Francesco : [post n° 458031]

Ante '67 con progetto 1951 difforme allo stato di fatto.

Buongiorno a tutti,
mi è capitato di dover valutare la conformità urbanistica di un immobile ante '67 esterno al centro abitato, del quale attraverso richiesta di accesso agli atti in ufficio tecnico è emersa una richiesta di costruzione con allegato schema grafico e nullaosta del sindaco datato 1951.
Ovviamente la costruzione non corrisponde a quanto presentato in progetto.
Alcuni tecnici comunali sostengono che valga comunque il progetto presentato nel 1951 e quindi sia necessaria una pratica per sanare lo stato attuale; altri tecnici valutano tutto come ante '67 e il progetto del '51 come comunicazione non necessaria priva di validità non essendo richiesta da nessuno strumento urbanistico vigente all'epoca. Dal '51 al '67 sono inoltre plausibili modifiche edili che all'epoca non richiedevano alcun tipo di autorizzazione.
Oltretutto la conformità richiesta mi pare che si riferisca agli strumenti urbanistici vigenti al momento della costruzione e non a eventuali documenti o progetti grafici depositati.
Qualcuno ha esperienza di casi simili? Come interpretereste questa situazione?
archspf :
Quanto sostengono "alcuni" tecnici comunali è ciò che costituisce prassi della legittimità da sempre, ovvero quanto messo nero su bianco, forse per la prima volta in modo esplicito, con l'art 9-bis del DPR 380/2001. In presenza di titolo fà fede quello poichè costituisce un precedente probatorio. Solo in assenza di ulteriore documentazione si può ricorrere ad altre "fonti".
La conformità invece riguarda l'intero iter autorizzativo, ed in senso assoluto il progetto depositato. In caso di difformità o assenza di autorizzazione si deve ricorrere, ove possibile ad una sanatoria o al limite al ripristino dello stato legittimo.
Francesco :
Grazie della risposta archspf.
L'art 9-bis dice però anche che "Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare..."
Effettivamente lo stato attuale risulta conforme agli elaborati grafici dello stato di fatto contenuti in una pratica di ampliamento del 1976, mai realizzata.
Il progetto del '51 potrebbe non essere stato eseguito fedelmente già in epoca di prima costruzione ante '67? Oppure, è legittimo contestare eventuali modifiche/ampliamenti al fabbricato compiuti tra il '51 e il '67?
Il primo impianto a catasto risale solo al 1993 e risulta conforme allo stato di fatto.
ivana :
Il titolo a cui fare riferimento è il P.E. del '51. Valutare se le difformità rientrano nel art. 34 bis DPR 380.
archspf :
La pratica di ampliamento se mai "realizzata" è del tutto inefficace. La pratica catastale del 1993 non ha alcun valore probatorio: in generale il catasto non lo è mai all'infuori delle planimetrie di impianti e solo quando non risultino altri documenti sovraordinati (come appunto un progetto, licenza ecc.).
Sul contestare le modifiche tra 51-67 non vi è un orientamento o fronte comune, vige purtroppo la regola dell'interpretazione (locale): per deduzione io sono sempre dell'dea che in presenza di uno stato legittimato preesistente, queste vadano regolarizzate e di certo una pratica successiva che "ignora" tutte le trasformazioni senza tenerne opportunamente conto, è del tutto inconsistente.
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