Buongiorno colleghi,
in questo periodo di "superbonus" ci sono tante modifiche interne da "sanare".
Per quanto riguarda una CILA IN SANATORIA, quindi opere concluse, avrei alcuni dubbi:
1 - il campo direttore lavori deve essere lasciato vuoto? io sono il progettista ma non ho seguito i lavori
2 - oltre a spostare dei tramezzi interni sono stati rifatti anche gli impianti. Ma il committente non ha le dichiarazioni di conformità. Servono comunque le dichiarazioni di conformità oppure visto che i lavori sono già stati effettuati e si fa la Cila in sanatoria non servono più? Nel caso servissero devo chiamare un tecnico per controllare la conformità degli impianti?
3 - la variazione catastale si farà dopo la presentazione della CILA IN SANATORIA? perché per variare il catasto serve una pratica edilizia? Quindi quando posso depositare la variazione catastale?
4 - Visto che i lavori sono già finiti da 3 anni, immagino non ci sia bisogno di una comunicazione di fine lavori per la CILA in sanatoria. Corretto? Dovrò aspettare una risposta dal Comune?
Grazie
Alex : [post n° 442342]
CILA IN SANATORIA
1- I lavori sono stati già eseguiti per cui il DL non va indicato.
2- La DICO viene sostituita con la DIRI.
3 - Il Docfa può anche essere presentato contestualmente al deposito della pratica in Comune.
4 - La Com Fine Lavori non è obbligatoria neanche nella CILA normale.
2- La DICO viene sostituita con la DIRI.
3 - Il Docfa può anche essere presentato contestualmente al deposito della pratica in Comune.
4 - La Com Fine Lavori non è obbligatoria neanche nella CILA normale.
Si confonde sempre il regime amministrativo (urbanistico) con quello delle norme di settore che non sono alternative ma sovrapposte ai primi:
2. il DM 37/2008 prescrive per gli impianti installati prima del 2008, la produzione di una DIchiarazione di RIspondenza; per gli impianti successivi servirebbe (uso il condizionale poichè la si sarebbe dovuta produrre in sede di intervento!) la DIchiarazione di COnformità;
3. se parliamo di sanatoria, la pratica di aggiornamento catastale è contestuale (fa fede la data di fine lavori dichiarata e non quella di presentazione, anche ai fini dei termini di prescrizione delle sanzioni);
1e4. oltre a non essere "obbligatoria", come per la nomina del DL, in una sanatoria sarebbe pure un controsenso presentare un collaudo e fine lavori di lavori mai seguiti....
2. il DM 37/2008 prescrive per gli impianti installati prima del 2008, la produzione di una DIchiarazione di RIspondenza; per gli impianti successivi servirebbe (uso il condizionale poichè la si sarebbe dovuta produrre in sede di intervento!) la DIchiarazione di COnformità;
3. se parliamo di sanatoria, la pratica di aggiornamento catastale è contestuale (fa fede la data di fine lavori dichiarata e non quella di presentazione, anche ai fini dei termini di prescrizione delle sanzioni);
1e4. oltre a non essere "obbligatoria", come per la nomina del DL, in una sanatoria sarebbe pure un controsenso presentare un collaudo e fine lavori di lavori mai seguiti....
@gioma
fermo restando che per una sanatoria non ha senso dichiarare "la fine lavori", su questo concordiamo, rimango sempre molto perplesso quando sento affermare che per la CILA non sia obbligatoria la "fine lavori". Il fatto che si tratti di un titolo edilizio senza scandenza, non implica che non si debba "chiudere".
Basta pensare a CILA che prevedono aggiornamento delle planimetrie catastali. Salvo decidere di non aggiornare deliberatamente il catasto, entro 15 giorni deve essere necessariamente comunicata la variazione e la fine lavori presso lo sportello edilizia del comune. Diversamente, a titolo di esempio, si rischia di inficiare un eventuale atto futuro che richieda rilascio di conformità (urbanistica e catastale).
fermo restando che per una sanatoria non ha senso dichiarare "la fine lavori", su questo concordiamo, rimango sempre molto perplesso quando sento affermare che per la CILA non sia obbligatoria la "fine lavori". Il fatto che si tratti di un titolo edilizio senza scandenza, non implica che non si debba "chiudere".
Basta pensare a CILA che prevedono aggiornamento delle planimetrie catastali. Salvo decidere di non aggiornare deliberatamente il catasto, entro 15 giorni deve essere necessariamente comunicata la variazione e la fine lavori presso lo sportello edilizia del comune. Diversamente, a titolo di esempio, si rischia di inficiare un eventuale atto futuro che richieda rilascio di conformità (urbanistica e catastale).