ale : [post n° 185264]

docfa e dia

ciao a tutti, sto facendo una variazione catastale dopo una ristrutturazione, che non ho seguito io, ma mi è sorto un dubbio. L'architetto che ha seguito la DIA mi ha chiesto il catastale prima di chiudere i lavori, vi risulta che serva l'aggiornamento catastale per chiudere i lavori? O l'aggiornamento può essere fatto successivamente. grazie mille.
Campanellino :
L'aggiornamento catastale va fatto prima di chiudere i lavori perché quando presenti la fine lavori in comune devi allegare la ricevuta dell'avvenuta variazione catastale.
Alessandro :
Ho visto tanti moduli di fine lavori. Solo pochi (tra cui il Comune di Roma) richiedono la ricevuta Docfa. Ho inoltre consultato la normativa sulla DIA e non si parla assolutamente di questo obbligo. A quanto pare catasto e DIA seguono due normative e due obblighi separati.

Anche perché la fine lavori è di competenza del direttore dei lavori, mentre il Docfa è di competenza del proprietario/committente che ne risponde di fronte al fisco.

Sbaglio? Se sbaglio, quali sono i riferimenti normativi di questa presunta obbligatorietà?
Campanellino :
Si, siamo sicuri.
Gurda il dpr 380/2001 art 23 comma 7.
Almeno, quella è la normativa nazionale, poi non so tu in che regione sei...
Alessandro :
Grazie Campanellino, sono nel Lazio.

Il comma 7 che citi dice: "Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'."

Non vedo alcun riferimento alla variazione catastale Docfa. O sbaglio?
desnip :
"Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."
Ma da dove l'hai preso l'articolo?
Alessandro :
Ora capisco. L'avevo preso da www.parlamento.it/leggi/deleghe/01378dla.htm che mi sembrava una fonte più che attendibile. Però con la finanziaria del 2004 hanno aggiunto la frase che hai citato. Grazie mille.

Ma a questo punto, visto che sei sicuramente più esperto/a di me ti chiedo: dal momento che la variazione catastale è un obbligo del proprietario (e non del direttore dei lavori), come fa il direttore dei lavori a chiudere la sua responsabilità nei confronti del cantiere nel caso in cui il cliente tardasse a fare il Docfa?

In quel caso io direttore dei lavori non potrei informare il comune della fine lavori fino a quando il cliente non ha fatto (o fatto fare) la variazione catastale. Ufficialmente sono costretto a rimanere direttore dei lavori, con tutte le responsabilità del caso, solo perché il cliente mi ci "incastra".

Come se ne esce?
beppe :
Campanellino e desnip sono delle colleghe particolarmente preparate. Ma per quanto riguarda la normativa del TU 380/2001 e tutto ciò che concerne le leggi di riferimento alla ns. professione lo sono ancor di più visto che si aggiornano continuamente. Quindi la prossima volta faresti bene a non dire con quell'aria un pò da saputello: " Non vedo alcun riferimento alla variazione catastale Docfa. O sbaglio?". E magari rispondere: "bestia che non sono altro forse mi sono perso qualche pezzo e ora questi pensaranno che sono ignorante in materia!!!!"
Nella ns. professione non ci si può distrarre dalle norme, quindi ti suggerisco fortemente un aggiornamento generale e a tal proposito fai bene a consultare un sito a tutti noi molto caro e sempre aggiornato:

www.bosettiegatti.com/index.htm

Per rispondere alla tua ultima domanda. L'art.23 dice che il progettista o tecnico abilitato deve rilasciare il certificato di collaudo ultimato l'intervento. Il certificato va presentato al comune non necessariamente da te direttore dei lavori, ma dal committente. Contestualmente presenti anche ricevuta di avvenuto accatastamento o ancora meglio fotocopia dell'accatsatmaneto stesso oppure la dichiarazione di non variazione del classamento.
Se il prorpietario non vuole presentare l'accatastamento sono fatti suoi, l'importante che tu lo abbia reso edotto sui suoi obblighi. Tu comunichi la fine lavori con documentazione mancante. Il resto sono fatti suoi. Alla fine l'art. 23 dice: che in assenza della dovuta documentaizone c'è la sanzione di cui all'art.37 comma 5. (516 euro)
Quindi non vedo in cosa ti possa incastrare e perchè soprattuto.
Buona giornata.
Alessandro :
Beppe, non c'è nessun rischio di "aria da saputello" perché altrimenti non starei qui a chiedere e ringraziare ripetutamente. Spero con questo di aver fugato il tuo timore di una mia sottovalutazione dei miei interlocutori.

A quanto capisco dalla tua risposta, tu ritieni che si possa comunicare la fine lavori senza accludere la ricevuta dell'accatastamento. Eppure, leggendo l'articolo 23 mi sembra che si dica piuttosto perentoriamente che tale ricevuta va presentata, e che non siano previste eccezioni. Ti chiedo: da cosa deduci che si possa comunicare la fine lavori "con documentazione mancante"?

Il punto è tutto nella sanzione: la legge a quanto pare (ma potrei leggere male) non dice che la sanzione va in ogni caso al proprietario. Anzi, io deduco il contrario: l'art. 23 dice che il progettista presenta la ricevuta dell'accatastamento. Poi dice che se non la presenta arriva la sanzione: dunque arriva al progettista! Oppure sbaglio anche qui e mi sono perso un passaggio?

Grazie mille ancora.
beppe :
ma scusa tu in questo lavoro cosa rappresenti? Perchè ancora non si è capito. Dici all'inizio che ti stai occupando solo della parte catastale e che non hai seguito la DIA.

Cmq. il fine lavori può farla chiunque prorpietario o tecnico, ma solo quest'utlimo può rilasciare un certificato di collaudo. Se il tecnico non vuole dare la fine lavori con documentazione mancante solo perchè il prorpietario non vuole accatastare il tutto può dimettersi formalmente dall'incarico con tale motivazione. Anche perchè la pratica catastale va sempre firmata dal proprietario e se non vuole farla tu non puoi obbligarlo. Puoi solo renderlo edotto sui suoi doveri.
ciao
Alessandro :
Anche io temevo che fosse così. In realtà è davvero assurdo dover scegliere tra la multa e le dimissioni dall'incarico perché il cliente non adempie ad un suo obbligo. Se posso permettermi un commento, grazie a questi "geniali" aggiornamenti della normativa ci stiamo trasformando da architetti in burocrati: perché dovrei dimettermi e rompere/rovinare i miei rapporti con il cliente solo per un suo inadempimento? Perché dovrei essere responsabile di omissioni altrui? Scusate lo sfogo, ma certe situazioni sono davvero italiane...

Grazie comunque per le gentili risposte. (Il primo messaggio è stato inserito dall'utente "ale" e non da me: non mi occupo di pratiche catastali e non desidero farlo mai nella mia vita...)
alessia :
si in realtà non era alessandro ad aver iserito il messaggio
sono io, vi ringrazio cmq tuti per le risposte. siete stati molto chiari.
gazie ancora ciao alessia.
beppe :
ah...ora la situazione è più chiara.
ciao
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