Buongiorno, intervento di ristrutturazione totale su edificio residenziale unifamiliare con ampliamento per adeguamento igienico-funzionale di 10 mq
Per determinare il contributo di costruzione l'UT chiede il computo metrico totale anche dei lavori eseguiti sulle parti già abitabili in quanto l'ampliamento è di modesta entità. Vi è mai capitato? E' una prassi corretta? Ci sono riferimenti normativi? A me sembra un furto.
Grazie
arch''io : [post n° 481890]
calcolo contributo costruzione ampliamento
Ciao, di solito il contributo di costruzione si calcola utilizzando le tabelle parametriche, prova a dare una letta all'art. 16 del d.p.r. n. 380/01.
Il problema è che ti è stato chiesto dall'ufficio tecnico di calcolare il contributo tramite computo metrico, sarà difficile fra cambiare idea al funzionario comunale.
Il problema è che ti è stato chiesto dall'ufficio tecnico di calcolare il contributo tramite computo metrico, sarà difficile fra cambiare idea al funzionario comunale.
Mi pare che il criterio dell'aumento di valore (da determinarsi con computo "astratto") non sia più applicabile. Per lo meno a livello di Regione E.R.
Fermo restando che gli "oneri" deve essere l'U.T. a determinarli. Tuttalpiù ti tocca approfondire il tema se vuoi verificare la correttezza delle pretese monetarie avanzate.
Fermo restando che gli "oneri" deve essere l'U.T. a determinarli. Tuttalpiù ti tocca approfondire il tema se vuoi verificare la correttezza delle pretese monetarie avanzate.
Premesso è difficile dare suggerimenti corretti senza conoscere nel dettaglio la natura delle opere, ipotizzando la presenza di determinate condizioni si possono richiamare alcune regole …. Hai inquadrato l’intervento come ristrut. di un edificio unifamiliare. Mi domando quali interventi prevedi sull’esistente per ricadere in ristrutturazione di cui all’art. 3 lett. cd) Dpr 380? Esclusi alcuni casi particolari spesso l’ampliamento di edificio unifamiliare rientra nell’art. 3 lett e) "interventi di nuova costruzione” e le opere sulla parte esistente difficilmente vanno oltre il “risanamento conservativo”. Ipotizziamo tali condizioni per iniziare a dire che il Contr. di Costruzione “SE DOVUTO” la prassi corretta, non sempre adottata dai Comuni, è compilare una prima tabella Ministeriale per l’individuazione degli incrementi, non ai fini della maggiorazione del costo di costruzione ma solo per la determinazione della classe e quindi delle aliquote) inserendo dati dell’esistente + ampliamento. Una volta determinate, si compila una seconda tabella solo con i dati dell’ampliamento. Al costo di costruzione risultante si applica l’aliquota determinata prima è ottieni il Contributo dovuto in relazione solo al progetto di “AMPLIAMENTO” presentato. Qualora il calcolo del Comune coinvolga l’edificio esistente si avrebbe un’applicazione retroattiva dell’onerosità (cioè si applicherebbe un onere ad un edificio già autorizzato, costruito, ultimato e per il quale è stato corrisposto il dovuto contributo). Questo è vietato dalla Legge. Tutto ciò avviene “SE DOVUTO”.
Da ciò che scrivi, un ampliamento di 10mq per una unifamiliare, è un’entità che ritengo difficile possa determinare un volume nuovo maggiore del 20% di quello esistente. Pertanto contrariamente quanto chiede il tecnico Comunale, ai sensi del Dpr 380 Art. 17 comma 3: Il contributo di costruzione non è dovuto:
lett b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
Non ci sono alternative possibili, non è consentito al Comune adottare regolamenti in contrasto con le disposizioni di legge statalr. Se respingono la pratica, hanno l’obbligo di motivare congruamente le ragioni e ai sensi di quali norme per le quali ritengono poter attribuire, alla tipologia di intervento oggetto di PdC, un’onerosità e dunque, imposizione al pagamento degli oneri a carico del richiedente.
Da ciò che scrivi, un ampliamento di 10mq per una unifamiliare, è un’entità che ritengo difficile possa determinare un volume nuovo maggiore del 20% di quello esistente. Pertanto contrariamente quanto chiede il tecnico Comunale, ai sensi del Dpr 380 Art. 17 comma 3: Il contributo di costruzione non è dovuto:
lett b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
Non ci sono alternative possibili, non è consentito al Comune adottare regolamenti in contrasto con le disposizioni di legge statalr. Se respingono la pratica, hanno l’obbligo di motivare congruamente le ragioni e ai sensi di quali norme per le quali ritengono poter attribuire, alla tipologia di intervento oggetto di PdC, un’onerosità e dunque, imposizione al pagamento degli oneri a carico del richiedente.