Tetta : [post n° 82060]

46 90

Salve!
la mia domanda è relativa alla Legge 46/'90 (impianti elettrici)
Può un architetto essere responsabile tecnico di una impresa istallatrice relativamente agli adempimenti della legge 46/'90?
La legge parla di "laurea in materia tecnica"....senza specificare, ed alcuni testi di commento alla legge fanno rientrare gli architetti in tale figura di responsabile tecnico.
Chi di voi conosce l'argomento?
lorenzo :
... cambia nick...
AhAhAh.

Non so.
Scorri i post; mi sembra che tempo fa qualcuno disse che gli architetti non possono firmare gli impianti elettrici.
Ronin :
se forse è possibile che un architetto venga accettato come responsabile tecnico in campo civile, in campo industriale ciò è vietato esplicitamente, dunque la ditta si taglierebbe fuori automaticamente una grossa parte dei lavori.
Perciò penso che la risposta sia no.
Anto :
Preciso la mia domanda:
Il responsabile tecnico per impresa termo idralica può essere un laureato in Architettura????
Anto :
Non ho per niente gradito il tuo commento sul....... "cambiare.......AhAhAh"
Credo che lo spirito di un forum sia quella di scambiarsi esperienze, non quella di umiliare o sfottere i colleghi! Di questo siamo tutti capaci
lorenzo :
Ma dai!
Chi ti voleva sfottere!
Mi dispiace che te la sei presa per una battuta!
Comunque scusa se ti ho offeso. Ciao
patty :
non te la prendere...
sono sicura che orenzo non volesse offenderti..
lui è un gentiluomo...figurati che tempo fa ha dovuto correre in mio soccorso per difendermi da un becero-maschilista!!!
pigmentus :
non te la prendere, in questo forum c'è sempre qualcuno a cui non va bene qualcosa......ma siamo TUTTE personcine a modo...
Angy :
Accidenti, come sono delicate certe persone...aiuto...
Angy :
Eh eh, Lorenzo è il Babau, allora...;-)...sarà processato per questa terribile battuta...


Angy
pigmentus :
non hai capito....io ho scritto che questo NON è il sito dove postano I Babau...e che quindi non è mai stato mangiato nessuno.....se dopo c'è gente troppo suscettibile.....problemi loro....buon sabato!
Angy :
Ma sì, stai tranquillo, pigmentus...era solo una battuta...l'ho capito benissimo il post, è scritto in italiano...ma mi piaceva l'idea di Lorenzo Babau! ;-)

Angy
pigmentus :
fiùùùù......meno male....mi sentivo già in pericolo.. ;-P
lorenzo :
mamma mia, ogni tanto me ne dicono di tutti i colori: siamo partiti con l'arch.ricco, poi siamo passati a don chischiotte, poi al cucciolone, ed adesso al babau!!!
Chissà cosa si prospetterà in futuro!
Angy :
Sì, è quello che ho pensato anch'io...ma così ti fai due risate, no? ;-)


Angy
lorenzo :
mi sto facendo due risate. Mi spiace per tetta, o anto, che magari poteva prendersela a ridere anche lei...
Tetta :
Tranquilli ci sono e mi sto divertendo molto a seguire i vostri battibecchi.

......Rimane il fatto che nessuno ha risposto al mio quesito!
lorenzo :
ciaooo!
Rispondendo rigorosamente non credo che un architetto possa firmare gli impianti elettrici. O per lo meno, come giustamente dice ronin, è sicuro che non può firmarli al di fuori della categoria 1 delle opere di architettura ed ingegneria civile. Quindi prendere un architetto potrebbe non soddisfare completamente quel tipo di impresa (anche se solo termoidraulica).
E poi, al di fuori delle leggi ma con il buon senso, dando quindi ragione ai tanti che insistono sulla separazione delle competenze tra professioni, sarebbe giusto ammettere l'impreparazione di un architetto per questo tipo di mansioni, lasciando il campo agli ingegneri elettici che fanno questo di mestiere e per questo hanno studiato.
Ciao e... alla prossima
Tetta :
Fermo restando che sono in accordo con il discorso deontologico di lorenzo chiedo chiarimenti sulle disposizioni della 46/'90....magari mi rispondono gli ingegneri!

L'azienda è termoidraulica, l'architetto dovrebbe ricoprire il ruolo di responsabile tecnico per tale azienda; in termini di legge (L.46/'90) questo significa che NON deve firmare i progetti degli impianti, ma DEVE CERTIFICARE CHE SIANO CONFORMI ALLE NORME.
La mia domanda è riferita esclusivamente alle disposizioni della legge 46/'90 che per tale ruolo richiede "laurea in materie scientifiche" senza specificare.
Testi di commento alla legge consentono ai laureati in architettura come pure in fisica di ricoprire tale ruolo.

Chi ne sa di più???? così impariamo tutti qualche cosa
lorenzo :
Art. 2 (Soggetti Abilitati)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.


Art. 3 (Requisiti tecnico professionali)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica SPECIFICA conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

questa è la Legge
quindi le certificazioni di conformità le firma una ditta in possesso dei requisiti dell'art 2, con all'interno un soggetto di cui all'art 3.

COSS VUOL DIRE ... SPECIFICA?...
Tetta :
Mi fa piacere condividere con voi la soluzione del mio quesito, in modo che tutti possano avere una conoscenza in più.
Ho rivolto la domanda all'ordine degli arch. della mia provincia
domanda: "può un arch. realtivamente alla legge 46/'90 ricoprire il ruolo di responsabile tecnico per una azienda termoidraulica,?"
La risposta è SI!

Per chi ha necessità di approfondire l'argomento "46/'90 ed architetti" deve rifarsi alla decisione del consiglio di stato n°1876 del 20/12/1997
lorenzo :
perfetto!
Una cosa sola e ovvia.
L'architetto può fare il responsabile tecnico, ma comunque la certificazione di conformità la lascia sempre la ditta e non il professionista - penso che su questo siamo d'accordo.
Ciao Tetta, ed al prossimo post
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