Con la risposta n.524 del 30 luglio 2021 l'AdE dice che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento deve essere minore o uguale di quella ex ante, facendo rientrare nelle spese eventuali modifiche delle aperture, con la condizione della superficie minore o uguale.
Mi ritrovo a dover chiudere una finestra e riaprirla in un altra posizione. Secondo voi questo caso rientra nelle spese ammesse (acquisto nuovo serramento)? Grazie
giobbe : [post n° 455269]
spostare finestra e superbonus
A mio avviso NO poichè non parliamo di sostituzione ancorchè con le "deroghe" della risposta 524, ma sono aperto ad altre interpretazioni.
Grazie per il parere. Diversamente la superficie della finestra chiusa può andare a giustificare degli allargamenti di finestre esistenti oggetto di intervento? Inserendo il cappotto si dovranno riquadrare le aperture e mi chiedo se a quel punto posso aumentare di poco le aperture esistenti, rimanendo sotto la superficie totale degli infissi pre intervento. In pratica "spalmando" la superficie della finestra chiusa sulle altre.
Secondo la recente interpretazione (anche) di Enea, tenuto conto dell'approssimazione all'intero (evidentemente inferiore: non si può agevolare per dire metà infisso si e metà no), essendo quella della diversa dimensione/collocazione/apertura e chiusura di infissi una motivazione che non è di natura energetica (cit. Ing. Prisinzano), vale la regola che sono agevolati gli infissi la cui superficie totale è inferiore o uguale a quella ante operam.