Ciao a tutti!
Io e il mio socio realizziamo rendering.
Ci possono far problemi se inviamo mail di pubblicità a studi e a qualche ditta?
Grazie
Mauro
zigo : [post n° 82707]
pubblicità
Aspetto con curiosita' la risposte che seguiranno da persone piu' afferrate in materia in quanto troverei allarmante un potenziale problema!
la pubblicita' e' alla base di qualunque attivita' e per quel che mi riguarda potresti tapezzare la citta' con cartelloni pubblicitari! ovviamente e' un modo di dire, ma la tua forma mirata di direct marketing sarebbe perfetta!
buon lavoro
Massimiliano
la pubblicita' e' alla base di qualunque attivita' e per quel che mi riguarda potresti tapezzare la citta' con cartelloni pubblicitari! ovviamente e' un modo di dire, ma la tua forma mirata di direct marketing sarebbe perfetta!
buon lavoro
Massimiliano
Questo è quel che prevede il codice deontologico... sinceramente sono d'accordo fino a un certo punto.
Art. 35 bis - Pubblicità
1. Per pubblicità si intende l'informativa in ordine all'attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazionesi avvalga il professionista è tenuto a:
- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare i decoro e prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - è da escludersi che possano essere considerati tali:
- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l'utilizzo di testimonial;
Art. 35 ter - Limiti
1. è vietata ogni forma di pubblicità non palese.
2. la partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:
- sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità e dell'attività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati.
3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della comptetenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:
- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.
5. Il professionista può avvalersi di uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.
Art. 35 bis - Pubblicità
1. Per pubblicità si intende l'informativa in ordine all'attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazionesi avvalga il professionista è tenuto a:
- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare i decoro e prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - è da escludersi che possano essere considerati tali:
- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l'utilizzo di testimonial;
Art. 35 ter - Limiti
1. è vietata ogni forma di pubblicità non palese.
2. la partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:
- sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità e dell'attività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati.
3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della comptetenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:
- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.
5. Il professionista può avvalersi di uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.
Art. 35 - Informativa (modificato dal CNAPPC con delibera del 08-02-2006, e adottado con determinazione 1/2006)
1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:
- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- i criteri di calcolo dell'onorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
- l'indicazione della affiliazione a network professionali;
- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.
4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
- in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge l'attività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa l'informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - sono da considerarsi tali:
- la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.
1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:
- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- i criteri di calcolo dell'onorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
- l'indicazione della affiliazione a network professionali;
- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.
4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
- in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge l'attività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa l'informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - sono da considerarsi tali:
- la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.
Perchè se siete architetti dovete attenervi alla deontolgia.
(leggete il post di Campabellino)
Se siete solo disegnatori, non ci vedo nulla di male.
(leggete il post di Campabellino)
Se siete solo disegnatori, non ci vedo nulla di male.