Gali : [post n° 364252]

sanatoria immobili all'asta

Che cosa si intende di preciso quando si dice: “l’immobile è andato all’asta e quindi è stato sistemato l’abuso”?
Se un immobile oggetto di esecuzione presenta un abuso:
-nel caso di abuso sanabile, prima del trasferimento, il CTU ha obbligo di presentare sanatoria? Cioè l’abuso si sana quando consentito.
-anche nel caso di abuso non sanabile, è sempre possibile ottenere sanatoria? Cioè l’esecuzione è occasione per “tombare” anche ciò che non rientra nemmeno nei condoni.
Ho sempre creduto giusta la prima ipotesi ma, ultimamente, ho sentito sostenere la seconda e mi è sorto il dubbio ...
Grazie a tutti
Marco :
Sarebbe facile...

nella perizia deve essere presente l'elenco delle irregolarità e per ognuna di esse se è sanabile oppure no. Nel caso di irregolarità sanabili l'acquirente dovrà chiedere la sanatoria entro 120 giorni della firma del decreto di trasferimento di proprietà. Nel caso di irregolarità non sanabili resta a carico dell'acquirente ripristinare la situazione.
Sembra semplice ma non lo è perché raramente la perizia è esaustiva e completa. Inoltre capita che certe situazioni sanabili al momento della perizia non lo siano più al momento dell'aggiudicazione.
A me mi è capitata una bella villetta con davanti un piccolo corso d'acqua. All'epoca della perizia il corso d'acqua non era ancora classificato e si poteva richiedere modifiche al progetto originale. Aggiudicato l'immobile e passati i tempi tecnici per il decreto presentai il progetto per fare due posti macchina davanti alla villetta ed ampliare il muro in pietra ed il comune ha rifiutato la richiesta perché nel fra tempo il corso d'acqua è stato classificato e non si poteva più fare nessuna opera muraria ad una distanza minore di 10m dal corso d'acqua.
otto :
aggiungo che teoricamente se l'abuso è sanabile nella perizia ci dovrebbe essere il costo indicativo della pratica edilizia...
Gali :
chiarissimo. grazie a tutti.
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