Devo presentare una pratica per un cliente e ho scoperto che non ha presentato la fine lavori di una Scia del 2012.
Il tecnico del comune mi ha detto che per questo deve pagare una sanzione di 516 euro, citando l'art. 23 del TUE.
L'art. 23, al comma 7 fa riferimento alla sanzione di cui all'art. 37, comma 5, che cita la sanzione di 516 euro, ma per "segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione". E questo non è il mio caso, perchè la Scia è stata presentata regolarmente prima dell'inizio dei lavori...
Insomma, dov'è che posso trovare citata la sanzione per mancata presentazione di fine lavori???
desnip : [post n° 425932]
Sanzione per mancata presentazione fine lavori
E' esattamente all'art 23, comma 7. Il riferimento all'art 37 è per la cifra di 516 euro.
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."
"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."
Sì, infatti l'articolo l'ho citato io.... :-)))
Resta il fatto che l'art. 37, comma 5 dice: " Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro."
Resta il fatto che l'art. 37, comma 5 dice: " Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro."
Si, intendevo dire proprio quello :D Non so perchè non abbiano indicato semplicemente l'ammontare della sanzione e abbiano piuttosto rimandato all'articolo37. Io ho interpretato il riferimento alla somma, più che alle motivazioni, che sono specificte nell'articolo 23. Misteri del DPR.
Adesso vi metto una pulce nell'orecchio....qualche mese fa abbiamo scoperto che un tecnico precedente non aveva presentato fine lavori per interventi fatti diversi anni fa. La modulistica dell'Emilia Romagna cita quanto segue "il diritto a riscuotere la sanzione di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è prescritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981(essendo trascorsi più di 5 anni e quindici giorni dalla fine dei lavori e non essendo stati assunti atti di interruzione della prescrizione).Quindi il cliente non ha dovuto pagare niente. A mio avviso questo è un caso analogo
Grande, eli! Mi sarebbe piaciuto schiaffare questa norma davanti ai tecnici del comune per vedere la loro faccia... :-))) Stanno facendo di tutto per rompermi le scatole (non vi dico come mi stanno mettendo i bastoni tra le ruote pur di non farmi fare una praticuccia da quattro soldi!).
Fortunatamente però il cliente è riuscito a trovare il collaudo protocollato nel 2014, quindi tutto a posto.
Fortunatamente però il cliente è riuscito a trovare il collaudo protocollato nel 2014, quindi tutto a posto.