silvia : [post n° 414519]
cila o scia
Buongiorno, avrei bisogno di un informazione, vorrei togliere due muri NON portanti dalla mia casa, e estendere una finestra a portafinestra quindi estenderla in lunghezza . E' una casa su un unico piano non condominio . La pratica da presentare è una cia o una scia? Grazie mille intanto
Se la parete esterna è portante, è una SCIA, se è solo tamponamento, è Cila, eventuale autorizzazione paesaggistica se è in zona tutelata.
Rivolga la stessa domanda ad un tecnico della sua zona, magari di sua fiducia, sicuramente le saprà rispondere più precisamente. Solitamente tali consulenze sono gratuite.
che sia una cila o una scia, le ha bisogno di un tecnico. Decide lui in base a sue considerazioni e alle "usanze" del luogo (ogni comune è un caso a parte) che pratica presentare.
Mi associo ai colleghi nel sollecitarle di rivolgersi ad un tecnico di zona.
Mi permetto solamente di aggiungere che la trasformazione da finestra a porta finestra implica una modifica prospettica, opera che non è più possibile eseguire in semplice SCIA, ma va istruita in SCIA alternativa al permesso di costruire.
Mi permetto solamente di aggiungere che la trasformazione da finestra a porta finestra implica una modifica prospettica, opera che non è più possibile eseguire in semplice SCIA, ma va istruita in SCIA alternativa al permesso di costruire.
FranzArch ha ragione, anche se su questo punto i comuni fanno un po' quello che vogliono. Il concetto si ricava dalla lettura combinata di più articoli, perchè non è presente nella definizone di ristrutturazione di cui all'art. 3 del DPR 380/2001. Se leggi l'art. 10, però, vedi che sono subordinati a PdC "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti" (c.1, lett. c). L'art. 22 stabilisce che siano realizzabili con SCIA "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)". Allo stesso modo, l'art. 23 statuisce che si può ricorrere alla SCIA alternativa per "a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)". Ergo, a rigore gli interventi di ristrutturazione con modifiche prospettiche si realizzano con SCIA alternativa. Il concetto si trova esplicitato chiaramente nella tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016.