hew : [post n° 321162]
Nomina D.L. per C.I.L.
Per dei lavori di Straordinaria Manutenzione di diversa distribuzione interna eseguibili senza concessione titolo edilizio ma con una semplice C.I.L. asseverata è obbligatorio nominare un D.L.? Qualora lo fosse ,ma non vi sia esplicita nomina, c'è qualche elemento per poter dire che il D.L. è chi presenta la relazione asseverata?
La DL per cil non è obbligatoria, ma nonostante tutto in molti comuni la richiedono.
La relazione asseverata va presentata dal progettista e non dal dl.
La relazione asseverata va presentata dal progettista e non dal dl.
Grazie maxxx
In effetti il D.L. 40/2010 (convertito e modificato dalla L.73/2010) inserisce nelle "Attività edilizia libera" - aggiornamento art.6 del T.U. 380/2001 - la manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali (comma 2 ,a)
In riferimento a tali interventi il D.L. 83/2012 (convertito e modif. da L. 134/2012) va a precisare che unitamente alla C.I.L., l'interessato trasmette al comune i dati dell'impresa esecutrice e relazione tecnica provvista di data certa e corredata da elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato che assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e reg. edilizi vigenti e per essi la normativa statale e regionale NON PREVEDE RILASCIO DI TITOLO ABILITATIVO.
A fine lavori il DL 40/2010 sempre nell'aggiornamento dell' art. 6 del T.U. precisa al comma 5 che eventualmente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, si provvede alla variazione catastale. Non si parla da nessuna parte di collaudo. ...quindi niente D.L. obbligatoria! E' così???
Scusate il periodo contorto ma rispecchia quella che è purtroppo la burocrazia italiana
In effetti il D.L. 40/2010 (convertito e modificato dalla L.73/2010) inserisce nelle "Attività edilizia libera" - aggiornamento art.6 del T.U. 380/2001 - la manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali (comma 2 ,a)
In riferimento a tali interventi il D.L. 83/2012 (convertito e modif. da L. 134/2012) va a precisare che unitamente alla C.I.L., l'interessato trasmette al comune i dati dell'impresa esecutrice e relazione tecnica provvista di data certa e corredata da elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato che assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e reg. edilizi vigenti e per essi la normativa statale e regionale NON PREVEDE RILASCIO DI TITOLO ABILITATIVO.
A fine lavori il DL 40/2010 sempre nell'aggiornamento dell' art. 6 del T.U. precisa al comma 5 che eventualmente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, si provvede alla variazione catastale. Non si parla da nessuna parte di collaudo. ...quindi niente D.L. obbligatoria! E' così???
Scusate il periodo contorto ma rispecchia quella che è purtroppo la burocrazia italiana
Si è cosi, ma molti comuni hanno nel modulo anche il DL, probabilmente in maniera molto semplice e stupida perché hanno presso un modulo della dia e l'hanno modificato, ma quello è il modulo e spiegarglielo potrebbe non essere facile...