Archi80 : [post n° 432230]
Cambio destinazione d'uso garage privato
Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione: un'abitazione nel progetto approvato nel 1988 presenta un vano adibito a garage, ma nella planimetria ritrovata in catasto e presentata in data 1973 risulta essere una semplice camera di ingresso (planimetria mai variata) dato che è anche priva di portone. Adesso il committente vorrebbe cambiare la destinazione d'uso da garage ad ingresso dato che nel progetto depositato al comune risulta tale come precedentemente detto e mi chiedevo: entra in contrasto con la legge Tognoli anche se il garage non è stato realizzato a seguito dell'emanazione della stessa? Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
Ciao, indipendentemente da quello che dice il catasto quello che fa fede è quanto autorizzato in comune, e se tu vai oggi a trasformare il garage in un ingresso devi verificare la Tognoli, dimostrando quindi che la superficie che trasformi o non sia necessaria (hai già la Tognoli dimostrata da qualche altra parte nel lotto) oppure in caso contrario devi reperirla e dimostrarla. Se non puoi reperirla non puoi fare il cambio di destinazione d'uso. (sempre che il comune non permetta monetizzazione ma di solito nei cambi d'uso non è mai possibile)
Precisando che non compreso bene, oppure c'è un refuso nella descrizione in quanto mi sembra implicitamente improbabile un accatastamento nel 1973 con progetto presentato nel 1988, è indubbio che prima di tutto va verificato il perché di tale discordanza, per provvedere a sistemare la situazione (errore "materiale", errore di "rappresentazione" ecc.), nel momento in cui ci sia piena conformità, invece, tra stato di fatto e titolo assentito.
Detto questo, per gli interventi che comportano aumento di carico urbanistico diversi dalle «Nuove Costruzioni» in senso stretto, vale a dire trasformazioni che ricadono nell'alveo delle «Ristrutturazioni Edilizie Pesanti» e negli «Ampliamenti», la giurisprudenza è pressoché uniforme nel considerarle al pari dei primi e pertanto diviene sequenziale il ritenere la ratio della Legge 122/1989 "Tognoli", applicabile anche a quei casi: in genere il CDU rientra nella casistica delle RE assoggettate a PDC o SCIA Alternativa all'Autorizzazione.
Un confronto con un tecnico comunale locale sarà sicuramente di maggiore aiuto rispetto a queste mie deduzioni personali, che rimangono di carattere generale.
Detto questo, per gli interventi che comportano aumento di carico urbanistico diversi dalle «Nuove Costruzioni» in senso stretto, vale a dire trasformazioni che ricadono nell'alveo delle «Ristrutturazioni Edilizie Pesanti» e negli «Ampliamenti», la giurisprudenza è pressoché uniforme nel considerarle al pari dei primi e pertanto diviene sequenziale il ritenere la ratio della Legge 122/1989 "Tognoli", applicabile anche a quei casi: in genere il CDU rientra nella casistica delle RE assoggettate a PDC o SCIA Alternativa all'Autorizzazione.
Un confronto con un tecnico comunale locale sarà sicuramente di maggiore aiuto rispetto a queste mie deduzioni personali, che rimangono di carattere generale.
Ciò che io comprendo leggendo l'art.9 comma 5 della Tognoli che la destinazione a parcheggio non può essere modificata, per i parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 stesso articolo. Per questo mi chiedo essendo il garage realizzato prima dell'entrata in vigore di tale legge posso modificarlo?
All'epoca della costruzione vigeva comunque l'obbligo di dotazione di parcheggi privati pertinenziali nella misura di 1mc/20mc, come era stato introdotto dall’art. 41 sexties ad integrazione della «Legge Urbanistica» 1150/1942, dalla «Legge Ponte» 765/1967. La «Legge Tognoli» ha incrementato tale valore agli attuali 1mq/10mc.
Inoltre non rileva, secondo me, il fatto che il garage sia stato costruito prima o dopo, ma il semplice fatto che l'intervento di CDU determina aumento di carico urbanistico per il quale, attualmente, è necessario soddisfare la norma.
Inoltre non rileva, secondo me, il fatto che il garage sia stato costruito prima o dopo, ma il semplice fatto che l'intervento di CDU determina aumento di carico urbanistico per il quale, attualmente, è necessario soddisfare la norma.
che io sappia non c'è un vincolo di non modificabilità. non c'è differenza tra un posto auto realizzato prima o dopo la tognoli. la verifica va fatta allo stato attuale. vedo spesso trasformazioni di posti auto o garage in altro e l'importante è che venga comunque reperita la superficie che si modifica, in altre parti del lotto o dell'edificio. In modo che alla fine sia sempre rispettata la norma.