Egr, colleghi, nel merito di un accertamento di conformità/sanatoria, volevo dei chiarimenti in merito alla fattispecie riguardante le pensiline, parlando di Roma, che rispetto alla emendata circolare 1937 del 2012, mi pare possano configurarsi i seguenti casi:
1) aggetto inferiore a 120 cm -> RC autorizzabile in CILA
2) aggetto superiore a 120 cm -> RE2 autorizzabile in Scia (o Scia alternativa?)
Nel caso 1) la sanzione pecuniaria rimane fissa di 1.000€ (immobili <200mq; zone esterne alla città storica e non vincolate) ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. c) della L.R. Lazio 15/2008 in combinazione con la DAC 44/2011?
Nel caso 2) l'oblazione è riferibile all'art. 22 comma 2 lettera b) della L.R. Lazio 15/2008: pari a due volte il contributo di costruzione ed è sanabile in art. 37?
Tenuto conto di quanto sopra, nel caso di tettoie rientranti nella categoria RE2, valgono le stesse regole eventualmente confermate o meglio precisate al punto che precede?
Ringrazio anticipatamente
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