emme : [post n° 207837]

info su competenze arch.junior

salve a tutti,
sono abilitata alla professione di arch.junior a milano, ho letto da altre parti i post relativi a questo argomento, ma alla fine andavano a "sfociare" sempre nella polemica junior senior...(giusta) però non si arriva mai al dunque.
ho letto la normativa e i codici deontologici ma non ho capito un bel nulla!!! cosa sono le procedure standard a cui un junior si deve attenere se vuole fare progetti da solo?!
cosa viol dire semplici?
cioè.... se mi chiedono di progettare e seguire in autonimia delle villette a schiera, o un piano part., o fare un cambiamento interno ad un appartamento o una dia in genere lo posso fare in autonomia?e il collaudo e la d.l?
vi assicuro che ho letto molte cose sull'argomento ma nessuna delle cose che ho letto parla chiaro!!!
VI PREGO RISPONDETE!!!!!SOPRATTUTTO VOI JUNIOR!!!!!
bonaparte :
proverò a rispondere con abbstanza chiarezza, ma a dire il vero anch'io nn ci ho capito molto, quindi vado in base all'esperienza avuta fin'ora. io sono interior designer e arch. junior, quindi fino ad ora il titolo di a.j. l'ho utilizzato x portare a compimento i miei progetti di interiors... quindi, tutto ciò che concerne: ristrutturazioni, risanamenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie in edifici nn vincolati, locali pubblici, giardini, aziende ... etc, ( ti parlo di DIA e qualche Permesso ). Per la Sicurezza, si può fare -ho un paio di colleghi jr. che si occupano solo di quello- MA con il corso apposito. mentre per le costruzioni ho sempre collaborato con "insopportabili" ing. :-) che fanno D.L. e a dire la verità nn mi sono mai interessata a questa possibilità, ma penso che per noi junior ci siano poche possibilità in tutte le questioni che implicano il calcolo strutturale!
emme :
grazie per aver risposto, forse tu lo utilizzi piu come dici tu per "finire"i lavori di interior, ma materialmente se io voglio fare da sola una villetta (ad esempio) la posso firmare?
quindi la ristrutturazione che potrebbe implicare anche demolizione e ricostruzione in sagoma si può firmare?
scusa se mi focalizzo sempre li, ma tra un po devo decidere se aprire la p.iva come junior o come disegnatore, se la firma di junior non mi permette di fare gli interventi più comuni che la prendo a fare??!!
bonaparte :
guarda secondo me ti conviene aprirla da junior! anche per una semplice convenienza fiscale, infatti inarcassa ti costa meno! inoltre io ho un sacco di colleghi solo designer e nn possono fare nulla! alla fine meglio poter fare anche solo il 40% che lo 0% no? e poi le varie commissioni ed amministrazioni vanno abituate a queste nuove figure, se ci ritiriamo in partenza...
per quanto riguarda la semplice villetta, magari (e poi non ne sono sicura) devi solo delegare il calcolo strutturale e il collaudo, ma se ti fai il corso sicurezza puoi fare tutto! cmq vedo che gli ing. junior stanno aprendo studi che lavorano abbastanza...
desnip :
scusa, se il problema è il tipo di p.i., io direi di prenderla senza indugio come architetto junior!
Forse sarà una figura con dei limiti, non si capisce bene cosa può fare, ma sempre di un architetto stiamo parlando. Perchè dovresti limitarti a fare solo il disegnatore? esemplare è il caso di bonaparte, che un bel po' di cose le fa, come a.j.
arch-i :
se vai sui siti degli ordini puoi trovare le competenze assegnate agli iunior
c'è da chiarire che questa figura tanto demonizzata sarà quella del futuro perchè l'Italia si sta allineando all'EU dove esistono i laureati e i laureati specializzati
troppi anni di università non servono per certe figure professionali...
detto questo ti posso elencare quello che NON puoi fare e si fà prima:
Urbanistica compresi ovviamente Piani Attuativi
Interventi su beni vincolati
Interventi su aree a vincolo paesaggistico (questa è una notizia freschissima con già un'interrogazione parlamentare in corso)
Tutto il resto a parte la tua preparazione professionale lo puoi fare, è ovvio che secondo l'entità e la specificità del lavoro ti consiglio di collaborare con ing per i calcoli strutturali per esempio.
In bocca al lupo e buon lavoro

(non ti sentire la cenerentola dei tecnici-professionisti ciò che conta è la qualità del tuo lavoro
BASTA con iunior e senior
dimostriamo di saper lavorare bene e basta!)
antonio :
Riflessioni sulla circolare CNA sulle competenze degli arch. Iunior
Documento presentato dal consigliere Luisa Mutti e discusso nella riunione della Consulta per la professione iunior del 16-07-09

Ordine del giorno:
CIRCOLARE CNAPPC del 02-07-09 n. 0000493 - Competenze Architetto Iunior e Pianificatore Iunior

Architetto Iunior (sezione B settore A) – competenze

5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

Il problema delle competenze è sicuramente il tassello più delicato nell’ambito dell’esercizio di una professione, e necessita di una profonda ed illuminata analisi non circoscritta però alla sola professione Iunior, ma estesa alle altre figure professionali nate con il DPR 328.

L’Ordine di Roma avvierà uno studio sulla professione triennale tecnica in Europa, analizzandone i processi di evoluzione e trasformazione iniziati con l’applicazione delle direttive Europee. L’obiettivo è arrivare a conoscere ed interpretare i sistemi di valutazione delle competenze professionali nei vari paesi membri. I risultati saranno confrontati con la nostra situazione, lasciata molto spesso esclusivamente alla interpretazione giurisprudenziale, in risposta ai vari pareri rilasciati da più organismi a seconda dell’argomento trattato.

La mancanza di una più organica e sistematica visione d’insieme, basata sul rapporto formazione-competenza, e sulla capacità effettiva di esercitare in modo “competente” la professione in relazione anche all’effettiva esperienza maturata, sarà il principio fondatore di tale studio. Come responsabile della Consulta Iunior, ritengo che un Ordine debba andare oltre alle diatribe causa di fratture all’interno della categoria, e mirare a proposte innovative per un accrescimento della professione. Per arrivare a ciò, è necessario accettare in primo luogo il mutare delle relazioni e dei cambiamenti apportati alla professione dalla corsa tecnologica, e dal libero mercato globale. Il professionista di oggi sia triennale che quinquennale è continuamente chiamato ad un aggiornamento professionale nei vari settori, al di là del titolo con cui esercita la professione.

E’ importante centrare l’attenzione quindi non sul “chi può fare” ma sul “come si deve fare”. Per il “saper fare” l’Ordine nel suo ruolo di tutore della professione, deve richiedere alle Università una adeguata formazione universitaria di primo e secondo livello in grado di rilasciare delle qualifiche professionali competitive in Europa. Inoltre il sistema Ordinistico deve intervenire in modo significativo sulla preparazione agli esami di Stato, sui tirocini professionalizzanti e sull’aggiornamento continuo.


Oggi ci troviamo invece a discutere un documento espressione di una posizione fortemente “miope” rivolta solo ad una parte della categoria “figlia del cambiamento” . L’approccio usato sembra non tenere conto in primo luogo, del ruolo ricoperto dal Consiglio Nazionale, e delle ricadute immediate che il documento produrrà sugli iscritti agli Ordini Provinciali. E’ doveroso sottolineare inoltre che nel corso di oltre sei anni (data delle prime iscrizioni), non c’è stata una sola apertura di procedura disciplinare nei confronti un di professionisti iscritti alla sezione B, questo sottolinea la correttezza del loro operato. A tal proposito si vuole sottolineare la monocraticità del giudizio attribuito dal DPR 328 in materia di magistratura di primo grado al rappresentate della sezione interessata.

Quanto sopra non deve indurre ad interpretazioni distorte, pertanto questo Ordine ritiene necessario definire i “limiti” di esercizio al laureato triennale, ma all’interno dei quali, il professionista deve avere la libertà di concorrere con gli altri con pari dignità e ruolo.


Il DPR 328-01, ha pertanto individuato con l’art. 16 delle “attività” in grado di adeguarsi alla formazione triennale, tanto che lo stesso Consiglio di Stato per ben due volte (Sentenza n. 2178-2008 e 1473 del 2009) si espresso in modo inequivocabile.

Ci troviamo davanti quindi non ad un “vuoto” legislativo, ma ad un’affermazione della legittimità di esercizio delle nuove figure professionali. Come tutte le disposizioni di legge anche il DPR 328 è perfettibile, e in questo caso forse, può essere necessaria un ulteriore chiarimento su alcuni aspetti.


Le due citate sentenze non sembrano però essere state analizzate con profondità dal Consiglio Nazionale e soprattutto dal rappresentate della Sezione B.

Il modo di procedere del Consiglio non giova certo né alla professione, né e alla libertà di espletamento di una attività intellettuale, né alla collettività tutta che ne subisce le ricadute.


A tal proposito il parere esplicitato nel documento va attentamente analizzato e valutato.

Una interpretazione così specifica e restrittiva degli articoli del DPR 328 elaborata senza l’ausilio del un lavoro coordinato di una commissione paritetica, più volte richiesta dai Consiglieri delle sezione B al Consigliere Nazionale, non può essere riconosciuta come concordata con i rappresentanti della sezione.


A conclusione delle riflessioni di cui sopra si vuole ora analizzare la “libera interpretazione” dell’articolo 16 del DPR 328, puntualizzando le terminologie spesso usate dal Consiglio Nazionale quando tratta argomenti inerenti i professionisti iscritti alla sezione B:


1) L’uso del termine “tecnico laureato triennale” è improprio, in quanto la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2009”.. ha opportunamente sottolineato che il termine “tecnico” utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello postsecondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l’utilizzo del prefissoide “tecno” presenta l’inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitari, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario.

2) Il ruolo di “concorso e collaborazione” stabilito dall’art.16 non è attribuibile come cita il documento a tutte le fasi del processo edilizio, in quanto le fasi del processo essendo divise in: fase di programmazione, progettazione, realizzazione, gestione,.. racchiudono al loro interno le “attività” di progettazione, direzione lavori, di stima e di collaudo, proprie solamente di “alcune” fasi del processo edilizio.

Inoltre la nota1. “questa pare la vocazione principale della figura professionale dell’architetto iunior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell’esame di stato che lo abilita all’esercizio della professione, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio.” abbinata al concetto di “competenza propria dell’architetto o dell’ingegnere edile ambientale” è volutamente arbitraria.

Il DPR 328, all’articolo 5 comma 3. stabilisce che…” Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.


3) A conclusione del primo punto il Consiglio delimita per l’architetto iunior un ruolo di “supporto e collaborazione senza assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione lavori”.

Anche in altre occasioni il CNAPPC si è espresso, usando impropriamente il termine “supporto” eludendo quindi volutamente l’uso ed il significato ben diverso del termine “concorso” usato dal DPR .

Si vuole riportare a tal proposito il giusto significato e uso della parola estrapolato dal Dizionario Enciclopedico Treccani:

“Concorso: s.m. (dal latinoconcursus –us, der. di conucurrere “concorrere”)… 1.b)…incontro, intervento contemporaneo di più fatti o elementi: c. di azioni (in diritto). 3) Gara indetta da un ente pubblico e da persone private allo scopo di scegliere i migliori o i più idonei fra più aspiranti c. amministrativo

Concorrere: “v. intr. (dal latino cuncurrere “correre insieme, gareggiare” e “currere” (coniugato come correre; aus. avere) . 1.a) letter. Andare tutti insieme a n medesimo luogo affluire…; 2. fig. a) Cooperare, partecipare con altri a un’azione comune..c. alla realizzazione di un impresa;o dare il proprio contributo. 3) Gareggiare, competere.. specie nel senso di partecipare ad un concorso

Anche alla parola “collaborazione” viene dato un significato diverso , infatti sempre dal Dizionario Enciclopedico Treccani: Collaborare: “v. intr. (dal latino tardo collaborare, comp di cum e laborare. Partecipare attivamente insieme con altri ad un lavoro per lo più intellettuale.”

Il DPR pertanto non menziona che l’attività in concorso e collaborazione sia “esclusivamente” eseguibile solo se subordinata a quella dell’architetto o ingegnere, per eludere l’assunzione di responsabilità professionale.

Quanto sopra sottolinea invece un intenzione del legislatore di “affiancare” “con pari dignità” nell’attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo più figure professionale quando si tratta di “opere edilizie comprese quelle pubbliche”.


Analizziamo ora la definizione di “opere pubbliche”
L’Opera pubblica ricade in quella categoria di beni appartenenti alla pubblica amministrazione e finalizzate al soddisfacimento di esigenze collettive, e possono essere costituite da edifici, manufatti, strutture ed aree, strade, etc. che assolvono a funzioni di pubblica utilità, spesso realizzate su aree di proprietà privata sottoposte a procedura espropriativa.

Le “opere edilizie” inoltre sono opere private di pubblica utilità cioè realizzate da soggetti diversi da quelli pubblici ma destinate allo stesso scopo, ovvero il conseguimento di un pubblico interesse, quindi è facilmente spiegata la frase “comprese quelle pubbliche”.


La distinzione, che il legislatore sembra ad una prima analisi aver voluto fare,è stata quella di suddividere il concetto di “Opera”, ancorché pubblica o privata, da quella di“costruzioni civili semplici” (parte integrante di un Opera edilizia), per le quali invece è fatta salva una competenze di tipo autonoma.


1. Nel documento viene poi riportato il concetto che “l’architetto iunior “non” ha le competenze degli architetti e degli ingegneri edili ambientali, questo è accettabile solo se il progetto sia esso di un “opera edilizia”, o di una “costruzione civile”, abbia particolari caratteristiche di complessità progettuale, tecnica, tecnologica, strutturale, impiantistica.

Sull’argomento, la sentenza del CdS n. 1473-09 chiarisce al riguardo che DPR 328, non ha apportato una riforma delle competenze ma “ una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiorente caratterizzanti laprofessione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;”.

La sentenza succitata risponde anche al concetto di “limite” entro cui il professionista Iunior deve esercitare in forma autonoma, e cioè “l’uso di metodologie standardizzate”.

Per ciò che concerne la “semplicità” della costruzione civile, sembra accettato il fatto che non ci sia una delimitazione in senso quantitativo, e allo stesso modo deve essere interpretato il livello qualitativo.

Il limite infatti non può essere “dimensionale”, ma secondo un parere personale, di destinazione d’uso, in base alla quale una costruzione può risultare più complessa anche se le dimensioni limitate. Mentre un’altra con dimensioni più importanti può risultare “semplice” nell’ approccio progettuale (inteso in senso integrato), per l’utilizzo e la destinazione ad esso affidata.


5. Per quanto riguarda l’impossibilità di progettare in presenza di uno o più regimi vincolistici, affermare un tale indirizzo vale a dire non permettere ai professionisti di lavorare sul almeno il 95% del territorio nazionale.

E’ poi completamente errata l’interpretazione che in tali regimi, la progettazione non è risolvibile con “procedure” (pertanto il DPR parla di “metodologie”) standardizzate.

Il Decreto non fa alcuna limitazione in questo senso, la giurisprudenza con la sentenza a favore di un ingegnere iunior del TAR Campania-Sez- Salerno n. 1501/2005 conferma tale tesi nel spiegare che: “siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall’art. 46 del DPR. n. 328/2001, e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.”


1. Inaccettabile è la forzatura apportata nel documento alla competenza “chiaramente” descritta nel DPR relativa ai rilievi diretti e strumentali sull’ edilizia attuale e storica.

Ma soprattutto è grave da parte del Consiglio Nazionale e del Consigliere Iunior dichiarare in modo esplicito la discriminazione operata all’interno della stessa categoria.

Viene in questo modo azzerata la rappresentatività della sezione B parte integrante di un unico Organismo.

Considerare “tecnico diverso dall’architetto” il professionista iscritto al settore “Architettura” dello stesso Ordine, anche se nella sezione B, proveniente da una stesso percorso formativo di base espletato nelle facoltà di “Architettura”, è a dire poco scorretto da parte di un Consiglio Nazionale al quale pertanto l’ Ordine di Roma in data 20 febbraio 2007 prot. 42/000274 ha inoltrato un quesito sul giusto uso del titolo per i professionisti del Nuovo Ordinamento.

Il Consiglio ha risposto il giorno 21/03/2007 citando gli articoli del DPR, il quale risulta chiarissimo: il titolo di “architetto” spetta solamente agli iscritti alla sezione A settore A e quello di architetto iunior agli iscritti alla sezione B settore A. I titoli delle altre figure professionali, della sezione A e B sono titoli “diversi” da quello dell’architetto.

Il non voler riconoscere quindi una competenza al professionista triennale nel rilievo diretto e strumentale sull’edilizia storica, raggiunge dei limiti incomprensibili.

Non si comprende come un Consiglio Nazionale e soprattutto un Consigliere Iunior, volutamente tendono a distorcere quanto di più chiaro il DPR abbia stabilito.

Inoltre è veramente errato attribuire alla fase di rilievo un valore di “parte tecnica”, quando è chiaramente riscontrabile a tale attività, il significato di indagine e diagnosi dello stato di fatto del bene.

In questo ultimo caso si è voluto consapevolmente tralasciare il campo di applicazione nel settore storico-culturale dei laureati provenienti da percorsi triennali, “tutti” incentrati sugli argomenti caratterizzanti il settore del Restauro e Conservazione dei beni culturali.


A tal proposito. si esprime una considerazione in merito a l’unica attività riservata agli Architetti dalle disposizioni normative vigenti, quella del Restauro.

La Consulta Iunior collabora con la Consulta dei Beni Culturali, per ciò che concerne lo studio e le figure professionali che ruotano nel settore.

Ricordiamo che il Codice dei Beni Culturali all’art. 29 inerente la conservazione, fa una distinzione tra l’attività di manutenzione e quella di restauro. Per cui fermo restando ciò che concerne attività riservata, è sicuramente proponibile la libera attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita in forma autonoma in regime vincolistico e/o storico.


Pianificatore Iunior (sezione B settore B) – competenze

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

b) per il settore "pianificazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;


4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.


Le competenze del pianificatore Iunior esulano da quelle proprie dell’architetto per quanto riguarda la parte edilizia.

Nel documento si ripropone la voluta eliminazione del concetto di “concorso”, riproponendo il ruolo di “supporto” del pianificatore.

E’ comprensibile invece che l’attività di pianificazione, visto la complessità e a volte la vastità della situazione, comporta un lavoro frutto di più professionisti.


In conclusione, La Consulta Iunior propone di :

- elaborare un documento, a risultato della ricerca che si sta iniziando:

- richiedere al Consiglio Nazionale di rielaborare il parere e concertandolo con i rappresentati della categoria, attraverso una commissione paritetica.




Roma 15 giugno 2009


Luisa Mutti
Consigliere per la sezione B
Rappresentante della Consulta per la professione Iunior
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