Egr. colleghi, in merito al contenuto del comma 2 ex art. 34 del DPR 380/2001 desideravo ricevere conferme (o meno) rispetto alla seguente interpretazione:
1. la ratio della c.d. "fiscalizzazione" innanzitutto si rivolge al caso in cui sia stato disposto l'ordine demolitorio dall'ufficio competente;
2. qualora sia accertata l'impossibilità di arrecare pregiudizio alle parti legittime, in luogo della demolizione è possibile ricorrere alla sanzione pecuniaria (calcolata come doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392);
3. che la suddetta sanzione non rimuove gli effetti penali dell'abuso;
4. che la suddetta sanzione, in ogni caso, non determina (come avviene invece con il ricorso alla doppia conformità ex art. 36 e 37) una sanatoria dell'abuso ma "permette" di mantenere in essere l'opera eseguita;
Inoltre in merito al calcolo della sanzione pecuniaria richiamata si desidera capire se, la data a cui riferire la stessa, sia quella sussistente l'esecuzione dell'abuso o quella in cui viene applicata la medesima, e se in ogni caso debba essere considerato l'adeguamento Istat rispetto ai valori dell'ultimo provvedimento legislativo (Decreto Ministeriale LL.PP.) per le opere successive al 1998.
Tutto questo poiché ci sono interpretazioni contrastanti sulla tematica, e desideravo raccogliere altri pareri.
Ringrazio tutti anticipatamente
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