Mestesso : [post n° 444379]

Agibilità dopo sanatoria

Buonasera.
Nel 2016 il mio appartamento (insieme a tutto il condominio) è stato oggetto di permesso di costruire in sanatoria per diversa distribuzione spazi interni, apertura e chiusura finestre.
In pratica sono stati regolarizzati lavori fatti abusivamente negli anni nei vari appartamenti... La pratica infine è stata approvata e il permesso concesso come da progetti depositati che coincidono con lo stato di fatto.
Ora, io non sono in tecnico, ma noto che in una stanza non c'è il rispetto del rapporto aereoilluminante di 1/8. Inoltre è stato "creato" un bagno privo di antibagno che dà diretto sull'ingresso/living senza antibagno. Eppure, ripeto, la pratica è stata concessa nonostante queste "peculiarità" che mi pare non siano solitamente ammesse.
Inoltre il tecnico che ha dichiarato con relazione giurata, ha citato sulla pratica che l'intervento "non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari" ... oltre specificare che l'intervento non ha riguardato interventi strutturali, e finendo con l'asseverazione della conformità delle opere sotto gli aspetti edili, urbanistico, sicurezza, igienico, sanitario, ecc..

Ora, la mia domanda è:
Avrebbe dovuto il tecnico produrre un nuovo certificato di agibilità (l'ultimo è del '96, che ha seguito una ristrutturazione prima di questa sanatoria) ??

Oppure, avendo dichiarato che l'intervento non tocca impianti, struttura e igiene, non si rende necessaria??

Grazie... E scusate la lungaggine
archspf :
Innanzitutto va chiarito se il titolo di cui in oggetto si riferisce ad un condono edilizio o ad un accertamento di conformità (ex. art 36 o 37 DPR 380/2001): solo nel primo caso, infatti, siamo in regime di deroga rispetto a leggi e regolamenti, diversamente il titolo è viziato da omissione o falsa "dichiarazione" dei luoghi se questi effettivamente contrastino con le norme vigenti.

Va verificata la destinazione d'uso della "stanza" che se ripostiglio non ha necessità di finestra, così come se il regolamento edilizio locale imponga o meno l'antibagno.

Quanto all'ex certificato di abitabilità (oggi Agibilità che si "ottiene" in regime di Segnalazione Certificata - SCA), vi sono precise casistiche (definite al comma 2 art. 24 DPR 380/2001, con richiamo al comma 1) in cui questi deve essere prodotto, fermo restando che l'onere ricade sul titolare del "permesso" e non sul tecnico il quale ha comunque l'obbligo deontologico di informare il committente:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Mestesso :
Si tratta di un accertamento di conformità...non l'ho commissionato io ma il precedente proprietario. Ora io dovrei vendere; cosa mi converrebbe fare per non avere problemi? Potrei lasciare la situazione immutata essendo responsabilità, nel caso, del precedente proprietario oltre che dell'asseveratore?
E comunque ci tengo a precisare che essendo stato fatto sotto forma di Permesso di Costruire, il progetto è passato sotto l'occhio della commissione tecnica comunale che ha poi deliberato l'approvazione del permesso...
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.