica APE ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato
a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto da parte del proprietario /inquilino /terzo responsabile delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste dal D.P.R. 74/2013 del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonche' i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l' indipendenza degli ispettori; nonchè al rispetto delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009 (Manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, il libretto di impianto (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è allegato in copia al presente attestato di prestazione energetica.
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