annalù : [post n° 309794]
Allargare apertura muro portante
Buonasera, ho deciso di ristrutturare la mia casa al mare, ma cambiando la disposizione dei locali mi sono resa conto che l'apertura sul muro portante ( 70 cm) è troppo stretta e vorrei allargarla. Mi hanno detto che è possibile farla fino a 120 cm. E' vero? Bisogna comunque fare la pratica al Genio Civile? se si quali sono i costi? sopra non ho nessuno solo il solaio con la guaina non praticabile. Grazie
Il fulcro della questione è l'art. 53 comma 1 del DPR 380/01....
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono descritte all’art. 53 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ex art. 1 Legge n. 1086/71) e meglio precisate nella Circolare Ministero LL.PP n. 11951/74.
Secondo me, alla luce della suddetta circolare non è necessaria la pratica ex genio civile... Comunque sia la cosa non esclude che l'elemento debba essere opportunamente dimensionato da tecnico abilità poichè riguarda la struttura portante dell'edificio.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono descritte all’art. 53 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ex art. 1 Legge n. 1086/71) e meglio precisate nella Circolare Ministero LL.PP n. 11951/74.
Secondo me, alla luce della suddetta circolare non è necessaria la pratica ex genio civile... Comunque sia la cosa non esclude che l'elemento debba essere opportunamente dimensionato da tecnico abilità poichè riguarda la struttura portante dell'edificio.
policano... permettimi di obiettare quanto da te detto nella maniera più assoluta, ti consiglio di far riferimento, per ciò che riguarda il genio civile, ai regolamenti regionali ti cito ad esempio quello della regione lazio n.10 del 2012 e non credo che quelli delle altre regioni si discostino di tanto. A prescindere dalla normativa, anche la logica dovrebbe farti giungere alla conclusione che è necessario il genio civile per tali opere... non trovi?
Fai valutare l'operazione da un tecnico (ingegnere), in base alla variazione della rigidezza della parete prima e dopo l'intervento ti saprà dire cosa c'è da fare. il deposito della pratica va fatto come intervento locale, vedi la circolare 2.2.2009 al paragrafo C.8.4.3. il tecnico valuterà se è sufficiente un architrave o se bisognerà cerchiare la nuova apertura o consolidare il restante muro con intonaco armato. ciao
ciao ponteggiroma, se ho preso una cantonata mi scuso... non conosco il regolamento della mia regione, verificherò.
Evidentemente ho dato una lettura troppo semplicistica.
io mi ero basato su Circolare n° 11951/74 che riguarda dubbi interpretativi:
tra le altre cose la circolare fa degli esempi:
" A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di opere che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e della Legge n° 1086/71:
Opere in conglomerato cementizio semplice, cioè quelle nelle quali l’eventuale armatura metallica non svolge alcuna funzione statica;
Tettoie e pensiline di modesta portata (di luci ordinarie e quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici);
Elementi strutturali singoli (travi, pilastri, tetti,etc.) cioè non collegati funzionalmente tra di loro;
Elementi costruttivi di limitata importanza statica rispetto all’opera quali voltini di aperture, muretti di recinzione, elementi decorativi, etc.;
Edifici in muratura con solai in elementi prefabbricati realizzati ai sensi del D.M. 20/11/1987;
Muri di sostegno a gravità.
L'elenco è indicativo, ovviamente va valutato dal progettista e non conosco l'intervento che si vorrà fare a casa di annalù, ma se guardi anche solo gli esempi citatti sopra, vedi che sono escluse cose a mio giudizio anche più rilevanti di ciò che vuole fare annalù.
Io quindi mi riferisco al fatto che un intervento del genere vada considerato opera in c.a. semplice e quindi soggette al genio civile (art.53 del DPR 380) oppure no.
Ma se anche vista l'osservazione di lina ci sono norme più recenti sull'antisismica, nulla da dire, se non scusate...
Evidentemente ho dato una lettura troppo semplicistica.
io mi ero basato su Circolare n° 11951/74 che riguarda dubbi interpretativi:
tra le altre cose la circolare fa degli esempi:
" A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di opere che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e della Legge n° 1086/71:
Opere in conglomerato cementizio semplice, cioè quelle nelle quali l’eventuale armatura metallica non svolge alcuna funzione statica;
Tettoie e pensiline di modesta portata (di luci ordinarie e quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici);
Elementi strutturali singoli (travi, pilastri, tetti,etc.) cioè non collegati funzionalmente tra di loro;
Elementi costruttivi di limitata importanza statica rispetto all’opera quali voltini di aperture, muretti di recinzione, elementi decorativi, etc.;
Edifici in muratura con solai in elementi prefabbricati realizzati ai sensi del D.M. 20/11/1987;
Muri di sostegno a gravità.
L'elenco è indicativo, ovviamente va valutato dal progettista e non conosco l'intervento che si vorrà fare a casa di annalù, ma se guardi anche solo gli esempi citatti sopra, vedi che sono escluse cose a mio giudizio anche più rilevanti di ciò che vuole fare annalù.
Io quindi mi riferisco al fatto che un intervento del genere vada considerato opera in c.a. semplice e quindi soggette al genio civile (art.53 del DPR 380) oppure no.
Ma se anche vista l'osservazione di lina ci sono norme più recenti sull'antisismica, nulla da dire, se non scusate...