davide : [post n° 98687]

sotituzione caldaia e installazione pannelli solare termico

ciao a tutti per avere le detrazioni del 36% ho fatto una dia per la sostituzione della caldaia e l'installazione di pannelli solari termici sul tetto di casa mia...
la domanda è :
ora mi arriva una lettera del comune che mi dice di integrare la documenetazione con progetto, dichiarazione di conformità alla 46/90 relativa all'installazione degli impianti tecnologici...prima dell'inizio dei lavori,
ma la 46/90 non è la certificazione di regolare esecuzione degli impianti a norma (diciamo certificato di collaudo dell'impiantista?)
non viene rilasciata DOPO la fine lavori? qui me la chiedono prima dell'inizio dei lavori !!! cosa dvo fare?

(un'altro dubbio ... non essendo un'unica ditta che esegue i lavori e gli stessi non sono ne pericolosi ne particolari devo comunque fare comunicazine all'asl con la notifica preliminare?)

GRAZIE !!
lorenzo :
la dichiarazione di conformità alla 46/90 è un certificato che l'impresa rilascia alla fine dei lavori; non è che forse al comune ti hanno richiesto integrazioni al progetto compresa una relazione in cui la ditta assevera che le opere sono conformi?
Per il 494; se sono due ditte potrebbero esserci anche gli estremi per nominare i coordinatori; a prescindere dagli uomini giorno, ad esempio, il fatto di montare i pannelli solari (sul tetto?) fa scattare i rischi aggravanti di cui all'allegato 1 del decreto legge.
Quindi la notifica va fatta senz'altro.
davide :
grazie lorenzo delle tue indicazioni comunque sono andato in comune ed il tecnico mi ha detto che serve un adichiarazione dell'impiantista che i lavori non rientrano in particolari condizioni es.sup.riscaldata superficie superiore a .400mq...non serve per riscaldare impianti industriali ecc.. mi ha dato il modulo...per queste tipologie bisogna consegnare il progetto prima dell'inizio dei lavori;
per quanto riguarda la notifica preliminare invece l'impresa è una sola i lavori vengono eseguiti in una settimana da 2 idraulici e secondo il tecnico potrei anche non farla... io all'allegato 2 del decreto 494 ho trovato:
"1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. sono soggetti a notifica ; qui però non mi sembra il mio caso non c'è nessuna condizione aggravante. credo....grazie di tutto ciaoooo
Ronin :
non c'entra NULLA con la dichiarazione di conformità.
suggerisco di fare lo sforzo di leggere le leggi (46/90 e dpr 447/91), prima tu, così poi le spieghi anche al tecnico...
lorenzo :
rispondo sul 494, che Roni sicuramente in tema di impianti è più autorevole di me.

Due idraulici è una cosa; due imprese un'altra.
Secondo legge, se i lavori li fanno due (ma anche trecento) lavoratori autonomi, il psc non serve.
Il divieto scatta quando ci sono due imprese.
Ad esempio se ognuno dei due idraulici si porta un aiutante, allora scatta il 494, anche se le due imprese (i due idraulici+ rispettivi aiutanti) non lavorano contemporaneamente.
Per l'allegato, almeno non c'è dubbio che il posizionare dei pannelli solari sul tetto fa scattare l'obbligo.

Però, cosa molto importante, ripeto...
Sono due lavoratori autonomi o due imprese?
Ronin :
premesso che il sottoscritto non è abilitato 494 (e quindi è un rozzo ignorantone in materia), ho sempre sentito con i colleghi che si occupano di sicurezza la seguente interpretazione. L'allegato II dice:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

cioè dice SE particolarmente aggravati: quindi il fatto di fare dei lavori sul tetto di per sè non obbliga al psc: solo se le condizioni ambientali sono difficili (es. devo intervenire con la neve, o con venti molto forti...) o se i procedimenti attuati (es: devo utilizzare dei macchinari pericolosi/delle lavorazioni che magari comportano rischio di incendio). Dunque non c'è un obbligo automatico, ma si deve valutare la situazione.
Che ne dicono i professionisti della sicurezza?
lorenzo :
Nel mio piccolo, credo che fare dei lavori su un tetto, e quindi in condizioni più difficili che su un ponteggio in piano, proprio perchè si lavora su un piano inclinato e senza particolari protezioni se non con le cinture con fune di trattenuta, sia da ascriversi nelle cosiddette cause aggravanti...per natura dell'attività.
Poi, quotando ronin, concordo che alcuni passi del decreto siano da interpretare, ed il "se particolarmente aggravati" è oggetto di molte discussioni in merito (non solo in questo forum).

Io nel dubbio, comunque, opterei sempre nel fare il psc, specie se sono lavori soggetti a notifica.
davide :
grazie delle vostre consulenze....
sono molto contento che tale argomento abbia suscitato interesse...
comunque per quanto riguarda i lavori da eseguire l'impresa è una sola i lavoratori sono due e i lavori sul tetto consistono solo nel fissaggio dei pannelli il che secondo me non comporta rischi tali da giustificare una notifica dei lavori all'asl... anche perchè oltre al fissaggio non ci sono latre opere da fare sul tetto ed il tutto si risolve in una mattinata. Lo sò che in teoria per qualsiasi cosa mettendo le mani avanti è meglio notificare ma mi sembra un'esagerazione... GRAZIE per i vostri commenti vi farò sapere come evolve....
lorenzo :
se la ditta è una allora è un'altra storia.......

Ovviamente il fatto che il lavoro è fatto da due operai e dura solo una mattinata non li giustifica a fare Tarzan sul tetto.......

Ma se dobbiamo disquisire su come lavorano le ditte... lasciamo perdere.
Ronin :
il semplice obbligo di proteggersi dalla caduta può essere imposto (e verificato) anche da un direttore lavori che non sia menefreghista assoluto. non credo occorra un psc per questo...
lorenzo :
la dl non ha mansioni inerenti la sicurezza; per cui la ditta è libera di non stare a sentire le sue direttive
Ronin :
numerose sentenze della cassazione dimostrano la responsabilità (e corresponsabilità, anche quando c'è un coordinatore) del DLL per rischi gravi e ingiustificati (come quello di cui parliamo, che è evidente a chiunque).

Inoltre l'ordine di servizio del direttore dei lavori è tassativamente da eseguire, per l'impresa, la quale può soltanto presentare riserva, e NON opporsi: voglio proprio vedere quale impresa ha il coraggio di chiedere dei soldi per una misura minima di sicurezza.

Cito dal 494 (che bisognerebbe forse rileggere ogni tanto):

responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;

il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994

Chi sarà mai questo responsabile dei lavori, se non il direttore del lavori medesimo? se deve attenersi ai principi del 626, può esporre i lavoratori a rischi di caduta dall'alto?

Possibile che si debba ragionare sempre per compartimenti stagni? La mia responsabilità finisce qui, anche se crolla tutto me ne frego, è colpa di qualcun altro? che professionalità è mai questa? Una volta ho visto un ingegnere elettrico che in fase di collaudo ha fatto sostituire tutti i chiusini da C250 a D400: quello è uno che sa fare il suo mestiere.
lorenzo :
conosco bene il 494, e mi è capitato di metterlo anche in pratica.

Poi, se permetti il responsabile dei lavori non coincide col direttore dei lavori, ma è una figura coadiuvante il committente, come responsabilità di cui alla 494.

Se poi un tecnico, oltre alla direzione lavori, ha anche l'incarico di responsabile dei lavori, è un altro discorso.

I tecnici con responsabilità, secondo il suddetto decreto sono; il committente ed il responsabile dei lavori, i coordinatori e l'impresa (datore di lavoro, dirigente e preposto). Non figura la dl

Visto che te lo sei detto da solo (premesso che il sottoscritto non è abilitato 494 e quindi è un rozzo ignorantone in materia) io non affermerei che quello che dicono gli altri (peraltro abilitati e "praticanti") sono stupidaggini... almeno un pò di umiltà...
lorenzo :
ART. 2 Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per
--omissis--
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

Per esempio visto, che dici che il RL coincide con la DL, ti risulta mai che il responsabile unico del procedimento abbia mai fatto la dl?
Ronin :
che RL coincide con DL nel caso di lavori privati (s'è mai visto un privato che paga un RL a parte, avendo già pagato un DL? non mi sembra proprio); difatti, mi pare che si stia parlando di un lavoro privato (magari mi sbaglio, ma nella mia rozza ignoranza così arguivo).

Nel caso dei lavori pubblici, ovviamente, vale il codice appalti, per cui:
Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
(art. 119, d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

ma ricordiamoci che:
Art. 131. Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (psc o pos, ndRonin) da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

DUNQUE, il DLL ha tutto il diritto di sindacare l'operato in materia di sicurezza dell'impresa (e di chiederne il sanzionamento, fino alla risoluzione del contratto).

Infine, insisto sulle sentenze della cassazione; la responsabilità del DLL è stata sanzionata più volte (per esempio, ricordo un caso di caduta, appunto, e uno di seppellimento)
Ronin :
Art. 7 (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

E quindi SI', il RUP può essere ANCHE DLL, ma guarda un po'...


lorenzo :
"""che RL coincide con DL nel caso di lavori privati (s'è mai visto un privato che paga un RL a parte, avendo già pagato un DL? non mi sembra proprio"""
La cosa non è automatica. Il committente PUO' nominare il RL se vuole, e se vuole tale figura PUO' coincidere con la DL, altrimenti c'è il committente e basta

(per correttezza quando hai descritto la definizione del Responsabile dei lavori ti sei dimenticato un PUO')

"""Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
(art. 119, d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori"""
appunto, parla della riuscita dei lavori, di cui egli è responsabile, NON accenna a compiti della sicurezza

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui alcomma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza (non c'è il DL)

Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. QUINDI PUO' e non DEVE...

Quindi la DL può certamente avere compiti di sicurezza, ma se, e solo se, previsto nell'incarico;

Se mi consenti, io non mi permetto, come direttore dei lavori e basta, di impartire ordini riguardo alla sicurezza, casomai è doveroso informare il committente (visto il rapporto fiduciario e visto che il committente è soggetto sanzionato dal 494); sarà poi lui, debitamente informato a decidere...
Se poi la DL per propria iniziativa impartisce ordini inerenti la sicurezza, i quali provocano un incidente in cantiere, allora sì che la DL passa dei guai....

Per concludere, Ronin, è bello ed interessante scambiarsi opinioni in questo forum, senza però dire che la controparte dice stupidaggini

Ronin :
tra le obbligazioni di contratto è COMPRESO il rispetto delle norme di sicurezza, così come previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici. dunque il DLL, che DEVE far rispettare il contratto, ha l'OBBLIGO di segnalare le violazioni del contratto, TRA CUI ci sono anche le gravi violazioni di sicurezza; siccome non è detto che sia competente, la vigilanza non è suo compito, e non è detto che se ne accorga; ma SE se ne accorge, lo DEVE segnalare. Tutto chiaro fino a qui?

A questo punto, detto di questo obbligo, naturalmente non è detto che il DLL ritenga di dover chiedere la risoluzione del contratto: questa è una possibilità che deve valutare.

Infine, ripeto, la cassazione ha più volte stabilito che il DLL è responsabile (o corresponsabile) dell'attuazione delle misure di sicurezza più elementari (per esempio perchè non ha fatto proteggere una scarpata, che è franata).

Il caso del RUP-DLL: ti ricordo che tu mi chiedi "ti risulta che il RUP abbia mai fatto la DLL?" la risposta è SI' (che c'entra dovere e potere?).

Quanto alla discussione, forse dovrebbe essere chiaro che io mi riferisco al caso specifico di cui si stava discutendo (lavori sul tetto senza protezioni), e non ad ogni possibile DLL da qui a saturno e ogni possibile lavoro dalla ionosfera al nucleo terrestre: nel caso specifico, il DLL non-cretino si accorgerà che la gente sta lavorando senza alcuna protezione minimale, e lo segnalerà alla ditta; nel caso la ditta non ottemperi, si rivolgerà al committente, come dici (a meno che non sia egli stesso RL: dipende dal committente, ovvio; ma, ripeto, io di committente che si prendesse lui la responsabilità non ne ho incontrati mai; si vede che non ho abbastanza esperienza).

Ti mando una pacca sulla spalla.
lorenzo :
sembra che parlo cinese...

certo che le deve segnalare... ma al committente;

Il caso del RUP-DLL: ti ricordo che tu mi chiedi "ti risulta che il RUP abbia mai fatto la DLL?" la risposta è SI' (che c'entra dovere e potere?). (questo ovviemente te lo concedo, ammetto di aver scritto una baggianata, ok?)


L'ultimo passo è significativo...
E' ovvio che la DL se vede qualcosa lo segnala alla ditta(intesa come datore di lavoro, dirigente o preposto): non agli operai singoli, in tal caso si sostituirebbe al datore di lavoro, prendendosi sue responsabilità.

Se la ditta non ottempera si rivolgerà al committente.

"io di committente che si prendesse lui la responsabilità non ne ho incontrati mai; si vede che non ho abbastanza esperienza"; diciamo che hai ragione al 50%; io mi prendo responsabilità di cui sono incaricato (e sono pagato); quindi se il committente VUOLE nominare il responsabile dei lavori, e, se VUOLE, farlo coincidere con il DL ok...

Per le sentenze della cassazione non ne nego l'esistenza; bisognerebbe però entrare nello specifico.

quindi torniamo sempre al COMMITTENTE (ed eventualmente RL), COORDINATORI, IMPRESA (datori di lavoro, dirigenti, preposti)

ricorda però che in linea generale la nomina del RL non libera il committente da tutte le responsabilità
Ronin :
"certo che le deve segnalare... ma al committente;"

ma se tu fossi DLL in un cantiere pubblico, e vedessi qualcuno correre sul tetto senza corda, cosa faresti:
1) prendo il telefono e chiamo subito il RUP dicendogli di venire in cantiere
2) salgo in macchina, rientro in ufficio, e mi metto subito a scrivere una memoria, che consegnerò al RUP appena possibile
3) mando un sms al coordinatore per la sicurezza (che non c'è mai) chiedendogli di bloccare i lavori
4) prendo il direttore di cantiere, e gli dico "ahò, che 'sta affà quello?"

io farei 4). data l'opinione che ho di te, qualcosa mi dice che lo faresti pure tu...
lorenzo :
ma certo...
(grazie per l'opinione positiva)

anch'io farei la stessa cosa!
Qui stavamo parlando di compiti e responsabilità, riferendoci alla normativa!

In caso di pericolo grave ed imminente direi al direttore di cantiere; ok, fermiamo tutto un attimo, facciamo un bel respiro profondo e sediamoci a discutere.

In caso di un cantiere messo male sotto il punto di vista della sicurezza (il 90% dei cantieri) ma senza pericoli immediati, prenderei il cellulare e chiamerei il committente informandolo della situazione... (oltre al coordinatore se c'è)

Ovvio è che non mi prendo brighe che non mi competono, se il committente o il coordinatore fanno le orecchie da mercante!

Può essere condiviso questo mio punto di vista?

Cosa che farei comunque, prima di iniziare i lavori, è informare il committente (spesso inconsapevole dei ruoli in un cantiere) degli adempimenti e degli obblighi...
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