ClaRM : [post n° 366727]

NUOVE COSTRUZIONI CON ULTIMO PIANO h. 2.40 Roma

Buongiorno, a Torrino sud (Roma) stanno costruendo nuove edifici ove l'ultimo piano con altezza di 2.40. Viene venduto come piano lavatoio ma predisposto a camere da letto. Quindi possiede solo l'agibilità e non l'abitabilità. Cosa posso fare per ottenere anche l'abitabilità. Da quello che ho potuto costatare per gli edifici costruiti dopo il 2009 non mi è possibile convertire i sottotetti in abitazioni. Vorrei sapere se ci sono altre leggi, che mi sono sfuggite, o comunque se posso fare qualcosa prima che l'edificio venga ultimato per poter avere l'abitabilità.
Grazie
ponteggiroma :
l'abitabilità (così definita) non esiste più.
Esistono soltanto le "agibilità" in funzione della relativa destinazione d'uso, pertanto l'ultimo piano con destinazione lavatoio potrà essere agibile come tale e mai (e poi mai) potrà divenire agibile ad uso abitativo.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
lori :
Quella secondo quanto prescrive il DM 5 luglio del 1975 è l'altezza minima per: corridoi; disimpegni, bagni; ripostigli, ecc.
Per questioni igieniche/sanitarie non potrà mai essere considerata una camera da letto.
n.b. Le camere da letto oltre ad avere un'altezza minima di mq 2.70 devono avere anche una superficie minima di 9 mq se per 1 persona e 14 mq se per due.
Giulio :
Con l’articolo 24 del DPR 380/2001 (il testo unico per l’edilizia) sono stati ricondotti a unità i termini agibilità edilizia e abitabilità, spesso fonte di confusione terminologica.
Ed in tempi relativamente recenti, anche il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2012.

www.ediltecnico.it/26758/abitabilita-agibilita-edilizia-esiste-diffe…
gioma :
Un sottotetto agibile ma non abitabile soddisfa i requisiti standard di sicurezza, igiene e salubrità ma non è idoneo alla permanenza continuativa nel tempo di persone. Così, esso può essere usato come locale lavanderia o locale tecnico, ma non come camera de letto o cucina.
In genere è possibile recuperare un sottotetto ai fini abitativi sfruttando specifiche leggi regionali.
Il recupero abitativo dei sottotetti nel Lazio è disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 2011 ( Piano Casa ) nella quale però si precisa ( come lei ha già indicato ) che possono essere recuperati a fini abitativi solo i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa.
Purtroppo per lei non credo che ci siano, al momento, altri provvedimenti legislativi a cui appigliarsi.
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