davide : [post n° 221639]

progetto impianti quando?

Ciao, per la presentazione di una ristrutturazione di una villetta, nella quale cambio anche tutti gli impianti, devo consegnare la DIA in Comune, ma devo consegnare anche lo schema dell'impianto di riscaldamento? non c'è una superficie sotto la quale non va presentato?
Chiara :
Per quanto ne so io non devi consegnare il progetto dell'impianto, devi magari specificare nella relazione tecnica che gli impianti saranno smantellati e sostituiti. dopo ti servirà la certificazione dell'installatore per l'agibilità.
Jim :
Puoi dire chiaramente all'ufficio tecnico che lo schema dell'impianto e quindi il progetto (perchè schema significa approfondimento progettuale) va fatto per le potemze superiori a 35 KW!
lloyd :
Dovrebbe essere di competenza del Termotecnico che prepara progetto dell'impianto e relazione tecnica. Quando presenti la DIA inglobi anche tutta la documentazione del Termotecnico.
beppe :
x Jim
da dove l'hai presa questa? in buona parte la vecchia L.46/1990 e relativo regolamento di attuazione dpr 447/1991 sono stati abrogati dall'art.3 comma 1 della L.17/2007.
La norma di riferimento oggi è il DM 37/2008
Nelo specifico dice che il progetto da redigere da parte di un professionista abilitato è d'obbligo per chiunque voglia installare trasformare o ampliare impianti nei casi di cui al comma 2 dell'art.5 del DM37/2008. Fermo restando l'obbligo del progetto, negli altri casi, può essere redatto in alternativa dal direttore tecnico dell'impresa installatrice.
davide :
quindi devo comunque consegnare il progetto dell'impianto di riscaldamento!
ma adesso che sono ancora in fase iniziale e non sò bene come fare l'impianto.... metto giù un progettino io come progettista e lo firmo io? per voi dite che può andare o devo prorpio avere il progetto di un termotecnico?
beppe :
ma se non sai farlo, con quali basi lo fai il progetto?
lloyd :
Ma come fai a dimensionarlo? Cioè li fai tu i calcoli stanza per stanza? Poi non dimenticare che ci sono degli sgravi fiscali per il risparmio energetico ottenuto con nuovi impianti. Per questo genere di cose devi per forza affidarti a un termotecnico.
davide :
avete ragione ma per presentare la pratica in comune basta un "progetto fufa" come si suol dire poi a variante finale allego tutto giusto, se aspetto il progetto del termotecnico arrivo a natale a consegnare la DIA....
davide :
mi sembra di aver capito che non c'è scritto da nessuna parte che deve ssere un termotecnico a redigerlo e firmarlo quindi posso benissimo farlo io come progettista dato che già faccio la L.10 e firmarlo... tanto parlando tra noi .... l'idraulico che viene a montarlo sa già cosa fare l'impianto ch devo fare io è base base senza problemi di sorta...
Jim :
x beppe:
per la questione dei 35 Kw ho sbagliato riferimento, stavo pensando all'impianto di climatizzazione e al limite delle 40.000 frigorie/ora!

Comunque c'è dell'altro:
l'art.1 del comma 5 dice, giustamente come hai fatto notare tu, che:"Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto".

il successivo comma 2 però dice anche:"Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi: . . . . . . bla bla bla
"f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)(cioè impianti di riscaldamento) dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

Per quanto mi riguarda prevale il 2 comma che, si riferisce ad impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate.

Alcuni comuni, tra cui il mio, hanno predisposto una modulistica che va subito dritto al punto:"il progettista assevera che non sussiste l’obbligo della presentazione del progetto degli impianti tecnologici, come previsto dall’art. 11 del sopra citato Decreto, in quanto la progettazione degli impianti non rientra nei casi di cui all’art. 5 del Decreto 37/08 e.s.m.i. . . . . lo schema dell'impianto, da parte della ditta installatrice, era già previsto dalla precedente legislazione.

Forse mi sbagliero . . . . confrontiamoci!
beppe :
La faccenda è semplice. Se gli impianti che vai a realizzare rientrano nella casistica di cui al all'art.5 comma 2 allora va presentato un progetto redatto da un professionista abilitato e solo da lui. E sin qui tutto ok.

Se gli impianti che vai a realizzare non sono quelli per cui è obbligatorio il progetto del professionista allora, puoi farlo redigere dal direttore tecnico della ditta installatrice.

Ma in ogni caso va sempre presentato contestualmente al progetto edilizio, vedi art.11 comma 2 indipendentemente da chi lo redige:professionista o direttore tecnico.

Stando a quanto disciplinato dal tuo comune si denota una mancata applicazione della norma, atteso che l'art.5 recita: " Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto." E l'art.11 comma 2 obbliga la presentazione di detto progetto.
Conclusione: il progetto va presentato sempre.
ciao
davide :
ciao beppe ciao jim non credevo che una domanda del genere avesse così tante e varie risposte...ora vado a leggermi il decreto che mi avete indicato...
comunque per ora consegnerò la dia senza il progetto impianti allegato.... se mi verrà chiesto integrerò il tutto....
ho dei tempi ristretti....
per quanto riguarda gli sgravi fiscali il comune non c'entra assolutamente nulla....
grazie mille per le vostre risposte...
desnip :
sono preoccupata.
Dunque, in ogni caso va presentato un progetto, quantomeno da parte del termotecnico.
E qui sorgono i problemi. è già difficile che per fare una ristrutturazione presentino la dia. se poi diciamo al cliente che deve farsi fare anche un altro progetto dal termotecnico, apriti cielo. Se poi aggiungiamo che il termotecnico in questione è l'idraulico mastu peppe che a mala pena sa leggere e scrivere, non ne parliamo proprio...
Insomma alla fine si faranno i lavori senza dia e senza incarichi ai professionisti.
Jim :
X Beppe:

Ripeto non è una polemica ma è un confronto, sempre se ti va:

- se vale la frase"Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto." . . . . vuol dire che anche per la modifica di un impianto elettrico (lettera (a ), come può essere una derivazione per nuove prese, o ancora un piccolo impianto di alimentazione per uno scalda acqua, va fatto il progetto (dal responsabile tecnico della ditta installatrice o dal professionista).
Quindi il problema e della ditta installatrice . . . . io come professionista rispondo dei miei atti! Se sono anche direttore dei lavori dovrò controllare che i lavori siano fatti a regola d'arte, ma non posso obbligare la ditta installatrice a fare un progetto (o schema di progetto) per qualsiasi, anche piccola, modifica.
Parlando poi da Tecnico - Pratico posso affermare tranquillamente che per un impianto di riscaldamento di un appartamento il progetto non serve proprio, visto che i diametri dei tubi sono sempre quelli, le caldaie hanno un controllo automatico della prevalenza dell'impianto, ecc.
A presto e non ciao!
beppe :
Il problema non è solo della ditta installatrice. Il problema è anche del progettista che deve presentare la DIA. Perchè alla DIA va allegato anche il progetto dell'impianto elettrico. Se tu sei colui che assevera la conformità della DIA stessa devi asseverare anche che per quanto riguarda gli impianti è stato redatto un progetto. Mica puoi dire che per quanto riguarda gli impianti il progetto lo allegherà la ditta installatrice con atto a parte.
Se tu nella DIA specifichi che devi rifare un impianto elettrico del tutto nuovo devi allegare un progetto. Che poi venga redatto dal professionista o dal direttore tecnico dell'impresa ognuno per le proprie competenze questo è un fatto consolidato. Ma il progetto è d'obbligo perchè lo dice la legge. Non vedo in cosa bisogna confrontarsi tra tecnici quando c'è una legge che è chiara in tutte le sue parti.
E' chiaro che se vado a sostituire una presa bipolare con altra uguale non ho biosgno di nulla e nemmeno se vado a mettere uno scaldabagno alimentato ad una presa qualsiasi. Ma se eseguo quanto disposto all'art.5 allora devo redigere un progetto.
Poi il Tecnico-Pratico magari può affermare quanto dice solo nel caso di mera sostituzione di caldaia inferiore a 35kw ed in ogni caso il progetto può essere omesso solo quando l'autorità locale lo prevede. (digli di leggersi bene l'allegato I della 311/2006 il punto 4f).
mary :
scusate ma il progetto degli impianti (almeno qui a firenze fino a due mesi fa era così..) va presentato prima dell'inizio dei lavori sull'impianto, come per lo strutturale, quindi se devi presentare una DIA architettonica al comune mica devi allegare il progetto degli impianti, la massimo ti chiedono lo schema degli scarichi. mi sbaglio eh?
silente :
L'art.5 comma 1 cita che va redatto un progetto per gli impianti, fatto da un professionista se si rientra nei parametri di cui al comma 2, ovvero dal responsabile della ditta installatrice negli altri casi. L'art.5 comma 6 dice che il SOLO progetto di cui al comma 2 (per cui redatto da professionista) va presentato contestualmente a DIA o PdiC secondo quanto disposto dall'art.11, per cui esclude il progetto redatto dal responsabile della ditta installatrice. A mio avviso se gli impianti da realizzarsi o modificarsi non rientrano nei parametri dimensionali dettati dall'art.5 comma 2, non serve presentare alcun progetto impiantistico contestualmente alla DIA o al PdiC (servirà invece averlo per l'agibilità dell'immobile), ma servirà solamente la dichiarazione del progettista architettonico che dichiari che gli impianto non rientrano tra quelli indicati all'art.5 comma 2. Pertanto, a mio avviso, nulla è cambiato rispetto alla legge 46/90. Spero di aver giusto interpretato il DM 37/2008 e
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