Ho un dubbio: nel caso di un frazionamento di un appartamento in due unità immobiliari, quindi ho uno spazio comune che è l'ingresso/disimpegno, mi viene richiesto dal comune ma anche dallo stesso DM 236/89 il criterio di Visitabilità. Non mi è chiaro se il bagno deve inderogabilmente esse "visitabile" quindi con dimensioni tali da garantire l'accesso ad una sedia a rotelle (con tutti gli spazi di manovra prescritti....) oppure se è necessario garantire l'accessibilità al soggiorno e alla cucina, mentre per il bagno posso adottare il principio di "adattabilità".
Mirry : [post n° 393888]
legge 13.89
la visitabilità per il bagno prevede (art 8.1.6 - DM 236/89):
"... il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo"
Quindi devi lasciare un passaggio di 80 cm dalla porta per raggiungere i il wc e il lavabo, senza gli spazi di rotazione e manovra.... questo per visitabilità... poi dimostri adattabilità con minimo di opere per garantire accostamento frontale al lavabo, la doccia e gli spazi di accostamento al wc
bye
"... il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo"
Quindi devi lasciare un passaggio di 80 cm dalla porta per raggiungere i il wc e il lavabo, senza gli spazi di rotazione e manovra.... questo per visitabilità... poi dimostri adattabilità con minimo di opere per garantire accostamento frontale al lavabo, la doccia e gli spazi di accostamento al wc
bye