SCIA, SUAP, Prevenzione Incendi: una circolare ministeriale ne stabilisce le relazioni

Sono poche le attività soggette a controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a poter beneficiare delle semplificazioni introdotte con la SCIA e di conseguenza dal "procedimento automatizzato" disciplinato dal nuovo Regolamento SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

A stabilirlo è una lettera circolare (3791 del 24.03.2011) emanata dal Ministero degli Interni per armonizzare le procedure di prevenzione incendi con il nuovo "procedimento automatizzato" in vigore dal 29 marzo 2011 ed introdotto dal Regolamento SUAP (DPR 160 del 7 settembre 2010).

La SCIA e il procedimento automatizzato

L'istituto della SCIA, si ricorda, nasce con la legge 122/2010 al fine di velocizzare i procedimenti di autorizzazione per le nuove imprese. L'iter più "snello", infatti, prevede il solo ricorso ad una segnalazione, sostitutiva dei permessi e licenze richiesti dalla legge, che, attestando la rispondenza ai requisiti normativi, permette di esercitare la nuova attività una volta presentata l'istanza all'autorità competente. Con l'introduzione del Regolamento SUAP, in caso di ricorso alla SCIA, il punto unico di riferimento per l'imprenditore è principalmente lo Sportello Unico.

L'iter da seguire è il "procedimento automatizzato", che - introdotto dal DPR 160/2010, art.5 - incarica il SUAP della ricezione e della preliminare verifica formale della documentazione presentata dall'impresa. In caso di esito positivo all'interessato viene consegnata una ricevuta che vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività. Saranno poi le amministrazioni e gli uffici competenti al rilascio dei permessi relativi al caso ad effettuare le reali verifiche ed i controlli una volta recepiti le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici dovuti dal richiedente.

Le attività "sensibili" in materia di prevenzioni incendi che ne sono escluse

Nell'attesa che un Regolamento disciplini in maniera specifica l'applicazione della SCIA in materia di prevenzione incendi, il Ministero ha voluto definire le prime indicazioni alle quali conformare le azioni amministrative. Le istruzioni più significative ed attese riguardano le attività escluse dalla SCIA e di conseguenza dalla nuova procedura SUAP.

La tempestività e la mancanza di controllo che caratterizzano la fase iniziale della procedura automatizzata rendono impossibile l'applicazione del nuovo iter alle attività a maggior rischio. Infatti, il Ministero degli Interni ha escluso innanzitutto le attività soggette ad atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, come le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e le Commissioni Tecniche per le sostanze esplosive, ma, ovviamente anche quelle a rischio di incidente rilevante (DLgs 334/99 e s.m.i.).

Inoltre, essendo la SCIA preposta all'accertamento di requisiti già stabiliti dalla legge, la stessa non potrà applicarsi ai casi che necessitano di un parere discrezionale da parte dell'organo di controllo. Ne consegue che risultano escluse: le attività soggette a controllo per la prevenzione incendi (elenco allegato al DM 16/02/1982) che non dispongono di regola tecnica, quelle che hanno particolare complessità dal punto di vista tecnico - gestionale, le procedure di deroga e quelle che scaturiscono dall'applicazione dei criteri di ingegneria della sicurezza (DM 9/05/2007).

In conclusione, la SCIA si applicherà - almeno per ora - alle sole attività contenute nell'elenco allegato alla lettera-circolare, ovvero a 15 delle 97 attività soggette a controllo, e con alcune limitazioni: dimensionali, per gli edifici che le ospitano (limiti di altezza, superficie, volume e capienza); di potenza, per impianti destinati alla produzione di calore e di pericolosità, per i liquidi infiammabili e combustibili (con punto di infiammabilità superiore a 65°C) contenuti in depositi e rivendite.

di Mariagrazia Barletta architetto

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