ced : [post n° 232181]

Frazionamento o divisione catastale??

Salve a tutti,
probabilmente sto per porvi una domanda alquanto banale, ma sono poco pratica di docfa e mi è sorto un dubbio amletico.
Devo fare un frazionamento di un'appartamento in due distinte unità immobiliari, poichè la proprietaria attuale vuole in futuro cedere i due appartamenti ai suoi due figli.
Abbiamo già presentato la DIA per fare i lavori necessari, e stiamo preparando la variazione catastale.
Volevo sapere se, come causale, devo considerare "frazionamento per trasferimento di diritti", oppure "divisione"? Non mi è molto chiara questa distinzione...

Un'altra domandina riguarda l'interno dell'appartamento...
A vostro parere posso nominare gli appartamenti 10a e 10b (ovviamente si originano dall'interno 10)?
Grazie infinite per la pazienza e la disponibilità
Michele :
Ciao, devi spuntare come causale "divisione" e ovviamente puoi assegnare gli interni 10a e 10b ai due appartamenti.

Un saluto
Michele
ced :
ciao Michele ti rigrazio per la risposta!
Ho saputo però che la proprietaria vuole frazionare per intestare gli appartamenti ai suoi due figli e poter quindi richiedere due mutui separati, per questo hanno una certa urgenza di frazionare.
A questo punto si parla sempre di divisione o di frazionamento?
scusate se sono un pò ripetitiva
Michele :
FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI - La Circolare n. 9 prot. 69262 del 26.11.2001 all'art. 6 del paragrafo "CAUSALI DELLE DENUNCIE DI VARIAZIONE" comma 4 recita: "La causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione F4. Per tutti gli altri casi, va utilizzata la
causale divisione."
UNITA’ IN CORSO DI DEFINIZIONE (categoria fittizia F/4)
Per “Unità in corso di definizione” s’intende un fabbricato nuovo, o parte di esso (inteso come ipotesi di Unità Immobiliare), soggetto a una variante di destinazione d’uso rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione originale.
La dichiarazione di un immobile o parte di esso, come “Unità in corso di definizione” deve essere uno stato momentaneo, che ordinariamente non dovrebbe durare oltre i sei mesi e può essere utilizzata in caso di compravendita, successione o altro, per venire incontro alla necessità di individuare al Catasto fabbricati l’Unità, pur non potendo specificarne la destinazione definitiva.
In alcuni casi, questo “stato” può essere utilizzato dall’Ufficio per definire delle Unità individuate in fase d’accertamento, tramite sopralluogo, per le quali è stata inoltrata una richiesta di dichiarazione catastale.
In generale, per le Unità Immobiliari già censite in Catasto e interessate da lavori di ristrutturazione o miglioramento qualitativo (licenza o D.I.A.), la normativa prevede il mantenimento del classamento catastale in essere. Solo in caso di un suo parziale utilizzo l’immobile andrà dichiarato, nelle categorie appropriate, per le parti completate mentre quelle non ancora ultimate andranno dichiarate in “corso di costruzione” o “in corso di
definizione”, in analogia a quanto sopra riportato.
Io per i frazionamenti ho sempre spuntato la causale "divisione".

Ciao
Michele
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