architekton : [post n° 238315]

e se non c'è condono?

confermate colleghi che un immobile privo di licenza/concessione/perm di costr/condono sia commerciabile ma su esso non sarà possibile compiere lavori di manutenzione straordinaria, in quanto l'uff tecnico non accetta dia senza attestazione di regolarità urbanistica ed edilizia?
grazie a tutti
salvatore :
sulla trasferibilità di immobili sprovvisti di certificato di agibilità c'è tanta giurisprudenza....prova a googlare
desnip :
Secondo me non è commerciabile. Lo trovi un notaio disposto a fare un atto per un immobile costruito abusivamente?
marta :
se non ci sono atti autorizzativi non ci sarà nemmeno un accatastamento, quindi come è possibile venderlo?
architekton :
l'immobile del mio cliente è stato acquistato, accatastato, esistono persino variazioni catastali per cambi di destinazione d'uso senza lavori, ma non si trova il condono. catasto ed ufficio tecnico infatti sono separati. all'uff tec non basta il catastale, perchè appunto non probatorio. il mio problema quindi non è tanto sapere se è commerciabile o meno, ma se posso ristrutturare con dia o meno. il notaio ha facoltà di rimettere la responsabilità di eventuali abusi alla proprietà: c'è scritto in tutti i rogiti, quindi è esonerato dalle ricerche di condoni/autorizzazioni. insomma l'unico che non può muoversi senza condono è lo sfigato arch che, suo malgrado, si è accorto della situazione?
marta :
con dia di certo no. Forse con una concessione in sanatoria (che dovrebbe prevedere una sanzione più alta del condono) ma dovresti sentire l'ufficio tecnico. Il rischio è che se non fanno nulla l'ufficio tecnico possa procedere d'ufficio per la demolizione.
olli :
senti io la vedo in questo modo
se le opere realizzate sono conformi al RU o PRG sia al momento dei lavori che al momento dell'eventuale richiesta di condono (o di CES) e al al momento dell'atto di alienazione visto che molti comuni per i condoni sono indietro anche si ventenni.... per risolvere molti notai inseriscono la legittima formulina corredata da relazione di un tecnico in cui si dichiara che c'era e c'è la conformità urb/ed e che il nuovo proprietario si accolla l'onere di provvedere alla sanatoria/condono o quant'altro sia il da farsi
pensa che diversamente mezza (o più) Italia sarebbe ferma nelle compravendite !
tanja :
concordo con olli, anche se adesso i notai sono molto più pignoli e anche alcune banche nel concedere i mutui. qualcono ha consigliato, in caso di problemi, cambia banca e cambia notaio!
architekton :
Infatti nell'atto l'immobile è indicato come ante 67 ed è inoltre specificato che la parte acquirente ha verificato personalmente la situazione urbanistica e catastale, garantendone la legittimità, sotto la propria responsabilità. Eppure la concessione non c'è, ne in allegato all'atto, ne giacente in un cassetto; ma l'uff tec la vuole vedere eccome. Trattandosi di edificio in centro storico, risalente agli anni 30, all'interno di un condominio gigantesco, la demolizione mi sembra scongiurata, quindi ... ricerca estrema presso l'USCE o dia in sanatoria.
Ma è probabile che nessuno abbia mai chiesto la concessione in sanatoria, come si faceva ai sensi della 47/85 per gli immobili ante 67 e che un immobile in centro storico possa praticamente essere a tutt'oggi abusivo ...?
desnip :
scusa, se l'immobile è antecedente il 1942, può benissimo non esserci il titolo!
architekton :
in virtù della 1150? puoi spiegarti meglio? grazie infinite :-)
architekton :
l'art.31 della L.47/'85, ultimo comma, indica come soggette a sanatoria le opere ultimate prima del 1 settembre 1967, quando ai sensi della 1150 e dei regolamenti edilizi comunali queste erano soggette al rilascio della licenza di costruzione...
olli :
secondo me se l'imm è in centro storico le cose si complicano perchè si deve dichiarare la preesistenza al '42 e teoricamente per qugli anni in caso di atti di trasferimento basterebbe il catasto
questo perchè tutto dipende dalla collacazione dell'imm perchè ripeto ciò che devi vedere è, come si dice sopra, il PRG e verificare i limiti dei centri abitati
devi fare un ricerca storica visto che sei negli anni '30
fossi in te andrei a vedere negli archivi comunali e farei una dettagliata ricerca al catasto
architekton :
Da PRG l'imm è di inizio secolo: questo, insieme al catasto del 39 e all'esito di ricerche all'archivio storico, dovrebbe bastare a dimostrare la preesistenza al 42, come suggerite. Quindi non dovrei aver bisogno di dimostrare la regolarità urbanistica, in quanto talmente vecchio da non avere obbligo nemmeno di licenza ed.
Ma il mio dubbio è sempre questo, perdonate se insisto, perchè continuo a sbatterci la testa: la famosa 47/85 dice che gli imm ante 67, ottengono concess in sanatoria dietro pagamento di oblazione. La domanda è: questo vale dal 42 al 67? Gli imm realizzati prima non hanno bisogno di niente? ma dove è specificata questa cosa, in che legge? Il collega dell'uff tec insiste che non è sicuro che sia così ...
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.