Anna + : [post n° 407832]

CILA Anna

Richiesta di aiuto!
Essendo stata per vari motivi un po' fuori da questo contesto professionale lavorativo, mi ritrovo ora a dover redarre una Cila quindi ovviamente procedo con rilievo, ipotesi progettuali, redazione intera pratica, computo estimativo, direzione lavori e certificato chiusura lavori.
L'immobile è di 50 mq provincia di napoli .
Quale potrebbe essere una congrua parcella per stare sul mercato?
Ringrazio anticipatamente!
Ale :
Non so a Napoli, ma a Torino una CILA per modifiche interne la trovi sui 500/600 €. Considera che non è richiesta DL e fine lavori, quindi in quella cifra sono ricompresi solo: sopralluogo, tavole con stato di fatto/progetto/comparativa e pratica amministrativa. Se, chiaramente, devi proporre varie soluzioni al cliente, magari con render d'interni o cose simili, allora il discorso cambia e il prezzo sale. Considera come base base quello che ti ho indicato, una sorta di "a partire da".
ivodivo :
DL e "fine lavori" non richieste con CILA?????
Non mi risulta............
Nina :
Ed io che pensavo che solo a Napoli il direttore lavori per una cila fosse "proforma", invece tutto il mondo è paese XD
DL e fine lavori sono richieste, e pure variazione catastale se sposti tramezzi. Valuta bene! Dalle mie parti non meno di 800 euro se i lavori sono semplici ed è fatto in amicizia, altrimenti almeno da 1000 euro in su
Anna + :
la direzione dei lavori mi è stata richiesta ma comunque presentando una Cila il tecnico è responsabile fino a fine lavori dell'operato svolto concludendo con comunicazione fine lavori.
La responsabilità del tecnico per la catastale non credo sia obbligatoria se la committenza non la richiede
Nina :
No, non c'è obbligo da parte tua, lo dicevo perchè in genere si offre servizio "completo".
Ale :
@ivodivo: a livello nazionale il TUE non prevede fine lavori e DL per la CILA. Detto ciò, ogni comune fa un po' quello che vuole, in quelli in cui ho lavorato io (in Piemonte) solo due mi hanno chiesto DL e fine lavori, mentre tutti gli altri si attengono al TUE e non chiedono né DL, né collaudo di fine lavori, Torino compresa. Chiaramente (anche a Torino), se uno vuole può integrare la CILA con la fine lavori ed indicare nella pratica un DL, ma è del tutto facoltativo.
unfor :
Ogni pratica edilizia deve avere un inizio e una fine.
Per cui anche per la CILA ci vuole una fine lavori con relativo aggiornamento catastale, se è il caso.

Per quanto riguarda l'esonero della DL, direi che non sono d'accordo nemmeno su questo.
Fabry :
Concordo con Ale che sia la nomina della D.L. sia la fine lavori non sono obbligatorie per la CILA secondo quanto indicato dal Dpr 380/2001 (TUE) e per quanto riguarda la D.L. anche secondo quanto indicato sulla modulistica unificata della CILA (che ormai tutti i comuni dovrebbero aver adottato). Poi che in genere il committente richieda la Direzione Lavori e che questa sia consigliabile, e che in genere si fa comunque la comunicazione di fine lavori per diversi motivi (il principale è di solito la necessità di consegnare la variazione catastale) è un altro discorso.
Se poi ivodivo, Nina o unfor sono a conoscenza di riferimenti normativi diversi sono curioso di conoscerli.
Ale :
Aggiungo, inoltre, che la variazione catastale si può fare anche senza il collaudo di fine lavori della CILA, perché sono due cose separate. Infatti, nella modulistica della CILA, il committente dichiara di impegnarsi a segnalare la variazione in catasto entro 30gg dalla fine dei lavori, ma catastalmente i 30gg decorrono dal momento in cui la variazione si è completata. Se per esempio devo ancora finire di piastrellare e tinteggiare, posso già comunque presentare la variazione catastale, a riprova del fatto che collaudo di fine lavori e variazione catastale sono, di fatto, due cose separate. Confermo, inoltre, quello che ha detto Fabry sulla modulistica unificata CILA e posso dirvi con certezza che, in Piemonte, già da diversi anni circa 300 comuni hanno adottato una modulistica unificata (attualmente aggiornata a quella nazionale) dove non sono previsti l'obbligo di DL e di collaudo di fine lavori per la CILA.
unfor :
A me sembra che stiate generalizzando e facendo molto semplice una questione che così semplice non è.
Innanzitutto bisogna aver ben presente che con una CILA si possono fare molteplici interventi, dalla manutenzione straordinaria al restauro conservativo (seppur leggero), con il vincolo di non andare a effettuare modifiche sulla struttura portante dell'edificio.
Con il 222/2016 sappiamo che nell'ambito della MS sono compresi anche gli interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari, anche se queste comportano un aumento del carico urbanistico e quindi con aumento di Sup Utile. Questo è solo un esempio che chiarisce come al termine dei lavori sia necessario procedere con l'aggiornamento catastale.
Ora sapendo che non sono rari i casi in cui l'aggiornamento catastale va fatto, come pensate di comportarvi nel caso in cui non fate la DL e i lavori vengano realizzati in difformità? Dichiarate quello che avete progettato? Oppure la situazione realizzata? Fate un mix?
Senza contare il fatto che se non chiudete un pratica edilizia con la fine lavori questa rimane aperta in eterno presso gli UTC e anche dal punto di vista della sicurezza non è il massimo non avere in mano un documento che lo attesta. Questo a tutela del cliente e del professionista.
cordialmente.
Fabry :
Da parte mia non c’è né l’intenzione di generalizzare né di fare le cose più semplici di quello che sono, ho solo parlato di quello che è riportato nelle norme. Però bisogna distinguere bene tra quello che oggettivamente dice la norma e quello che chiunque può soggettivamente pensare di questa norma.
Mi spiego meglio: il TUE relativamente alla CILA non menziona l’obbligo di nominare un DL e non cita nemmeno l’obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori e questo è oggettivo (poi uno può saperlo o meno ma questo è un altro discorso), rispetto a queste cose oggettive ciascuno può pensarla come vuole e io per primo penso che sia sempre meglio che venga nominato un direttore lavori e non mi sognerei mai di dire al mio cliente di non nominarlo (anzi caso mai gli consiglierei il contrario, nel caso gli venisse in mente di non nominarlo). Rispetto poi alla fine lavori come ho già detto nella maggior parte dei casi si fa anche se non dovuta proprio per allegarci la variazione catastale (che come dice giustamente Ale rimane comunque una cosa separata).
Per quanto riguarda l’idea che senza la fine lavori la pratica rimanga aperta in eterno, non so da voi, ma in alcuni comuni rilasciano (dopo circa 1-2 settimane dalla presentazione della CILA o della SCIA) una Comunicazione di chiusura del procedimento nella quale sostanzialmente mi dicono che tutta la documentazione presentata è a posto e quindi per loro la procedura è chiusa, questo indipendentemente dal fatto che io presenti poi o meno una comunicazione di fine lavori.
unfor :
Faccio notare, che il comma 3 dell'art 6bis del dpr 380, fa riferimento alla fine lavori per opere soggette a CILA.

comma3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è... ecc ecc

Per quanto riguarda la comunicazione che alcuni comuni rilasciano dopo 1-2 settimane, questa non attesta che il lavori sono conclusi, ma solo che il procedimento amministrativo è completo della documentazione necessaria all'inizio dell'attività.




ivodivo :
Purtroppo la normativa è ambigua e questa discussione ne è la dimostrazione.
E' vero Fabry che il TUE non cita mai espressamente l'obbligo di nomina di DL e presentazione di fine lavori.
E' anche vero però quello che dice Unfor.
E non solo: la modulistica unificata, per la CILA, l'allegato "soggetti coinvolti" (obbligatorio) richiede i dati del tecnico progettista incaricato e subito dopo i dati del DL (da non compilare se è lo stesso progettista delle opere architettoniche). E' specificato anche che il progettista delle opere strutturali e il DL delle opere strutturali vanno indicati solo se necessario. Mentre è specificato che progettista e dl delle opere architettoniche è sempre obbligatorio.
Il modulo di fine lavori è generico, non specifica niente riguardo al titolo.
In ogni caso è prassi diffusa che poi ogni comune faccia come gli pare nonostante la normativa nazionale. Per quello che mi riguarda è certo che in emilia romagna ci sia l'obbligo sia della DL che della comunicazione di fine lavori. E per quella che è la mia esperienza consiglio di indicare sempre e comunque il DL e presentare la fine lavori (anche perchè la logica non mi toglie dalla testa che se esiste una "comunicazione di inizio lavori" - la CILA appunto - non può non esistere una "comunicazione di fine lavori"!!!!!!! e un controsenso).
Ale :
Io continuo a concordare in pieno con Fabry. Mi ricordo perfettamente quando nel 2010 era stata introdotta la CILA con il DL 40/2010 e le discussioni che erano scaturite sulla stampa di settore riguardante proprio l'assurdità del non prevedere la figura del DL ed il collaudo di fine lavori, in nome della liberalizzazione. A riprova di ciò, posso confermare che in Piemonte, circa 300 comuni aderenti al sistema MUDE (per la trasmissione telematica delle pratiche) non richiedono DL e fine lavori per la CILA. Infatti, i modelli telematici del MUDE indicano come "soggetti coinvolti" obbligatori, il progettista (che assevera), l'intestatario della pratica e l'impresa (solo per lavori non in economia). In questi 300 comuni per presentare una fine lavori, bisogna "forzare" il sistema, scaricando il modulo di fine lavori per la SCIA ed allegarlo alla CILA come integrazione generica.
Il comma 3 dell'art 6bis del dpr 380 è stato inserito nel 2014 con il DL 133/2014 (il famoso "Sblocca Italia), per un'ulteriore semplificazione, ossia quella dell'aggiornamento catastale automatico da parte del comune laddove la CILA veniva integrata con una fine lavori (vi ricordate la pubblicità che passavano sulla Rai?!). Infatti, non a caso, nel TUE non è indicato un termine per la conclusione dei lavori, cosa che c'è, invece, per la SCIA e per i PdC (3 anni).
Quindi, a mio avviso, DL e collaudo di fine lavori non sono obbligatori, a meno che non vengano espressamente richiesti dal comune (ovviamente). Detto ciò, sono più che d'accordo che al committente conviene assolutamente avere un DL e pure un collaudo di fine lavori.

@ivo: ci sono interventi che, pur se eseguibili in regime di attività libera, possono essere soggetti a CIL, quindi Comunicazione di Inizio Lavori NON asseverata. Anche in questo caso c'è una "comunicazione di inizio lavori", ma non mi sembra che ci si ponga il dubbio sul fatto che non ci sia bisogno di presentare una fine lavori, visto che in questo caso non c'è nemmeno un professionista che asseveri qualcosa.
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