Contesto: appartamento con locali interrati collegati da vano scala interno.
Appartamento che presenta opere da regolarizzare sia al piano terra che all'interrato (bagno e cucina abusivi da demolire).
MA, e troppo spesso mi ritrovo con un MA... l'appartamento in questione confina da un lato col vano scala condominiale.
all'interrato si trova 1 taverna divisa dall'autorimessa da un locale vuoto , sempre all'interno della proprietà, (che è il proseguimento del vano scala condominiale).
Ora, rilievi alla mano mi ritrovo con una autorimessa più lunga di 20 cm, non per minori spessori dei muri interni, ma perchè il vano scale è passato dai 270cm del progetto ai reali 245 cm....
Riduzione realizzata dalla parte della autorimessa e non dell'appartamento (anche se pure questo presenta un lato maggiore di 10 cm rispetto il progetto).
Fatto accesso agli atti naturalmente ma questo "dettaglio" non è mai stato inglobato in una variante finale.
Cioe' un altro pasticcio infinito. datato 1995...
La mia domanda è:
posso io fare sta variante finale mai depositata (se non sbaglio ex art. 34 ter....) andando però a modificare le parti comuni del fabbricato senza coinvolgere il Condominio (nella figura dell'Amministratore) ??
Perchè io non sono per niente convinta di poterlo fare....
Attendo VS gentili riscontri/spunti su quale strada intraprendere.
Grazie
Buon lunedì...
paola2 : [post n° 492242]
appartamento da regolarizzare ma con parti condominiali difformi.
osservazione 1: Secondo il tenore "letterale" delle modifiche introdotte con (ormai legge) il "Salva-casa" si dovrebbe differenziare le verifiche tra "parti comuni" e "parti private": però qualcuno si dovrà perlomeno degnare di chiare praticamente come fare visto che per quello che mi riguarda risulta impossibile la netta distinzione (vedi strutture ancorché in muratura).
osservazione 2: Secondo la (presunta ma condivisa da molti) ratio, la "semplificazione" della norma (art. 9-bis comma 1-ter) è rivolta ad intendere che "non rilevano difformità che si trovino ALTROVE rispetto al contesto di riferimento": per fare un esempio pratico se ci sono difformità insistenti su una "area" che non si "sovrappone" o "coincide" con l'unità immobiliare, non se ne deve tener conto. L'esempio del corpo scala condominiale è calzante: non ti deve riguardare e ti devi limitare per quanto possibile (vedi prima osservazione) alla tua "unità immobiliare".
Precisando che non esiste "variante finale in sanatoria" ma il riferimento al 34-ter riguarda solo specifici casi particolari, il contesto che deve preoccuparti è quello limitato alle sole "parziali difformità" per edifici con autorizzaizone rilasciata prima della Legge Bucalossi.
In ogni caso se parliamo di parti comuni è interessato PER FORZA il condominio, a prescindere dalle ultime semplificazioni (concetto fondamentale).
osservazione 2: Secondo la (presunta ma condivisa da molti) ratio, la "semplificazione" della norma (art. 9-bis comma 1-ter) è rivolta ad intendere che "non rilevano difformità che si trovino ALTROVE rispetto al contesto di riferimento": per fare un esempio pratico se ci sono difformità insistenti su una "area" che non si "sovrappone" o "coincide" con l'unità immobiliare, non se ne deve tener conto. L'esempio del corpo scala condominiale è calzante: non ti deve riguardare e ti devi limitare per quanto possibile (vedi prima osservazione) alla tua "unità immobiliare".
Precisando che non esiste "variante finale in sanatoria" ma il riferimento al 34-ter riguarda solo specifici casi particolari, il contesto che deve preoccuparti è quello limitato alle sole "parziali difformità" per edifici con autorizzaizone rilasciata prima della Legge Bucalossi.
In ogni caso se parliamo di parti comuni è interessato PER FORZA il condominio, a prescindere dalle ultime semplificazioni (concetto fondamentale).
Da un punto di vista catastale però c'è sovrapposizione.
Una striscia della autorimessa si sovrappone, sulle schede catastali, ad una parte comune.
In linea teorica bisognerebbe stralciare la fascia di sovrapposizione, che il condominio dovrebbe poi cedere al mio cliente... quindi atto notarile..
peraltro questo fabbricato è di 4 piani fuori terra, quindi altri 3 piani sopra il mio cliente.
Per un totale di , almeno, 8 appartamenti che presenteranno la stessa problematica
NB: ma capitano tutte a me?
dove sono quelle belle sanatorie per modifiche (SOLO) interne?
Una striscia della autorimessa si sovrappone, sulle schede catastali, ad una parte comune.
In linea teorica bisognerebbe stralciare la fascia di sovrapposizione, che il condominio dovrebbe poi cedere al mio cliente... quindi atto notarile..
peraltro questo fabbricato è di 4 piani fuori terra, quindi altri 3 piani sopra il mio cliente.
Per un totale di , almeno, 8 appartamenti che presenteranno la stessa problematica
NB: ma capitano tutte a me?
dove sono quelle belle sanatorie per modifiche (SOLO) interne?
capisco che si "sovrapponga" e come anticipato nel precedente post, non mi stupisce che non lo sia considerando che nel migliore dei casi si tratta di "pareti a confine". Tuttavia volendo applicare la semplificazione alla lettera (osservazione 1) devi preoccuparti della sola tua porzione, come se non vi fosse parte comune (ovvero come se le stesse non avessero subito modifiche): "sanatoria unidirezionale".
E se il committente vuole vendere? (Caso capitato).
Cosa succede se il committente regolarizza la sua unità immobiliare ma poi, per vendere, deve cedere anche i diritti sulle parti comuni?
Cosa succede se il committente regolarizza la sua unità immobiliare ma poi, per vendere, deve cedere anche i diritti sulle parti comuni?
Mi preoccupo della sola mia porzione...
quindi, nel mio caso barro la quota - 10,20 - e ne metto una nuova - 10,40 - senza fare figurare spostamenti della parete a confine che in effetti è spostata di 20 cm?
E' nella relazione tecnica che specifico il motivo di questo aumento di dimensione?
Perchè immagino che dovrò relazionare questa sanatoria.
Il mio cliente vuole sistemare per vendere.
Io devo rifare la scheda catastale di appartamento e di autorimessa...
Permane la problematica catastale.
perchè ci sarà una fascia che attualmente è autorimessa che invece da schede depositate è parte comune.
Consigliate di sentire un Notaio ?
quindi, nel mio caso barro la quota - 10,20 - e ne metto una nuova - 10,40 - senza fare figurare spostamenti della parete a confine che in effetti è spostata di 20 cm?
E' nella relazione tecnica che specifico il motivo di questo aumento di dimensione?
Perchè immagino che dovrò relazionare questa sanatoria.
Il mio cliente vuole sistemare per vendere.
Io devo rifare la scheda catastale di appartamento e di autorimessa...
Permane la problematica catastale.
perchè ci sarà una fascia che attualmente è autorimessa che invece da schede depositate è parte comune.
Consigliate di sentire un Notaio ?
"preoccuparti della tua porzione" non significa questo. Significa solo che la "porzione" irregolare che riguarda le parti comuni non te ne deve interessare. Quindi la "quota" (che comunque non è un parametro ma una misura lineare, fai attenzione) va presa in considerazione in quanto determina aumento di superficie/volume e variazione di sagoma. Verifica prima le tolleranze: superficie coperta, lorda, utile (ancorchè accessoria), volume lordo, altezza lorda, distacchi ecc.
Nel caso catastale vi sarà una variazione per "AMP".
Sul piano civilistico tecnicamente ci sarebbe una "cessione" di porzioni di vani e pertanto probabilmente la consulenza di un notaio sarebbe utile (non è il mio campo).
Nel caso catastale vi sarà una variazione per "AMP".
Sul piano civilistico tecnicamente ci sarebbe una "cessione" di porzioni di vani e pertanto probabilmente la consulenza di un notaio sarebbe utile (non è il mio campo).
Purtroppo ho ancora una impostazione mentale molto rigida, ante Salva casa ...
per cui gli spostamenti delle murature presuppongono uno stato autorizzato, uno finale (quello "sanato") ed una tavola di sovrapposizione dove i gialli e i rossi, per intenderci, hanno un ruolo e un peso preciso.
Diverso sarebbe se dovessi intervenire su un fronte per lo spostamento di aperture esterne, dove posso oscurare la rimanente parte e rappresentare solo la porzione oggetto di sanatoria..
Ma in pianta ahimè faccio mentalmente più fatica.
Scusa, parliamo di tolleranze riferite alla sola unità immobiliare giusto?
Perchè oltre alla questione dell'interrato, pure al piano terra c'è aumento di 10 cm rispetto quanto autorizzato.
Ma questi 10 cm sono abbondantemente entro la tolleranza del 2% e almeno questo mi conforta.
Devo però integrare il rilievo con le misure dei distacchi...
Ma, anche qua, dovesse risultare che il fabbricato è stato realizzato ad una distanza diversa da quella autorizzata, mi dovrei preoccupare solo che la difformità sia in tolleranza?
La tentazione di contattare l'amministratore per consigliare una sanatoria a livello condominiale comincia a farsi strada....
per cui gli spostamenti delle murature presuppongono uno stato autorizzato, uno finale (quello "sanato") ed una tavola di sovrapposizione dove i gialli e i rossi, per intenderci, hanno un ruolo e un peso preciso.
Diverso sarebbe se dovessi intervenire su un fronte per lo spostamento di aperture esterne, dove posso oscurare la rimanente parte e rappresentare solo la porzione oggetto di sanatoria..
Ma in pianta ahimè faccio mentalmente più fatica.
Scusa, parliamo di tolleranze riferite alla sola unità immobiliare giusto?
Perchè oltre alla questione dell'interrato, pure al piano terra c'è aumento di 10 cm rispetto quanto autorizzato.
Ma questi 10 cm sono abbondantemente entro la tolleranza del 2% e almeno questo mi conforta.
Devo però integrare il rilievo con le misure dei distacchi...
Ma, anche qua, dovesse risultare che il fabbricato è stato realizzato ad una distanza diversa da quella autorizzata, mi dovrei preoccupare solo che la difformità sia in tolleranza?
La tentazione di contattare l'amministratore per consigliare una sanatoria a livello condominiale comincia a farsi strada....
A livello di rappresentazione non cambia molto (a livello concettuale si purtroppo), semplicemente non stai sanando la porzione "rubata" dalla parte del condominio, ma solo quella ampliata nell'abitazione (no-sense). La procedura che fai è correttissima e rimane invariata: rappresenterai la tua unità e staccherai una linea tratto-punto dopo il muro spostato nè più nè meno come si farebbe comunque tra unità contigue.
Ma forse sono io che non ho capito la situazione: scrivimi pure in privato, i riferimenti email sono sul mio blog "archiparlare.it".
Ma forse sono io che non ho capito la situazione: scrivimi pure in privato, i riferimenti email sono sul mio blog "archiparlare.it".
Fatte le opportune verifiche sui distacchi e sugli ingombri al piano terra,
dati alla mano ho questa situazione:
- a piano terra le maggiori misure delle pareti perimetrali sono contenute nel 2% della tolleranza rispetto a quelle autorizzate (6 e 10 cm (fortunatamente non sui distacchi ma all'interno del fabbricato).
Pertanto le evidenzio nella pratica di sanatoria (CONDIZIONATA perchè devo realizzare alcune opere) dichiarando che non sono oggetto di sanatoria in quanto rientranti nella tolleranza esecutiva del 2%;
- E, sempre al piano terra, (fortunatamente) la minore larghezza del vano scala non va a riguardare la mia unità abitativa.
- al PIANO INTERRATO mi trovo una autorimessa più grande di circa 1,00 mq rispetto le dimensioni originali (fortunatamente la fascia di circa 20 cm va si a riguardare due locali adiacenti, ma all'interno della mia proprietà (il problema dell'ampliamento della autorimessa a scapito della scala è un problema che riguarda la autorimessa adiacente alla mia...)
Pertanto, aumenta la SNR dell'autorimessa ma diminuisce quella del locale a disposizione adiacente.
Non cè aumento della SNR perchè di fatto si è spostato, ma all'interno della stessa proprietà, il muro (che è il prolungamento del muro del vano scala) che divide i due locali.
A PIANO INTERRATO c'è una taverna dove sono state realizzate opere non sanabili (cucina, bagno, camino?, termosifone ?)
Pertanto procedo con una SANATORIA CONDIZIONATA.
ovvero
- Sano le opere sanabili (2 ripostigli, una minore altezza interna, una autorimessa più lunga ed un locale a disposizione più stretto)
- rimuovo quelle non sanabili (cucina, bagno, camino?, termosifone ?)
Come accennato prima la Sanatoria è condizionata alla rimozione di alcune opere ed alla realizzazione di altre .
Sfortunatamente il locale Soggiorno, che si è ingrandito di 0.50 mq, con gli attuali criteri di calcolo dei RAI, non soddisfa il rispetto del 1/8 e quindi sono costretta , mio malgrado a realizzare un tavolato all'ingresso per diminuirne la grandezza.
il cliente non sarà contento...
Ho 2 domande:
- quale è l'importo della sanzione? 1000 euro?
- cosa cambierebbe ai fini della sanzione se il cliente anticipasse la rimozione delle opere non sanabili (cucina e bagno)?
Ultima cosa, a quale dei "nuovi" articoli del DPR 380 devo fare riferimento?
posso fare riferimento ad una mancata variante finale?
dati alla mano ho questa situazione:
- a piano terra le maggiori misure delle pareti perimetrali sono contenute nel 2% della tolleranza rispetto a quelle autorizzate (6 e 10 cm (fortunatamente non sui distacchi ma all'interno del fabbricato).
Pertanto le evidenzio nella pratica di sanatoria (CONDIZIONATA perchè devo realizzare alcune opere) dichiarando che non sono oggetto di sanatoria in quanto rientranti nella tolleranza esecutiva del 2%;
- E, sempre al piano terra, (fortunatamente) la minore larghezza del vano scala non va a riguardare la mia unità abitativa.
- al PIANO INTERRATO mi trovo una autorimessa più grande di circa 1,00 mq rispetto le dimensioni originali (fortunatamente la fascia di circa 20 cm va si a riguardare due locali adiacenti, ma all'interno della mia proprietà (il problema dell'ampliamento della autorimessa a scapito della scala è un problema che riguarda la autorimessa adiacente alla mia...)
Pertanto, aumenta la SNR dell'autorimessa ma diminuisce quella del locale a disposizione adiacente.
Non cè aumento della SNR perchè di fatto si è spostato, ma all'interno della stessa proprietà, il muro (che è il prolungamento del muro del vano scala) che divide i due locali.
A PIANO INTERRATO c'è una taverna dove sono state realizzate opere non sanabili (cucina, bagno, camino?, termosifone ?)
Pertanto procedo con una SANATORIA CONDIZIONATA.
ovvero
- Sano le opere sanabili (2 ripostigli, una minore altezza interna, una autorimessa più lunga ed un locale a disposizione più stretto)
- rimuovo quelle non sanabili (cucina, bagno, camino?, termosifone ?)
Come accennato prima la Sanatoria è condizionata alla rimozione di alcune opere ed alla realizzazione di altre .
Sfortunatamente il locale Soggiorno, che si è ingrandito di 0.50 mq, con gli attuali criteri di calcolo dei RAI, non soddisfa il rispetto del 1/8 e quindi sono costretta , mio malgrado a realizzare un tavolato all'ingresso per diminuirne la grandezza.
il cliente non sarà contento...
Ho 2 domande:
- quale è l'importo della sanzione? 1000 euro?
- cosa cambierebbe ai fini della sanzione se il cliente anticipasse la rimozione delle opere non sanabili (cucina e bagno)?
Ultima cosa, a quale dei "nuovi" articoli del DPR 380 devo fare riferimento?
posso fare riferimento ad una mancata variante finale?
Mi correggo:
non è una variante in corso d'opera perchè il fabbricato è successivo alla entrata in vigore della L10=/1977.
e trattandosi di intervento eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, art. 36-bis , comma 5b la sanzione dovrebbe essere da 1032 a 10328 € oltre al doppio dell'aumento del VV dell'immobile (che in questo caso francamente fatico a vedere).
non è una variante in corso d'opera perchè il fabbricato è successivo alla entrata in vigore della L10=/1977.
e trattandosi di intervento eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, art. 36-bis , comma 5b la sanzione dovrebbe essere da 1032 a 10328 € oltre al doppio dell'aumento del VV dell'immobile (che in questo caso francamente fatico a vedere).
Tecnicamente le misure lineari non sono "parametri" al pari dei distacchi: pertanto devi prendere in considerazione superfici, altezze, volumi, distanze ecc.
Per il mancato Rai se vi sono le condizioni puoi proporre in alternativa l'allargamento del vano finestrato interessato, salvando la configurazione spaziale.
In caso di ripristino anticipato la sanzione non cambia proprio in quanto la stessa è determinata in funzione dell'aumento (doppio) del valore venale: tuttavia si sono dimenticati di indicare "conseguente l'abuso" il che potrebbe portare al discusso paradosso di una valutazione generica sull'AVV che, rispetto all'epoca di costruzione vi sarebbe lo stesso. Anche a mio parere in assenza di variazioni di superficie/volume, non vi sarebbe alcun aumento (sanzione = minimo edittale di 1.032 ) ma occorre precisare che il tutto è purtroppo demandato alla valutazione discrezionale dell'ADE.
Attenzione che l'ingrandimento del soggiorno se entro sagoma è solo a discapito degli altri vani, ma se "fuori sagoma" determina un ampliamento che se eccede il limite per le variazioni essenziali, ricade in art.36.
La procedura diversamente sarebbe quella dell'art. 36-bis, riducendo tutto alla rimozione delle opere non sanabili, alla realizzazione di opere per il rispetto del RAi, alla diversa configurazione/dimensione degli spazi interni ed alla minore altezza dei locali accessori.
Per il mancato Rai se vi sono le condizioni puoi proporre in alternativa l'allargamento del vano finestrato interessato, salvando la configurazione spaziale.
In caso di ripristino anticipato la sanzione non cambia proprio in quanto la stessa è determinata in funzione dell'aumento (doppio) del valore venale: tuttavia si sono dimenticati di indicare "conseguente l'abuso" il che potrebbe portare al discusso paradosso di una valutazione generica sull'AVV che, rispetto all'epoca di costruzione vi sarebbe lo stesso. Anche a mio parere in assenza di variazioni di superficie/volume, non vi sarebbe alcun aumento (sanzione = minimo edittale di 1.032 ) ma occorre precisare che il tutto è purtroppo demandato alla valutazione discrezionale dell'ADE.
Attenzione che l'ingrandimento del soggiorno se entro sagoma è solo a discapito degli altri vani, ma se "fuori sagoma" determina un ampliamento che se eccede il limite per le variazioni essenziali, ricade in art.36.
La procedura diversamente sarebbe quella dell'art. 36-bis, riducendo tutto alla rimozione delle opere non sanabili, alla realizzazione di opere per il rispetto del RAi, alla diversa configurazione/dimensione degli spazi interni ed alla minore altezza dei locali accessori.
Per capirci,
le misure dei muri perimetrali eccedono quelle della C.E originaria di circa 3 cm - 6 cm e 10 cm per l'altro lato.
L'ingrandimento del soggiorno, in realtà è si a scapito degli altri vani, MA comunque lo spessore del muro perimetrale è maggiore rispetto quello autorizzato 30 anni fa.
Maggiore di 6 cm (era 44 cm mentre nella realtà è 50cm).
C'è invece stato un ampliamento di 10 cm della cucina verso l'esterno (cosicchè il lato esterno del fabbricato è maggiore di 10 cm).
Quindi: 10 cm su 10.60 m è meno del 2% ma mi stai dicendo che il 2% è riferito a parametri quali Superficie, Volume e distacchi.
E io devo verificare che questo ampliamento fuori sagoma, affinchè io resti in art. 36 bis (sanatoria condizionata) sia contenuto entro i parametri stabiliti per le variazioni essenziali (altrimenti cado in art. 36 ovvero doppia conformità).
Ora, per le variazioni Essenziali, Regione Lombardia, ha stabilito soglie specifiche di aumento di volumetria/o superficie, (tipo 7,5 % per edifici fino a 1000 metri cubi, 3 € da 1001 mc a 3000 mc..., 1,2% da 3000 mc a 30.000mc) etc. etc..
MA
Ti chiedo, l'aumento del Volume/Superficie Coperta lo devo fare facendo riferimento al mio solo appartamento o a tutto il condominio?
cioè perchè' in questo caso è un lavoro proibitivo che andrebbe a coinvolgere quantomeno tutto il piano terra... (in termini di rilievi).
Oltre che ulteriore accesso agli atti per reperire il materiale riguardante tutto il condominio....
Parliamo di un condominio di almeno 20 appartamenti...
Il calcolo del volume viene fatto col metodo geometrico oppure facendo riferimento ad un volume convenzionale (ovvero SL x 3m come previsto dalle NTA del pgt)?
Alla fine delle fiere io ho un aumento della SC del mio appartamento di 2,07 mq rispetto a quanto autorizzato... corrispondenti a circa 6,21 mc (se moltiplicati per 3 m).
Parliamo del 2.05% della SC...
e per l'art. 34 bis avrei una tolleranza del 5% (SU inferiore ai 100 mq)
Altra domanda:
l'AVV viene stabilito dalla ADE, ma la richiesta la fà l'ufficio Tecnico?
Oltre a questo cè la sanzione da 1.032,00 € a 10328 €.
In ultimo, per quanto riguarda il soggiorno, , mi costa di meno realizzare una parete all'ingresso (che per altro si presta alla chiusura in tal senso) che ampliare le aperture esterne (purtoppo nel 2025 i metodi di calcolo dei RAI , almeno a BG, non consentono di utilizzare totalmente la superficie finestrata in presenza di uno sbalzo soprastante maggiore di 1.20 m.. - nella pratica del 1995 lo hanno potuto fare).
Grazie per il confronto e gli spunti.
E per l'aiuto alla interpretazione delle norme
le misure dei muri perimetrali eccedono quelle della C.E originaria di circa 3 cm - 6 cm e 10 cm per l'altro lato.
L'ingrandimento del soggiorno, in realtà è si a scapito degli altri vani, MA comunque lo spessore del muro perimetrale è maggiore rispetto quello autorizzato 30 anni fa.
Maggiore di 6 cm (era 44 cm mentre nella realtà è 50cm).
C'è invece stato un ampliamento di 10 cm della cucina verso l'esterno (cosicchè il lato esterno del fabbricato è maggiore di 10 cm).
Quindi: 10 cm su 10.60 m è meno del 2% ma mi stai dicendo che il 2% è riferito a parametri quali Superficie, Volume e distacchi.
E io devo verificare che questo ampliamento fuori sagoma, affinchè io resti in art. 36 bis (sanatoria condizionata) sia contenuto entro i parametri stabiliti per le variazioni essenziali (altrimenti cado in art. 36 ovvero doppia conformità).
Ora, per le variazioni Essenziali, Regione Lombardia, ha stabilito soglie specifiche di aumento di volumetria/o superficie, (tipo 7,5 % per edifici fino a 1000 metri cubi, 3 € da 1001 mc a 3000 mc..., 1,2% da 3000 mc a 30.000mc) etc. etc..
MA
Ti chiedo, l'aumento del Volume/Superficie Coperta lo devo fare facendo riferimento al mio solo appartamento o a tutto il condominio?
cioè perchè' in questo caso è un lavoro proibitivo che andrebbe a coinvolgere quantomeno tutto il piano terra... (in termini di rilievi).
Oltre che ulteriore accesso agli atti per reperire il materiale riguardante tutto il condominio....
Parliamo di un condominio di almeno 20 appartamenti...
Il calcolo del volume viene fatto col metodo geometrico oppure facendo riferimento ad un volume convenzionale (ovvero SL x 3m come previsto dalle NTA del pgt)?
Alla fine delle fiere io ho un aumento della SC del mio appartamento di 2,07 mq rispetto a quanto autorizzato... corrispondenti a circa 6,21 mc (se moltiplicati per 3 m).
Parliamo del 2.05% della SC...
e per l'art. 34 bis avrei una tolleranza del 5% (SU inferiore ai 100 mq)
Altra domanda:
l'AVV viene stabilito dalla ADE, ma la richiesta la fà l'ufficio Tecnico?
Oltre a questo cè la sanzione da 1.032,00 € a 10328 €.
In ultimo, per quanto riguarda il soggiorno, , mi costa di meno realizzare una parete all'ingresso (che per altro si presta alla chiusura in tal senso) che ampliare le aperture esterne (purtoppo nel 2025 i metodi di calcolo dei RAI , almeno a BG, non consentono di utilizzare totalmente la superficie finestrata in presenza di uno sbalzo soprastante maggiore di 1.20 m.. - nella pratica del 1995 lo hanno potuto fare).
Grazie per il confronto e gli spunti.
E per l'aiuto alla interpretazione delle norme
La verifica va fatta sempre solo in riferimento alla singola unità immobiliare. Il volume è quello da NTA/definizioni uniformi, ovvero quello calcolato in sede di rilascio dell'autorizzazione.
Bene, se risulta un aumento di 2,07 pari al 2,05% < 5%, il presunto ampliamento non è da sanare. Verifica la sagoma (solitamente la maggiore superficie in planimetria tra rientranza e debordamento).
L'AVV è il parametro per stabilire la cifra compresa tra 1.032,00 € e 10328 €, non è in aggiunta, e si la richiesta la fà il funzionario responsabile dell'istruttoria: ti limiterai al pagamento della sanzione minima in attesa di eventuale conguaglio (attenzione che senza conguaglio ovvero in assenza di formale attestazione della sua non necessità, la pratica rimane pendente ed è inefficace).
Prego, figurati.
Bene, se risulta un aumento di 2,07 pari al 2,05% < 5%, il presunto ampliamento non è da sanare. Verifica la sagoma (solitamente la maggiore superficie in planimetria tra rientranza e debordamento).
L'AVV è il parametro per stabilire la cifra compresa tra 1.032,00 € e 10328 €, non è in aggiunta, e si la richiesta la fà il funzionario responsabile dell'istruttoria: ti limiterai al pagamento della sanzione minima in attesa di eventuale conguaglio (attenzione che senza conguaglio ovvero in assenza di formale attestazione della sua non necessità, la pratica rimane pendente ed è inefficace).
Prego, figurati.
Per omogeneità di conteggio, il volume lo devo calcolare con lo stesso criterio di oggi, come previsto nelle NTA.
Che potrebbe differire, anzi sicuramente è diverso perchè nel 1995 veniva calcolato il volume reale mentre oggi viene calcolato un Vconvenzionale (SLorda x 3).
Ho verificato i distacchi dai confini, il Volume, la Superficie Coperta, le Superfici accessorie, i RAI,
ma cosa devo verificare della Sagoma?
Sagoma:
"Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in
senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese
le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a m 1,50."
Sono a Piano terra, non ho sporti.
Pensavo di avere assolto le varie verifiche con Superficie Coperta (perimetro in senso orizzontale) e Volume .
Mi sto confondendo con le grandezze urbanistiche?
Che potrebbe differire, anzi sicuramente è diverso perchè nel 1995 veniva calcolato il volume reale mentre oggi viene calcolato un Vconvenzionale (SLorda x 3).
Ho verificato i distacchi dai confini, il Volume, la Superficie Coperta, le Superfici accessorie, i RAI,
ma cosa devo verificare della Sagoma?
Sagoma:
"Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in
senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese
le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a m 1,50."
Sono a Piano terra, non ho sporti.
Pensavo di avere assolto le varie verifiche con Superficie Coperta (perimetro in senso orizzontale) e Volume .
Mi sto confondendo con le grandezze urbanistiche?
No, devi valutare la modalità di calcolo rispetto al titolo edilizio. Non stai attestando la "doppia conformità" ma facendo una verifica.
La «sagoma» rappresenta il profilo planimetrico "proiettato a terra". Per calcolare la differenza sovrapponi la sagoma originaria con quella attuale e valuti gli scostamenti:
a) in debordamento
b) in rientranza
Solitamente è specificato nella legge regionale ma in senso generale si potrebbe dire che va valutato il maggiore (non la somma) della differenza in più o in meno di area e questa va confrontata con l'area della sagoma originaria.
https://drive.google.com/file/d/1m5PatDK54VvgDkJa61z-oCVA60OJC0PY/vi…
La «sagoma» rappresenta il profilo planimetrico "proiettato a terra". Per calcolare la differenza sovrapponi la sagoma originaria con quella attuale e valuti gli scostamenti:
a) in debordamento
b) in rientranza
Solitamente è specificato nella legge regionale ma in senso generale si potrebbe dire che va valutato il maggiore (non la somma) della differenza in più o in meno di area e questa va confrontata con l'area della sagoma originaria.
https://drive.google.com/file/d/1m5PatDK54VvgDkJa61z-oCVA60OJC0PY/vi…