oltremare : [post n° 311904]

Piano casa sardegna e P.A.

Piano Casa Regione Sardegna (L.R. 4/2009), art. 2 “interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente”: AMPLIAMENTO IMMOBILE UBICATO AL 1° E 2° PIANO DI UN FABBRICATO SITO ALL’INTERNO DI ZONA OMOGENEA B, TRAMITE COSTRUZIONE DI VERANDA IN LEGNO DA REALIZZARSI NEL TERRAZZO UBICATO AL 2° PIANO DELL’IMMOBILE SOPRACITATO.
L’ABITATO DEL COMUNE E’ DICHIARATO ABITATO DA CONSOLIDARE A CURA DELLO STATO, PER CUI E’ GIA’ STATO ACQUISITO IL NULLA OSTA LEGGE 64/74 DALL’ENTE PROVINCIALE COMPETENTE.

Il Progetto contiene i seguenti allegati:

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE (art. 46 - 47 - T.U. 445/00)
2. Relazione tecnica asseverata ai sensi della legge n. 662/96 descrittiva dell’intervento .
3. 2 copie di n. 3 tavole di elaborati progettuali inerenti l’intervento in oggetto:
Tav.A: Relazione Tecnica ed Elaborato Fotografico, Tav.1: Piante, sezioni e prospetti Stato Attuale, Tav. 2: Piante, sezioni e prospetti Stato in Progetto.
4. Originale dell’attestazione di versamento pari a € 55,00 a titolo di diritti di segreteria.
5. Dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario
6. Originale dell’attestazione di versamento degli oneri concessori
7. Nulla Osta/Parere GENIO CIVILE DI SASSARI

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Gli oneri concessori sono stati calcolati nel modo seguente: tramite modulo per oneri concessori (D.P.R. 380/2001) conforme al D.M. 801 del 10/05/1977, differenza tra STATO IN PROGETTO e STATO ATTUALE , ridotti del 40%, secondo l’art. 9 L.R. 4/2009.
- Secondo l’art. 10 comma 3 L.R. 4/2009 gli interventi riguardanti gli art. 2-3-4 sono assoggettati a D.I.A.
- Secondo l’art. 9 L.R. 4/2009 per gli interventi agli art. 2-3-4, gli oneri concessori, ove dovuti, se relativi alla prima abitazione sono ridotti del 40%.
- Inoltre secondo l’art. 2 comma 2 L.R. 4/2009, integrato dalla L.R. 21 del 21/11/2011 art.2 comma 2 si evince che: “Gli adeguamenti e gli incrementi volumetrici devono inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esitente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia interessata (situazione dimostrabile nel progetto presentato all’Ente Comunale), senza la necessità, salvo in casi di vincoli paesaggistici, della relazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione”.
- L’art. 16 del D.P.R. 380/2001 individua il contributo di costruzione definendolo in ogni sua parte, tale articolo inoltre ben evidenzia che cos’è il costo di costruzione, che è calcolabile in vari modi a seconda della tipologia dell’intervento progettuale: se nuova costruzione, ristutturazione o interventi su edifici esistenti. Il nostro caso è definito dall’art. 3 comma 1 lettera E del D.P.R 380/2001 “Interventi di nuova costruzione , ovvero ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”; il costo di costruzione andrà dunque calcolato secondo l’attuazione delle norme elencate dal D.M. per i lavori pubblici N° 801 del 10/05/1977 (Tabella Parametrica).




IL SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE COMPETENTE SOSPENDE LA PRATICA DEL PIANO CASA PER I SEGUENTI MOTIVI:

a) Richiesta copia dell’atto di Proprietà: “Ma non basta la dichiarazione sostitutiva di Proprietà dell’immobile secondo gli art. 46-47 del D.P.R. 445/2000 ?” (Dichiarazione già allegata alla D.I.A.).
b) Richiesta si sezioni longitudinali e trasversali reali estese all’intero lotto, da monte a valle: l’edificio in progetto è provvisto di cortile di pertinenza, con spazio sufficiente a garantire il posto auto (situazione che si evince chiaramente nella planimetria generale inserita nel progetto).
c) Documentazione fotografica completa, già allegata alla D.I.A. , con ampio angolo di visione del prospetto e del retroprospetto, con indicazione dei punti di visione su apposita pianta.
d) Integrazione dei diritti di segreteria (già versati attualmente € 55,00) di € 45,00, in quanto opera assimilabile a permesso di costruire (Ma la L.R. 4/2009 non prevede la D.I.A.?).
e) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO per il calcolo degli oneri concessori del costo di costruzione: “Ma nel caso di amplamenti, previsti dall’art. 3 comma 1 lettera E del D.P.R. 380/2001, il contributo sul costo di costruzione viene determinato per differenza tra la situazione ante e post ampliamento? Precedendo prima alla determinazione del contributo della situazione attuale, compilando la tabella parametrica di cui all’art. 11 del D.M. 801 del 10/05/1977, per poi procedere con lo stesso metodo per la situazione di Progetto (post intervento)? Il contributo dovuto è dato dalla differenza dei due risultati ottenuti?(calcolo già allegato alla presentazione della D.I.A.) ”.
f) Compilazione della dichiarazione per la richiesta del DURC da parte dell’ente Comunale: Ma il DURC lo deve acquisire la P.A. d’ufficio (L.35 del 04/04/2012)?Ma soprattutto, per i lavori privati, l’impresa deve fornire una dichiarazione sulla posizione INPS, INAIL, CASSA EDILE ed Organico Medio?

IN ATTESA DI QUANTO APPENA ELENCATO L’ESAME DELLA PRATICA RESTA SOSPESO A TUTTI GLI EFFETTI E I LAVORI PERTANTO NON POTRANNO AVERE AVVIO SINO ALL’OTTENIMENTO DEL RELATIVO DURC.

ORA MI CHIEDO: è possibile che il tecnico responsabile stia prendendo un grande abbaglio?
Tutto quello che viene richiesto di integrare è a norma di legge?
E se così non dovesse essere, come si dovrebbe intervenire a riguardo?
E soprattutto visto che il caso in questione non è l’unico, ma vi è l’esitenza di casi simili e casi identici, è possibile che vi sia il sospetto di un abuso d’ufficio?

Cordiali Saluti.
desnip :
Perchè non provi a rispondergli per iscritto (o magari anche a voce), punto per punto e chiedendo spiegazioni sulle sue richieste?
Ad es. quei documenti che oggi il comune dovrebbe acquisire d'ufficio, naturalmente continuano a richiederli.
Allora, o uno "si sta zitto", e per quieto vivere ed ottenere il rilascio invia quanto richiesto, oppure si chiede una spiegazione motivata delle richieste avanzate.
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