desnip : [post n° 304743]

Ma cosa sono esattamente gli edifici Tupini?

Si può parlare ancora di edifici Tupini costruiti oggi? La definizione è importante ai fini dell'aliquota iva da applicare per i lavori, anche perchè si parla pure di "edifici simili ai fabricati Tupini".
john :
Vedi se questo link ti può essere utile

www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/DFC542D9806E14A6C12574800050AC0A/$FILE/Rati6104.pdf
desnip :
Grazie, veramente interessante. Ma quindi, invece, per definirsi "simile" a un fabbricato Tupini, che caratteristiche deve avere un edificio?
john :
Su un vecchio documento che avevo, i fabbricati assimilati (non simili) ai Tupini sono

2.1. Fabbricati assimilati Tupini
Rientrano tra fabbricati "assimilati Tupini" :
- edifici scolastici
- caserme
- ospedali
- case di cura
- ricoveri
- colonie climatiche
- collegi
- asili infantili
- orfanotrofi e simili
- carceri
- case di riposo
- sanatori
- pensionati
- gerontocomi
- brefotrofi
- monasteri e conventi
- seminari
- centro di recupero per bambini handicappati.

NON rientrano in tale categoria:
- ambulatori medici
- biblioteche comunali
- case comunali o palazzi comunali
- campi sportivi
- case di cultura
- centri sociali
- consultori della maternità e dell’infanzia
- mattatoi
- mercati
- palestre polivalenti
- piscine
- preture
- ricreatori per la gioventù cattolica
- scuole di catechismo
- tribunali e uffici giudiziari

Ovvero l'assimilazione ai Tupini che hanno le caratteristiche di quel link che ti ho postato prima, non solo come caratteristiche ma anche la destinazione. Immagino quindi che una caserma, ad esempio, con più di 50%+1 di destinazione ad alloggi sia assimilabile ad un edificio Tupini. Penso si tratti di questo.
densip :
Hai ragione, intendevo assimilati.
Approfitto della tua cortesia per chiederti un'altra cosa: da dove si evince che l'acquisto di beni finiti per la costruzione di prima casa è soggetto all'aliquota Iva del 4%?
Voglio dire: se uno acquista un appartamento in edificio Tupini non è detto che sia prima casa...
john :
Da riferimento normativo alla Tabella A, parte II, n. 24, del Dpr n 633/1972 si prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% in caso di cessione e importazione di beni finiti impiegati nei seguenti immobili:
- prima casa
- fabbricati non di lusso "Tupini"
- costruzioni rurali.

Ovvero sono due condizione separate, per i beni finiti al 4% la legge dice che la puoi applicare sia alla prima casa che ai Tupini.

desnip :
Grazie, ancora, John, sei stato davvero chiarificatore!
john :
Figurati :)
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