fiamma : [post n° 80332]

prog elettrico

scusate, ma a voi hanno mai richiesto il progetto di un impianto elettrico? Ho presentato in Comune il progetto di un deposito attrezzi (4 muri ed un tetto) ed il tipo del Comune mi ha detto che ci vuole questo progetto perchè rientra nella casistica della L.46/90. L'ing. con cui lavoro, invece, dice di no, quindi io che curo la pratica sono tra due incudini: non basta un'autocertificazione che sostituisca il prog? mumble mumble
alinger :
Ha ragione il tecnico del comune. Il progetto dell'impianto elettrico va presentato e deve essere realizzato a norma.
E poi i tecnici del comune hanno sempre ragione! ))))

saluti
alinger :
Il progetto elettrico non è di competenza degli architetti.


saluti
Ronin :
l'obbligo di progetto dell'impianto elettrico scatta secondo quanto stabilito dal dpr 447/91 (sopra i 400 m2, oppure se il deposito è un luogo con pericolo di esplosione o a maggior rischio incendio, così come definito dalla cei 64-8: tale valutazione è cura e responsabilità del professionista, e deve apparire in relazione).
L'architetto è competente in materia di impianti elettrici (purtroppo, aggiungo io, ma così è), purchè il fabbricato non sia adibito ad uso industriale.
La dich. 46/90 è cmq obbligatoria, ed è a cura della ditta installatrice, non del progettista.
fiamma :
...devo fare tutto di fretta! la dich di conformità della ditta la consegno a fine lavori (fin qua lo sapevo), quel che ignoravo era appunto l'impegno del prog. per un semplice capannone che ahimè supera i fatidici 200mq e che il tecnico comunale mi considera di "altro uso" (nessuno dei due sapeva definirlo ma lui ha il coltello dalla parte del manico, indi mi par di capire che decide lui). Quindi presento (sperando che l'ing. si decida) progetto e relazione?
sgrunt! mai una cosa semplice!
grazie ad entrambi, per ora
alinger :
Puoi chiarirmi il punto sulla competenza dell'architetto sulla progettazione degli impianti?
Io ero rimasto al regio decreto del 1925 (non ricordo il numero) che attribuiva questo ambito agli ingegneri.
Ti ringrazio anticipatamente per i riferimenti normativi che vorrai darmi.

PS
Spero che tale richiesta non dia inizio al solito botta e risposta polemico tra architetti e ingegneri.
saluti
Ronin :
che probabilmente è quello che dici (chi se lo ricorda e non ho voglia di controllare...), stabilisce che sono esclusiva competenza degli ingegneri gli "impianti industriali completi", mentre è competenza di entrambi l'edilizia civile.

Queste cose in italia non sono mai definite con esattezza, ma è prassi che nell'edilizia civile si intenda anche l'impiantistica al servizio degli edifici civili; viceversa, se il fabbricato è ad uso industriale, la competenza è esclusiva dell'ingegnere.
alinger :
del parere, evidentemente ricordo male.

saluti
ll :
ciao
controlla queste tre leggi:
legge 5 marzo 1990 n° 46 -Norme per la sicurezza degli impianti
DPR 6 dicembre N°47 del 91 Regolamento di attuazione legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti
Regolamento di attuazione n° 400 del 23 agosto 1988
...se rientri nella casistica ha ragione il tecnico comunale...
ll
fiamma :
grazie! controllerò! il regolamento di attuazione n. 400/88 non lo conoscevo proprio.....
ah: BUONA PASQUA A TUTTI!!!!
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