max : [post n° 359958]

autorimessa senza CPI

Buongiorno a tutti. Sono stato incaricato della direzione lavori per dei danni relativi a infiltrazioni nei locali interrati di un condominio del 1972. Locali adibiti a box auto.
In seguito alle mie indagini ho scoperto che l'autorimessa in questione non ha mai avuto un CPI ne' e' stato mai richiesto nonostante tutti i condomini continuino ad utilizzarlo come autorimessa.
Ho fatto presente all'amministratore la situazione ma questo se ne e' un po' lavato le mani, asserendo che le sue competenze si fermano sulla parte sopraelevata dell'edificio e che non ha intenzione di prendere anche la parte relativa ai box.
Premesso cio' vi chiedo: e' di mia competenza mettere in chiaro la situazione con i condomini? Avevo pensato di scrivere una relazione illustrando rischi e pericoli del caso e inviarla per A/R a tutti quanti, amministratore compreso.
grazie
gioma :
Secondo il DM 16 Febbraio 1982, per le autorimesse con un numero di posti auto inferiore a 9 non era obbligatorio il rilascio del CPI.
Con il nuovo regolamento ( DPR 151/2011) il campo di assoggettabilità delle autorimesse
ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti,
ma alla superficie. In particolare sono soggette al rilascio del CPI solo le autorimesse di
superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.
Detto questo, a me risulta strano che l'Amministratore abbia incarico di gestire tutto lo stabile tranne i box auto interrati.Forse è consapevole che l'autorimessa non è a norma e non vuole assumersi rischi?
Devi far presente al condominio che l'autorimessa va necessariamente regolarizzata e che va richiesto il rilascio del CPI da parte dei VVFF, altrimenti rischiano gravi sanzioni civili e penali.
Aggiungo che, se durante i lavori di cui sei DL , dovesse malauguratamente scoppiare un incendio rischi grosso anche tu.
gioma :
Devo fare alcuni rettifiche a quanto detto in precedenza.
Hai detto che lo stabile è stato costruito nel 1972.
Anche l'autorimessa è stata realizzata in quella data oppure successivamente ?
L'obbligo di osservare le norme di sicurezza antincendio vale per tutte le autorimesse, indipendentemente dalla data di costruzione. Tuttavia, il D.M. 1 febbraio 1986 ( Norme di Sicurezza Antincendi per la Costruzione e l' Esercizio di Autorimesse e Simili) al punto 1.2.0 recita: “ Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione e di superficie ………. Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire. E’ in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.”
E’ giusto dedurre che nel caso di edifici anteriori al 1986 non è obbligatorio da parte del Condominio richiedere il rilascio del CPI.
Ti consiglio di approfondire l'argomento oppure di contattare direttamente il Comando Provinciale dei VVFF per avere dei chiarimenti a riguardo.
max :
Ciao, grazie per le precisazioni. L'autorimessa risale al 1972 come lo stabile, circa 500 mq e piu' di 9 box. Con la normativa attuale ricade nell'attivita' 75.A.
Nel 1986 in seguito all'entrata in vigore del dm che tu hai citato, l'allora amministratore doveva avviare una attivita' di autorimessa soggetta a CPI da quanto leggo... o sbaglio? Il nuovo amministratore fa un po' lo scemo per non andare in guerra ma sa benissimo a cosa va incontro.
Non sono abilitato per gli elenchi del ministero in merito alle norme antincendio ma documentandomi un poco ho fatto un quadro di lavori per mettere a norma il tutto; da sottoporre al condominio per dargli un ordine di idee. Poi sara' loro facolta' regolarizzarsi trovando un tecnico o rimanere cosi'.
Rimane il dubbio che forse come dici tu non e' obbligatorio il CPI ma devo per forza contattare i VVFF.
Grazie mille
john :
I vigili per esperienza la interpretano così, un conto è l'edificio un conto è l'attività che si svolge. Se apro una nuova attività soggetta in un edificio del 1960 la considerano nuova attività e vogliono che rispetti le norme ad oggi. Se l'edificio non riesce ad accogliere le norme in vigore e non può essere modificato c'è lo strumento della deroga. Poco importa a loro se l'attività ai fini antincendio è stata praticata abusivamente fino ad oggi.

Non avendo mai avuto, chessò, un NOP o altra documentazione in passato per il comando è sconosciuta, quindi come se l'avessi iniziata oggi. Potrebbero infatti dirti "si ok l'edificio è del 1972 ma che ne so io quando avete iniziato ad usarla come autorimessa?"

Secondo me ti chiederanno la SCIA per una categoria di rischio A attività 75.1.A e quindi neanche soggetta a valutazione progetto e sopralluogo. Da discutere, in base a quello detto da gioma, a QUALE norma dovrà sottostare l'autorimessa dimostrando che l'edificio è del 72 e la sua destinazione è stata sempre autorimessa e questo fattelo suggerire da loro. Potrebbero anche chiederti loro stessi di andare in deroga.

L'esistente è sempre una rogna e bisogna capire che funzionario si abbia davanti.
max :
Esattamente John.
Dalle faq sul sito dei VVFF, per un caso analogo indicano il dm 86 come norma di riferimento. E non avrebbero grossi problemi ad avviare un'attivitá, i requisiti ce li hanno. Comunque non saro' io ad occuparmene.
Grazie dei consigli
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