sono stato nominato CTU per un'esecuzione immobiliare, con giuramento a dicembre e udienza per autorizzazione alla vendita in giugno 2016.
Ho tardato a chiedere la sospensione dall'albo per un trasferimento all'estero per un anno, ed ora mi trovo con una nomina che va oltre la mia data di partenza prevista per maggio 2016.
E' possibile rinunciare all ' incarico ? E se costretta ad accettarlo può il mio impegno andare oltre a giugno?
FILO : [post n° 365877]
ctu - rinuncia incarico
rinunciare non so, puoi però chiedere una proroga al procuratore, ma entro determinati tempi, x Civitavecchia la richiesi almeno un mese prima. Dovresti parlare per tempo con il procuratore che ti ha assegnato l'incarico, perché se l'udienza è già fissata potrebbe posticiparla o comunque "temporeggiare".
Credo che anche la rinuncia sia possibile, purché con ottima motivazione e fatta per tempo, in modo che possa aver tempo a sostituirti. Puoi, però, farti carico di assistenti che ti "aiutino" ad adempiere l'incarico, ovviamente di tua fiducia!
Parla con il procuratore, solo lui può darti le esatte risposte!
buona fortuna.
Credo che anche la rinuncia sia possibile, purché con ottima motivazione e fatta per tempo, in modo che possa aver tempo a sostituirti. Puoi, però, farti carico di assistenti che ti "aiutino" ad adempiere l'incarico, ovviamente di tua fiducia!
Parla con il procuratore, solo lui può darti le esatte risposte!
buona fortuna.
So, per sentito dire - quindi correggetemi se sbaglio - che puoi rinunciare presentando rinuncia scritta al giudice da depositare in cancelleria il prima possibile. Causa: impegni di lavoro che ti impediscono di svolgere l'incarico in tempi ragionevoli e con lo scrupolo necessario. So che si può rinunciare anche per altri motivi, quali di salute, o di poca conoscenza della materia inerente l'incarico, o rapporti pregressi con una delle due parti, etc etc. Insomma, se proprio non hai altre soluzioni, puoi andare di rinuncia :)
Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico iscritto in un apposito albo è obbligato ad accettare l'incarico e può rifiutare solo in caso di impedimenti riconosciuti però direttamente dal giudice. Questo vincolo non incombe su coloro che non risultano iscritti negli albi speciali dei tribunali. ( art .63 C.P.C. ).