nik : [post n° 128551]

regione lombardia - recupero sottotetti e DISTANZE

domandina a bruciapelo per i lombardi:

le facciate di due fabbricati esistenti hanno distanza 9metri circa.
con il recupero del sottotetto di uno dei due edifici vogliono aprire delle finestre di abbaini che non rispetterebbero i 10metri di distanza prescritti dal D.M.1444/1968.
potrebbero richiedere queste aperture in deroga?

secondo me non possono, però il dubbio mi resta...
cris :
anche con un'eventuale deroga il confinante potrebbe comunque opporsi
Maffy :
nel recupero di un sottotetto la parete che dava su quella finestrata deve stare a 10 mt di distnza se modifichi la sagoma.... comunque è meglio che chiedi in comune perchè la libera interpretazione è all'ordine del giorno
nik :
TROVATO!

Può essere utile a tutti:
Sentenza TAR Lombardia 26 aprile 2007, n. 1991: il recupero del sottotetto, ancorché ammesso in deroga alle norme locali, qualora comporti sopralzo del tetto, è soggetto al rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. n. 1444 del 1968.

ciao
delli :
piccola precisazione... se le pareti sono finestrate i 10 metri sono inderogabili (come ha trovato nik) se sono pareti cieche allora le distanze sono quelle da codice civile (3 metri tra edifici e 1.50 da confine)
bye bye
geometrasardo :
Il tecnico del mio comune non digerisce quest'ultima interpretazione, Potete dirmi Quale norma o sentenza stabilisce che per la distanza tra due pareti cieche vige il Codice Civile??? Grazie dell'aiuto!
nik :
scusami geometrasardo, non ho capito che cosa sostiene il tecnico del tuo comune e che cosa, invece, contesti tu...
se il Codice Civile stabilisce la distanza minima tra pareti cieche, è il Codice Civile stesso la norma che lo stabilisce...
a meno che il regolamento edilizio del comune imponga una norma più restrittiva...
geometrasardo :
Il regolamento E. comunale stabilisce una distanza minima di 8 metri tra due pareti, anche di uno stesso edificio, di cui almeno una finestrata; Il tec. comunale asserisce che questo non implicita che in caso di pareti cieche vigano le distanze previste dal Codice Civile e mi chiede gli estremi di qualche sentenza che confermi tale prescrizione. Comunque credo che presenterò il progetto con una distanza di 5 metri tra pareti cieche di uno stesso edificio e il tecnico avrà difficoltà a motivare un rigetto della pratica.
Grazie del Vs. tempo.
delli :
attenzione: mella distanza tra edifici, nel caso di recupero di sottotetto in regione lombardia, vale quella del codice civile perchè la legge DEROGA le norme urbanistiche...
valgono i 10 m tra pareti finestrate perchè è una norma igienico-sanitaria che la legge per il recupero NON deroga (le norme igieniche che vengono derogate sono solo quelle relative all'altezza media)
in casi di interventi senza una legge deroga (tipo quella lombarda sui sottotetti) le distanze che valgono sono quelle da nta/regolamento edilizio e asl...
nel caso di mancanza di questi testi normativi, valgono le distanze del codice civile...
bye bye
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