and : [post n° 103108]

vendità immobile P.E.E.P.

...mi è stata chiesta una valutazione immobiliare.
l'appartamento è stato edificato mediante p.e.e.p. con fine lavori nel 1984.
leggendo il rogito/trascrizione trovo: """l'acquirente dichiara ... e che l'uso e il godimento è sottoposto alle limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia e in particolare dalla legge n.865/71 <> In particolare prende atto che l'alloggio non potrà essere alienato per un periodo di 10 anni e che i successivi trasferimenti dovranno avvenire alle condizioni di legge."""
...ora, leggendo la legge citata non trovo nulla e il T.U. sugli espropri d.p.r. 327/01, che modifica tale legge non mi dice nulla in merito alle successive vendite (o almeno io non lo trovo).
...il quesito è: posso tranquillamente valutare l'immobile con un prezzo di mercato adeguato o ho delle limitazioni di legge che mi impediscono di applicarli?!?

...scusate la lungaggine ...
...ho bisogno delucidazioni ...
...grazie ...
...
ma :
riguarda solo il primo proprietario, i 10 anni vengono giustificati dal prezzo di favore che ha avuto l'immobile in base al peep. Il prezzo e' quello di mercato.
ks :
le costruzioni realizzate nelle aree PEEP e acquistate con agevolazioni, come il diritto di superficie o prezzo agevolato, per essere alienate devono ottenere la valutazione da parte dell'UTC del Comune dove sono edificate, in modo che il beneficiario corrisponda la quota di differenza tra valore di mercato e valore, rivalutato, di acquisito.
il valore, determinato dall'UTC, può essere determinato, scusa la ripetizione, previa richiesta di valutazione da parte dell'AdT competente.

una volta "saldata" la differenza è possibile procedere con l'alienazione.

di solito i comuni si attivano per "liberarsi" delle aree PEEP che diventano a volte ingestibili!


saluti


KS
and :
mi spieghi meglio questa tua frase """in modo che il beneficiario corrisponda la quota di differenza tra valore di mercato e valore, rivalutato, di acquisito""" ...per beneficiario intendi il venditore attuale proprietario?
...per AdT competente cosa intendi? ...scusa l'ignoranza ...
ks :
allora la differenza è tra il valore attuale di mercato dell'immobile ed il valore che è stato pagato all'epoca dal beneficiario quindi attuale prorpietario, a meno che non abbia venduto senza però riscattare il valore.

AdT è più comunemente il catasto, soloche adesso tutti parlano forbiti e allora ci adeguiamo nostro malgrado :).

saluti

KS
and :
...grazie ks ...
...caspita, AdT mi sfuggiva proprio ...devo aggiornarmi!!!
...allora dabbiamo dire anche AdE ...che sbatti ...
...thanks
...
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