Giacomo : [post n° 311170]

autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno può darmi un parere su questo:
nel 2010 ho presentato una dia in sanatoria per lavori eseguiti su un edificio residenziale che si trova all'interno di un parco regionale. i lavori effettuati, da sanare, sono sostanzialmente una sopraelevaizione della copertura di 60 cm e vennero autorizzati nel 2004, senza richiesta di aut. paesaggistica, prima del'entrata in vigore della 42/2004.
Ora il comune per darmi l'agibilità mi chiede una compatibilità paesaggistica (praticamente una paesaggistica in sanatoria) che costerebbe al mio cliente 1500/2000 euro di sanzione che ovviamente non vuole pagare.
Vorrei sapere se qualcuno mi sa dire come funzionava la legge in materia di aut. paesaggistica con la legge precedente alla 42/2004. dovrebbe essere la 490/1999. e se era sempre richiesta l'autorizzazione paesaggistica in questi casi, chi dava l'autorizzazione etc... Spero che qualcuno sappia illuminarmi.
Grazie
gio :
Proviamo. Comincerei da questo : la dia a sanatoria non ha alcun valore rispetto al danno ambientale e rispetto ai vincoli paesaggistici che tutelano il luogo. Addirittura secondo me e' inefficace in assenza dell'accertamento di compatibilita'. La dia sanerebbe gli aspetti urbanistici. Quindi la procedura giusta dovrebbe essere prima la compatibilita' poi la dia poi l'agibilità. Ho anche il dubbio che non possa essere accertata una sopraelevazione. Pero'.... così e' tutto un po' generico. Comunque se chiedi la compatibilità oggi secondo me devi andare con le norme vigenti, quindi con il testo unico.
Giacomo :
intanto grazie per l'aiuto.
So che l'iter regolare e lineare sarebbe questo però quello che vorrei capire è un'altra cosa, cerco di spiegarmi meglio: I lavori sono stati fatti sulla base di un PdC autorizzato senza paesaggistica nel 2004 . il comune non l'ha richiesta e l'allora tecnico non l'ha ovviamente redatta.
quello che mi chiedo io è: perchè il comune a quei tempi non richiese la paesaggistica? la 42/2004 non era ancora in vigore. la legge precedente prevedeva la richiesta di autorizzazione paesaggistica come è oggi o era semplicemente una trasmissione del progetto (che doveva fare il comune) all'ente parco o alla regione o alla soprintendenza? Grazie
pepina :
Il caso sembra complicato e non conoscendo il contesto il cui si colloca (Prgc e vincoli sovraordinati) non è possibile consigliare alcunchè.
Per sanare un abuso come dice Gio ci deve confrontare con le leggi previgenti ma soprattutto con quelle vigenti.
Detto questo se uno commette un illecito a mio parere è giusto che se ne assuma le responsabilità.
gio :
Se non mi sbaglio già la 1497 del 39, poi la 431dell'85 avevano praticamente invariato il testo di quello che poi è diventato l'art 151 del d lgs 490 del 99. In cui si dice che l'autorizzazione va richiesta dal proprietario in tuttti casi in cui ... ecc.
In effetti la trasmissione degli atti spettva (e spetta tutt'ora ) all'ente terriitoriale preposto. la procedura è migliorata ma non mi pare sia stata starvolta. Le competenze sono regionali e la regione delega spesso ai comuni la trasmissione.
Non so dire nel tuo caso se la procedura doveva essere gestita dal comune o meno. Però secondo me comunque ogni titolo abilitativo è debole (diciamo debole, per non dire nullo) in assenza di autorizzazione paesaggistica se rilasciato o assseverato quando la tutela già vige.

Questo è il 190/99:

Articolo 151
Alterazione dello stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9,
aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate
all'articolo 146 non possono distruggerli ne' introdurvi
modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto
che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei
beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione
i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al
fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine
perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni
rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo' in ogni
caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della
relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei
successivi trenta giorni e' data facolta' agli interessati di
richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione
dei lavori e da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla Regione.

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