rocco : [post n° 439543]
SUOERBONUS CENTRI STORICI
nei centri storici non vi è l'obbligo del salto di due classi?
«Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3»
Ciò deriva dall'articolo 119 del Dl Rilancio, secondo il quale se un edificio è sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso agli interventi trainati (anche se non vengono effettuati interventi trainanti). Ciò vale a condizione che - precisa il direttore dell'Agenzia - «tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima classe».