bob : [post n° 103079]
autocertificazione...
Ciao a tutti, ho da sottoporvi una questione sull'autocertificazione di rispondenza alle norme igienico sanitarie...ho effettuato il progetto per un recupero sottotetto, unitamente alla pratica di PdC ho presentato la dichiarazione in autocertificazione circa il rispetto delle norme igienico sanitarie (come previsto dal DPR380/2001 art. 20). Questo articolo specifica che se l'intervento da adito ad interpretazioni discrezionali non è valida l'autocert.Ora il tecnico comunale mi dice che l'autocert. non è valida per i sottotetti dato che l'altezza non rispetta il 2,70 richiesto dal RI. e quindi è da valutare Io soistengo che essendo il recupero sottotetti attività normata (e che deroga i 2,70 m di h utile) non da luogo ad interpretazioni discrezionali. Qualcuno sa darmi il riferimento di qualche circolare o interpretazione che mi dia ragione? P.S. ho già cheisto al tecnico ASL per un precedente prog. in altro comune e mi ha detto che nn è necessario esame preventivo! grazie a tutti
qualche mese abbiamo lavorato al recupero di un sottotetto, all'ufficio tecnico ci è stato detto che perche esso sia abitabile deve avere una altezza media di 2,40. Quando si parla di sottotetti si calcola la altezza media, data la pendenza del tetto.
in lombardia le altezze nel recupero sono in deroga rispetto a quanto indicato nel regolamento di igiene. Tu devi assicurare i volumi minimi delle stanze, quindi certifichi quello.
ciao
c
ciao
c
lo spirito dell'autocertificazione per il residenziale è quello di certificare che l'immobile, o in questo caso i vani, abbiano la rispondenza ai requisiti di legge, dal punto di vista igienico - sanitario.
quindi dovresti verificare se nella tua regione, in attuazione della normativa nazionale, sono previste deroghe per i sottotetti da destinare a residenza, quindi con hm inferiore ai 2,70 ml e probabilmente con rapporti aereoilluminanti inferiori all'ottavo classico.
appurato ciò, non c'è nulla da valutare in modo discrezionale, ma hai solo un dato oggettivo.
saluti
KS
quindi dovresti verificare se nella tua regione, in attuazione della normativa nazionale, sono previste deroghe per i sottotetti da destinare a residenza, quindi con hm inferiore ai 2,70 ml e probabilmente con rapporti aereoilluminanti inferiori all'ottavo classico.
appurato ciò, non c'è nulla da valutare in modo discrezionale, ma hai solo un dato oggettivo.
saluti
KS
L'altezza è in deroga il R/I no (LR lombardia 15/96 e succ. modifiche). Cmq ho verificato la rispondenza di quanto progettato alla normativa regionale prima di presentare il progetto (già esaminato dalla c.edilizia)...il probl. è soltanto che il tecnico nn accetta come doc. valido l'autocertificazione pur avendo già verificato che quanto ho progettato è a norma!
la legge regionale deroga nello specifico le altezze del regolamento d'igiene ed edilizio... le asl in lombardia sono uscite con una loro circolare a seguito della circolare emessa a suo tempo dal competente ufficio sanità della regione che chiariva come si intendevano verificati i parametri derogatori della legge regionale (ex 15/96, poi 22/99 entrambe sostituite dagli art. 63-64-65 della lr 12/2005)
in sostanza: l'autocertificazione è sicuramente compatibile e, tra l'altro, l'ufficio tecnico non ha competenza per non ritenerla tale visto che tratta di norme da asl... sempre che nel regolamento edilizio o nelle nta non abbiano inserito dei parametri più restrittivi ad annullare le deroghe della lombardia (ma non mi risulta nessun comune che abbia agito così... anzi spesso hanno aumentato gli oouu per l'intervento di recupero sottotetto)
bye bye
in sostanza: l'autocertificazione è sicuramente compatibile e, tra l'altro, l'ufficio tecnico non ha competenza per non ritenerla tale visto che tratta di norme da asl... sempre che nel regolamento edilizio o nelle nta non abbiano inserito dei parametri più restrittivi ad annullare le deroghe della lombardia (ma non mi risulta nessun comune che abbia agito così... anzi spesso hanno aumentato gli oouu per l'intervento di recupero sottotetto)
bye bye
Circolare dell’Assessorato alla Sanità 3 Febbraio 1997:
www.camerazimmaro.it/alice/logged/alicedb_show.php?action=articolo_s…
bye bye
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