Ing. Cane : [post n° 369003]

Modifica aperture esistenti con distanza <10m

Buongiorno,
vorrei chiedervi un consiglio per quanto riguarda l'applicabilita del D.M. 1444 del 1968.
Sto redigendo una pratica edilizia, intesa come ristrutturazione edilizia leggera per modifica della dimensione delle aperture esistenti.
L'u.i. ha su un lato una porta ed una finestra.
La parete del fabbricato difronte e finestrata ed e a distanza < 10 m.
L'intervento che dovrei effettuare e quello di sparapettare la finestra esistente per utilizzarla come porta, mantenendo inalterata la larghezza e l'estradosso dell'apertura esistente, e la realizzazione di un parapetto in muratura ed un restringimento dell'ex porta per trasformarla in finestra.

Il D.M. 1444 del 1968 parla espressamente di nuove costruzioni e non parla di aperture esistenti.
Il comune un giorno dice che e fattibile, un altro giorno dice di no.

Quando da il diniego, lo giustifica dicendo che modificando l'apertura e come se fosse un apertura nuova.

Come potrei operare?

Avete avuto esperienze in merito?

P.S. Alcuni comuni nel REC come nel comune di Chioggia riporta:
In presenza di accordo trascritto fra confinanti è possibile derogare la distanza dai confini ferma restando
la distanza di 10 ml tra pareti opposte finestrate; tale deroga è possibile anche in presenza di pareti non
finestrate. In presenza di pareti finestrate opposte esistenti a distanza inferiore a 10 ml è sempre
consentita la modifica della forometria, anche con apertura di nuovi fori. L’apertura di porte che danno su
locali accessori o di servizio non determina parete finestrata.

Grazie a tutti
nemesi2015 :
Quello che consiglio è sempre avere normative o sentenze che possano motivare le tue scelte progettuali. Il discorso però è particolare bisogna vedere la legittimità dell'immobile, ovvero la distanza non rispettata sicuramente deriverà da un condono e quindi non da un titolo abilitativo originario. In presenza di condono qualora vai a modificare una porzione sanata in precedenza dei ripristinare i luoghi, quindi l'unica modifica che puoi fare è chiudere l'apertura. è un po' come un intervento di demolizione e ricostruzione su un immobile sanato, teoricamente non dovrebbe esserci, per cui lo devi tenere in quello stato o demolirlo.
Discorso simile è se l'immobile è ante '67, per cui vale più o meno lo stesso ragionamento, non essendo presenti all'epoca della costruzione norme sui distacchi.
Discorso diverso è, invece, se le aperture sono state autorizzate con titolo abilitativo ordinario: a quel punto dovresti valutare la ragione per la quale è stato autorizzato quell'intervento in quel modo, e sfruttare le stesse normative per la tua modifica.
Per cui il consiglio è studiare il titolo che ha abilitato quell'intervento e poi operare, ma su immobili condonati o ante '67 modifiche simili non sono permesse.
in bocca al lupo.
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