Un cliente ha un rustico su 2 piani , classificato come "ripostiglio".
E' proprio un rustico, 4 muri ed un tetto in travetti e tegole, senza impianto di riscaldamento (c'e' un camino), con un solaio divisorio neppure intonacato (pignatte a vista) ed il secondo piano è accessibile solo con scala a pioli dall'esterno.
Non ho seguito tutte le varie evoluzioni della normativa, e sono rimasta che il super ecobonus 110% non si potesse applicare ai fabbricati privi di impianto di riscaldamento.
Ci sono state novità in merito?
Vi risulta che sia applicabile il super ecobonus 110%?
Grazie
paola2 : [post n° 439540]
super ecobonus 110%
Oltre a non avere l'impianto di riscaldamento presumo che non sia accatastato come abitazione (immagino sia un C/2 o C/6)...non può usufruire del 110
la presenza del camino é riconducibile ad un impianto di produzione di riscaldamento, avevo trovato un chiarimento de "il sole 24 ore" a questa domanda
Il camino se ha una potenza inferiore a 5kw non è considerato impianto di riscaldamento...senza contare che ipoteticamente potresti fare il 110 solo nella stanza dove è posizionato in quanto ipoteticamente l'unica riscaldata...
Resta il fatto che non è un abitazione. Non può accedere!
Resta il fatto che non è un abitazione. Non può accedere!
Confermando quando indicato circa l'impianto in via generale, vi è da precisare che pochi giorni fà è uscita la risposta 538 dell'AdE che riguarda il quesito di un cdu di un edificio non residenziale (in origine): la risoluzione permette di usufruire del superbonus a patto di dimostrare con adeguato titolo edilizio (che ricordo essere PDC) il cambio di destinazione da non abitativo a residenziale.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Ri…
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Ri…
Quoto archspf e aggiungo che la discriminante dei 5kw è stata ormai eliminata dalla modifica normativa del dlgs 48/2020. Qualche giorno fa l'ing. Prisinzano di enea ha confermato in un webinar che i camini possono essere considerati impianti di riscaldamento.
Io però non ho ancora capito se questo vale solo per gli ambienti riscaldati o per tutto l'edificio. Immaginiamo ad esempio un grande appartamento storico con camino solo nel soggiorno...
Io però non ho ancora capito se questo vale solo per gli ambienti riscaldati o per tutto l'edificio. Immaginiamo ad esempio un grande appartamento storico con camino solo nel soggiorno...
il cambio di uso a residenziale comporta tali e tanti costi che forse non vale la pena .
Anche ecobonus 65% e bonus 50% esigono che la destinazione di uso sia quella residenziale?
Anche ecobonus 65% e bonus 50% esigono che la destinazione di uso sia quella residenziale?
Attenzione che il discorso del cambio di destinazione d'uso vale solo per il sismabonus. Il superbonus riq energetica vale solo per immobili già residenziali. L'interpello 538 fa riferimento al solo sismabonus.
Per quanto riguarda il camino "Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet -ma anche caminetti e termocamini- sono ora considerati “impianto di riscaldamento”. Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico (concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell’Ape: in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni." questo è il parere del MEF.
E' facile immaginare che in sede di controlli Enea l'ape siffatto sarebbe molto discutibile e dunque io non mi inoltrerei su quella strada. A maggior ragione se il camino è presente solo in una stanza e di fatto tutto il resto dell'edificio non è riscaldato.
Proprio in virtù dell'interpello 538 credo valga la pena considerare solo un discorso di super sismabonus.
Per quanto riguarda il camino "Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet -ma anche caminetti e termocamini- sono ora considerati “impianto di riscaldamento”. Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico (concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell’Ape: in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni." questo è il parere del MEF.
E' facile immaginare che in sede di controlli Enea l'ape siffatto sarebbe molto discutibile e dunque io non mi inoltrerei su quella strada. A maggior ragione se il camino è presente solo in una stanza e di fatto tutto il resto dell'edificio non è riscaldato.
Proprio in virtù dell'interpello 538 credo valga la pena considerare solo un discorso di super sismabonus.
ricapitolando, col cambio di destinazione di uso potrei sfruttare il solo sisma bonus.
ma quali opere esattamente andrebbero al 110%?.
ma quali opere esattamente andrebbero al 110%?.
Quelle strutturali.
Anche se non sono d'accordo che il discorso valga solo per il sismabonus, ma al momento, al volo, non ho riferimenti documentali da controbattere.
Anche se non sono d'accordo che il discorso valga solo per il sismabonus, ma al momento, al volo, non ho riferimenti documentali da controbattere.